Ordinanza n. 6971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sez. I, 5 agosto 2024 n. 239, che ha respinto il ricorso n. 247/2023 R.G. proposto per l’annullamento: del permesso di costruire 15 dicembre 2022 n. PC-39-22, conosciuto in data imprecisata, con cui lo Sportello unico edilizia del Comune di Ortona ha assentito a favore della Enterprise S.r.l. l’intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato residenziale situato a Ortona, via Tripoli 49, sul lotto distinto al relativo catasto al foglio 25, particelle 230-232, 4024, 4525, 4528, 4149, 4042 e 4169; e degli atti presupposti;;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione integrale di un fabbricato residenziale
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR e il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ortona, deducendo questioni relative al rispetto dell'altezza massima edificabile, alla corretta individuazione del piano di campagna originario, alla volumetria dei piani interrati e seminterrati, alle distanze tra pareti finestrate e al computo della profondità dei balconi. Sono state inoltre prospettate questioni concernenti il rispetto dei vincoli paesaggistico e archeologico risultanti dal nuovo PRG e la necessità dei relativi pareri, nulla osta e autorizzazioni preventive. Il Consiglio di Stato, con precedente ordinanza, aveva disposto una verificazione tecnica su tali profili. La relazione depositata ha evidenziato che non era possibile verificare il rispetto dell'altezza massima per mancanza della rappresentazione dello stato altimetrico naturale preesistente e del confronto tra stato ante operam e stato di progetto; non ha invece riscontrato alterazioni del piano di campagna mediante terreno di riporto. Quanto alle distanze, non è stato possibile determinare la distanza effettiva tra la massima sporgenza dei balconi e la parete finestrata contrapposta, poiché gli elaborati non indicavano la profondità dei balconi. La relazione ha inoltre rilevato una discrasia nel riferimento agli artt. 10, comma 5, e 11, comma 7, delle NTA, non risultanti nel testo vigente delle NTA esaminato dal verificatore.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito e ha disposto l'acquisizione di ulteriori chiarimenti dal verificatore, ritenendo incompleta la verificazione già eseguita. Il verificatore dovrà, sulla base della documentazione progettuale e del regolamento edilizio comunale del 2001 nonché del regolamento edilizio tipo del 2016, estrarre e verificare le misure relative all'altezza dell'edificio e alle distanze, accertare la realizzabilità del sottotetto e dei piani interrati in relazione alle destinazioni previste, chiarire le eventuali modifiche progettuali del piano di campagna e considerare, con riguardo ai vincoli, gli artt. 10, comma 5, e 11, comma 7, del regolamento edilizio comunale. Il verificatore dovrà comunicare alle parti una relazione aggiornata entro il 30 ottobre 2026; le parti potranno formulare osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento e la relazione finale dovrà essere depositata entro i successivi trenta giorni, con puntuale riscontro alle osservazioni tempestive. Ogni decisione sull'appello e sulle questioni sostanziali resta quindi riservata.
Massime di principio
- Quando la verifica del rispetto di parametri edilizi dipende dalla quota naturale del terreno, l'accertamento tecnico deve confrontare lo stato altimetrico originario antecedente all'intervento con lo stato di progetto e indicare in modo esplicito le misure e i criteri regolamentari utilizzati.
- La mancata indicazione negli elaborati progettuali della profondità dei balconi impedisce di determinare la massima sporgenza della sagoma e, conseguentemente, di verificare il rispetto delle distanze tra pareti finestrate quando tali sporgenze debbano essere computate.
- Una verificazione è incompleta quando non consente di accertare con dati tecnici verificabili i parametri edilizi controversi; in tal caso il giudice può disporre ulteriori chiarimenti e prescrivere al verificatore di esaminare anche la documentazione progettuale e le disposizioni regolamentari pertinenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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