Prescrizioni del Garante n. 113 del 26/02/2026
Provvedimento del 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per aver pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito una delibera di licenziamento contenente i dati personali del reclamante. Pur riconoscendo l’esigenza di trasparenza, l’Autorità ha escluso che il d.lgs. 33/2013 imponesse la diffusione online del nominativo in chiaro e ha ritenuto la pubblicazione priva di idonea base giuridica. Considerata la natura isolata e colposa della violazione, l’assenza di categorie particolari di dati e la successiva oscurazione dei dati, il Garante ha irrogato un ammonimento, senza ulteriori misure correttive o sanzione pecuniaria.
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia: ammonimento per pubblicazione online di una delibera di licenziamento con dati personali del dipendente
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia: pubblicazione online di una delibera di licenziamento con dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di un ex dipendente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia relativo alla pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, di una delibera di licenziamento per giusta causa contenente i suoi dati personali. Il procedimento è stato avviato a seguito delle verifiche dell’Ufficio e si è concluso con la dichiarazione di illiceità del trattamento e con un ammonimento alla Fondazione.
Origine del procedimento e fatti accertati
Il reclamante ha lamentato che la Fondazione avesse diffuso online una delibera dell’organo di gestione recante il suo licenziamento e i relativi dati identificativi. L’istruttoria ha accertato che la delibera era stata effettivamente pubblicata sul sito istituzionale e che, successivamente, i dati personali del reclamante risultavano oscurati.
Difese del titolare del trattamento
La Fondazione ha sostenuto di essere soggetto pubblico o comunque organismo di diritto pubblico tenuto a obblighi di trasparenza e pubblicità dei propri atti. Ha affermato che la pubblicazione della delibera era necessaria per rendere conoscibile l’azione amministrativa, evitare la compromissione dell’intellegibilità dell’atto e informare l’utenza circa la cessazione del rapporto del dirigente, ritenuto strategico per la struttura e per i rapporti con soggetti esterni. Ha inoltre richiamato la circostanza che il reclamante avrebbe reso pubbliche alcune informazioni sul proprio licenziamento in un’intervista giornalistica.
Valutazione del Garante sulla liceità della diffusione
Il Garante ha ricordato che, per i soggetti pubblici, il trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo è lecito solo se necessario per adempiere un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, con base nel diritto dell’Unione o dello Stato membro, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), e 6, par. 3, GDPR, oltre che dell’art. 2-ter del Codice. In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui all’art. 5 GDPR.
L’Autorità ha sottolineato che la diffusione di dati personali, inclusa la pubblicazione online, richiede sempre una specifica base giuridica e non può discendere automaticamente da un generico regime di pubblicità. Sono stati richiamati anche i principi espressi nelle linee guida del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, nonché le linee guida del 15 maggio 2014 su pubblicità e trasparenza sul web per soggetti pubblici.
Assenza di un obbligo normativo di pubblicazione
Secondo il Garante, il d.lgs. 33/2013 non prevede un obbligo specifico di pubblicare la delibera di licenziamento disciplinare di un dipendente con il nominativo in chiaro. Per questo motivo non può operare un automatismo tra trasparenza amministrativa e diffusione online di dati personali. La circostanza che il reclamante avesse divulgato informazioni sul proprio licenziamento non è stata ritenuta idonea a legittimare la pubblicazione da parte della Fondazione.
Violazioni riscontrate
La pubblicazione della delibera con i dati personali del reclamante in chiaro ha determinato una diffusione di dati personali in assenza di idoneo presupposto normativo e in violazione dei principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati.
Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e dell’art. 2-ter del Codice.
Valutazione della gravità e scelta dell’ammonimento
Pur avendo accertato l’illiceità, il Garante ha considerato diversi elementi attenuanti:
- la violazione ha riguardato un solo interessato;
- l’episodio è stato isolato;
- non sono coinvolte categorie particolari di dati;
- la Fondazione ha successivamente oscurato il nominativo;
- la violazione è stata ritenuta colposa e frutto di un errore di valutazione in buona fede;
- la Fondazione ha cooperato pienamente con l’Autorità;
- non risultano precedenti analoghi.
Alla luce di tali circostanze il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR. Il Garante ha quindi ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza applicare sanzioni pecuniarie né ulteriori misure correttive, anche perché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti.
Esito del provvedimento
L’Autorità ha disposto:
- la dichiarazione di illiceità del trattamento effettuato dalla Fondazione;
- l’ammonimento del titolare del trattamento;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
È stato inoltre ricordato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dagli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del reclamo e fatti contestati
Il reclamo è stato presentato dal lavoratore che aveva prestato attività presso la Fondazione, lamentando la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di una delibera avente a oggetto il suo licenziamento per giusta causa e contenente i suoi dati personali. Le verifiche dell’Ufficio hanno accertato che, al momento dei controlli, la delibera risultava poi pubblicata con i dati del reclamante oscurati.
Difese della Fondazione
La Fondazione ha sostenuto di essere organismo di diritto pubblico soggetto agli obblighi di trasparenza e di dover pubblicare le deliberazioni dell’organo di gestione per assicurare pubblicità e controllo diffuso sull’azione amministrativa. Ha inoltre affermato che oscurare il nominativo avrebbe compromesso la comprensibilità dell’atto e che il reclamante aveva già reso pubbliche informazioni sul proprio licenziamento in un’intervista stampa. In sede di audizione ha anche richiamato il ruolo strategico del dirigente e i collegamenti con soggetti esterni alla Fondazione.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica
L’Autorità ha ribadito che i soggetti pubblici possono trattare dati personali nel contesto lavorativo solo se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale o per eseguire un compito di interesse pubblico, sulla base del diritto dell’Unione o dello Stato membro, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), e 6, par. 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice. La diffusione online di dati personali richiede sempre una specifica base normativa e non può derivare automaticamente da un generico regime di pubblicità.
Esclusione dell’obbligo di pubblicazione del nominativo
Il Garante ha osservato che il d.lgs. 33/2013 non prevede un obbligo specifico di pubblicare la delibera di licenziamento disciplinare di un dipendente con i relativi dati personali. Ne consegue che la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del nominativo del reclamante in chiaro ha comportato una diffusione non prevista dalla legge, in contrasto con i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
Qualificazione della violazione e decisione finale
L’Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR e 2-ter del Codice. Tuttavia, ha valorizzato il carattere isolato dell’episodio, il coinvolgimento di un solo interessato, l’assenza di dati particolari, la successiva oscurazione dei dati, la buona fede dell’errore interpretativo, la cooperazione del titolare e l’assenza di precedenti analoghi. In ragione di tali elementi ha qualificato il caso come violazione minore e ha applicato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza ulteriori misure correttive.
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