Sentenza n. 9046/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Direttore del Dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativo documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento, nonché Allegato A contenente “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano”, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall''''art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione del 14.11.2022 di avvio del procedimento; • elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • documento “Modello CE per payback dispositivi medici”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e allegato e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022 con allegato, pubblicati sul sito istituzionale delle Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Istituto di Ricovero e Cura e carattere Scientifico INRCA Ancora n. 348 del 11.9.2019 e allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche; • comunicazione e.mail del 13.12.2022 prot. 13779/ASF/ASF/A del Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche con elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti, citata nel documento istruttorio cit., ma allo stato non conosciuta; • comunicazione del 14.12.2022 “riscontro alla richiesta accesso atti pay back Dispositivi medici DM 6.7.2022”; • Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; • Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); • Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); • Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS); • Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnohealth S.r.l. il 27/7/2023: dei provvedimenti in materia di payback dispositivi medici annualità 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché atti ministeriali presupposti e successivi provvedimenti regionali di individuazione degli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, il relativo elenco delle aziende fornitrici e degli importi di ripiano, gli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, nonché gli ulteriori atti del procedimento payback per gli anni 2015-2018. Il ricorso principale contestava, in sostanza, la legittimità della disciplina e degli atti ministeriali presupposti, mentre i motivi aggiunti riguardavano i provvedimenti regionali che individuavano l’impresa e quantificavano la quota di ripiano a suo carico. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, in quanto autrici soltanto di atti endoprocedimentali. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, disponendone l’estromissione, poiché la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo e non agli organi intervenuti con atti meramente endoprocedimentali. Nel merito, ha respinto il ricorso principale relativo agli atti ministeriali, richiamando la disciplina legislativa del payback e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Il meccanismo è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, sorretto dall’esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria, conforme alla riserva di legge e non lesivo del principio di irretroattività o del legittimo affidamento, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015. I motivi aggiunti contro i provvedimenti regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Tali atti, infatti, si limitano ad applicare, mediante attività tecnico-contabile vincolata, il tetto di spesa, lo scostamento e le percentuali di riparto già determinati dalla legge e dagli atti statali. Essi non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma accertamento del quantum di un’obbligazione patrimoniale, con conseguente sussistenza di un diritto soggettivo dell’impresa e giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati assegnati i termini per la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011
ha introdotto un tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici, con ripiano originariamente a carico della regione
Costituisce il fondamento originario del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012
4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard
Ha fissato il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015
ciascuna azienda fornitrice concorre ... in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa
Disciplina il payback, le percentuali di ripiano a carico delle imprese, la rilevazione del superamento del tetto e la procedura di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
il superamento ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA
Ha specificato i criteri di rilevazione del superamento del tetto e il ruolo del fatturato aziendale.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, conv. in l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, attribuendo alle regioni il compito di individuare le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti sulla base della documentazione contabile.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre d’ufficio alle parti la questione del difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti.
art. 8 d.l. 34/2023, conv. in l. 56/2023
48 per cento della quota di ripiano determinata
Ha previsto un fondo e una disciplina di riduzione dell’importo dovuto dalle aziende, poi estesa dalla Corte costituzionale a tutte le imprese fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, conv. in l. 118/2025
Ha previsto una successiva disciplina di pagamento ridotto e la cessazione della materia del contendere al ricorrere delle condizioni indicate dalla legge.
art. 133 c.p.a.
Il Collegio ha escluso che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La legittimazione a contraddire nel processo amministrativo spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non agli organi che abbiano posto in essere soltanto atti endoprocedimentali privi di autonoma incidenza sulla sfera giuridica del ricorrente.
- Nel sistema del payback per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, le regioni e le province autonome non determinano il tetto di spesa, non certificano il suo superamento e non quantificano lo scostamento complessivo, trattandosi di competenze già esercitate a livello statale.
- I provvedimenti regionali che individuano le aziende fornitrici soggette al payback e quantificano i relativi importi, quando si limitano ad applicare dati contabili, percentuali e importi già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, costituiscono attività tecnico-contabile vincolata e non esercizio di potere autoritativo.
- La controversia avente ad oggetto il corretto calcolo dell’importo di payback riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il rapporto si colloca a valle dell’esercizio del potere amministrativo e l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità.
- Il meccanismo del payback dei dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 è compatibile con gli artt. 23 e 41 Cost. e non viola il principio di irretroattività o il legittimo affidamento quando l’obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili dalle imprese sin dall’introduzione della disciplina legislativa.
- La denominazione formale di un atto come “provvedimento” o l’indicazione, in esso contenuta, della possibilità di impugnarlo davanti al giudice amministrativo non determina la giurisdizione, che deve essere individuata in base alla natura effettiva dell’atto e al petitum sostanziale.
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