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Sentenza

Sentenza n. 3995/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 4223/2025 pubblicata il 22.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 19288/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli

Giustizia amministrativa202600725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La sentenza non era stata impugnata dall’amministrazione ed era stata certificata come passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale, nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo il 29 maggio 2025 e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché le astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l’azione di ottemperanza, proposta per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, e ha constatato la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine di 120 giorni e l’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché era decorso il termine previsto dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, ha precisato che l’amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità dell’inerzia amministrativa impediscono all’amministrazione di avvantaggiarsi del proprio inadempimento. Il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di applicazione delle astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo sull’inadempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione pubblica.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all’obbligo di conformarsi al decisum per il caso concreto.
  • Quando il termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico sia inutilmente decorso per inerzia dell’amministrazione, l’obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, se il beneficio ha natura fungibile.
  • L’amministrazione non può invocare l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza, con il compito di intervenire allo scadere del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento, anche mediante delega a un funzionario dell’ufficio.
  • L’applicazione delle astreintes non è automatica: il giudice dell’ottemperanza può negarla quando, valutate le circostanze concrete, la misura non risulti equa o proporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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