Sentenza del 05/12/2018 n. 31409 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Determinazione dell'imposta - Giurisdizione del giudice ordinario - Fallimento - Opposizione - Sentenze di accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA - Applicazione dell'imposta di registro proporzionale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro applicata alla sentenza del Tribunale fallimentare che, accogliendo l'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito della banca al concorso per Lire 2.670.519.735. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro proporzionale dell'1%, ritenendo la pronuncia una sentenza di mero accertamento ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. La banca sosteneva invece che il credito derivasse da operazioni soggette a IVA e che dovesse applicarsi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, con tassazione in misura fissa. La Corte ha inoltre considerato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 177/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. È stata quindi esclusa l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale: la sentenza di opposizione allo stato passivo, relativa a un credito derivante da operazioni soggette a IVA, doveva essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 8, Tariffa, Parte prima, allegata, lett. c)
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA.
Le sentenze di opposizione allo stato passivo che accertano crediti IVA non devono essere tassate con imposta di registro proporzionale.
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Quando l'atto giudiziario riguarda un'operazione soggetta a IVA, non può essere applicata anche l'imposta di registro in misura proporzionale; trova applicazione la tassazione fissa secondo le ipotesi previste dalla disciplina.
D.P.R. n. 131/1986, art. 8, Tariffa, Parte prima, nota 2
La disciplina della tassazione fissa per i provvedimenti giudiziari relativi a prestazioni soggette a IVA deve essere interpretata alla luce del principio di alternatività e della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Legge fallimentare, artt. 98 e seguenti, nel testo applicabile ratione temporis
L'opposizione allo stato passivo è uno strumento di accertamento endofallimentare che consente al creditore di partecipare al riparto dell'attivo, senza ottenere una condanna esecutiva ordinaria nei confronti del fallimento.
L'esecuzione individuale sui beni del fallimento è preclusa; per questo l'accertamento del credito nello stato passivo costituisce il presupposto necessario per il suo eventuale soddisfacimento concorsuale.
Corte costituzionale, sentenza n. 177/2017
È irragionevole trattare diversamente, ai fini dell'imposta di registro, le pronunce di condanna e quelle di accertamento emesse nelle opposizioni allo stato passivo, quando il credito accertato deriva da operazioni soggette a IVA.
Massime di principio
- Quando una sentenza di opposizione allo stato passivo accerta un credito derivante da un'operazione soggetta a IVA, essa deve essere tassata con imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
- Ai fini fiscali, l'accertamento del credito nello stato passivo è funzionalmente assimilabile a una condanna, perché costituisce il presupposto necessario per la partecipazione del creditore al riparto fallimentare.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro impedisce, in linea generale, la doppia imposizione proporzionale sulla medesima operazione economica soggetta a IVA.
- Per stabilire il corretto trattamento fiscale della sentenza occorre verificare la natura del credito originario e non soltanto la qualificazione formale della pronuncia come sentenza di accertamento.
- La decisione si riferisce specificamente alle opposizioni allo stato passivo e ai crediti derivanti da operazioni soggette a IVA; non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta fissa a ogni sentenza di mero accertamento.
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