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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04285/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a 21 cartelle di pagamento. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole, poi riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale. In Cassazione egli ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 101 c.p.c. in rapporto alle norme del processo tributario, assumendo che il ricorso in appello dell'agente della riscossione non gli fosse stato notificato e che il secondo grado si fosse quindi svolto in sua contumacia inconsapevole; con il terzo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 27 d.lgs. 546/1992. A sostegno della doglianza sosteneva di avere appreso dell'esistenza del giudizio di appello solo dopo una richiesta di pagamento delle spese di lite, pur avendo poi prodotto una PEC ricevuta già il 4 dicembre 2020, dalla quale risultava il riferimento alla sentenza della CTR. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione, notificato il 6 agosto 2021 contro una sentenza depositata il 13 febbraio 2020 e non notificata, era proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; inoltre il ricorrente non aveva chiesto tempestivamente la rimessione in termini né aveva dimostrato di essersi attivato senza ritardo dopo la conoscenza della sentenza o del presunto vizio di notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo rispetto al termine semestrale di impugnazione. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva formalmente e tempestivamente richiesto la rimessione in termini e non aveva provato una reazione immediata dopo avere acquisito consapevolezza della situazione processuale. È stato richiamato l'orientamento secondo cui la rimessione in termini presuppone un'attivazione senza ritardo della parte incorsa nella decadenza. Non sono state liquidate spese di lite per mancanza di attività difensiva dell'Agenzia resistente. La Corte ha infine dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso con memoria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per lamentare la violazione del contraddittorio nel giudizio di appello

  • artt. 53 e 22 d.lgs. 546/1992

    richiamati in relazione alla dedotta nullità per omessa notifica dell'appello nel processo tributario

  • artt. 55 e 27 d.lgs. 546/1992

    richiamati in relazione alla dedotta nullità per la celebrazione del giudizio d'appello

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme processuali tributarie

  • artt. 22 e 27 d.lgs. 546/1992

    richiamati come norme asseritamente violate in via subordinata

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    termine semestrale di decadenza per proporre l'impugnazione contro sentenza non notificata

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato come base dell'istituto della rimessione in termini, subordinato a istanza tempestiva

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato come precedente disciplina della rimessione in termini

  • artt. 347 e 165 c.p.c.

    richiamati nella massima sulla tardiva iscrizione a ruolo e sulla tempestività della reazione processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto del presupposto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine semestrale contro una sentenza non notificata è inammissibile, salvo tempestiva e rituale richiesta di rimessione in termini.
  • La rimessione in termini presuppone che la parte interessata si attivi senza ritardo non appena acquisisca consapevolezza della decadenza o della necessità di compiere l'atto ormai precluso.
  • Chi deduce in cassazione la violazione delle norme sulla rimessione in termini deve aver previamente formulato la relativa istanza in modo tempestivo; non è sufficiente contestare ex post l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In presenza di un preteso vizio di notifica dell'impugnazione, la parte che ne invochi le conseguenze deve comunque rispettare i termini per impugnare o attivarsi immediatamente una volta conosciuta la vicenda processuale.
  • Quando il resistente non svolge attività difensiva, non vi è luogo a liquidazione delle spese di lite; resta fermo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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