Sentenza n. 9075/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - per quanto di interesse, del decreto ministeriale n. 306 del 09.05.2024, pubblicato sul sito del Ministero in data successiva e mai notificato, in particolare, laddove, nel sostituire la Tabella 3 allegata al d.m. n. 3/2024, mediante la relativa colonna G, rubricata “Quote non disponibili per competenze dovute anno 2020 da liquidare in sede di erogazioni successive”, ha ancora una volta stabilito che una parte del residuo credito spettante al patronato ricorrente, pari per tale parte a euro 1.503.033,25, sarà pagata in una data incerta successiva; - di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, ove occorra, del decreto ministeriale n. 3 del 9.02.2024, mai notificato, nella parte in cui, mediante il combinato disposto degli artt. 2 e 3, ha stabilito che la detta parte del complessivo credito riconosciuto all'Encal Cisal a saldo del finanziamento 2020 sarà pagato in una data incerta successiva; nonché per l’adozione di ogni statuizione necessaria a garantire piena effettività alla tutela giurisdizionale richiesta dal patronato ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale n. 306 del 9 maggio 2024, e, ove occorrente, decreto ministeriale n. 3 del 9 febbraio 2024, nella parte in cui hanno rinviato a una successiva data incerta il pagamento di una quota del saldo del finanziamento 2020, pari a euro 1.503.033,25
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il patronato ha contestato le modalità di erogazione del saldo del finanziamento riconosciuto per l’anno 2020. Con il primo motivo ha sostenuto che il Ministero non avrebbe potuto subordinare o rinviare il pagamento della quota spettante all’esito dell’azione di recupero nei confronti di altri patronati. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del contraddittorio. Con il terzo motivo ha rivendicato la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi. Nel corso del giudizio è stata prospettata la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti il diritto di credito già sorto in capo al patronato per effetto del decreto di ripartizione delle somme e si riferisce alle modalità e ai tempi di liquidazione degli importi riconosciuti. Non sono invece contestati i criteri generali di riparto del fondo destinato al finanziamento degli istituti di patronato né il quantum riconosciuto in sede di ripartizione, ambiti rispetto ai quali sussiste la giurisdizione amministrativa. La causa potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La novità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla norma.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo alla motivazione di precedenti conformi, utilizzato dal TAR per fondare la soluzione sulla giurisdizione del giudice ordinario in controversie analoghe.
Massime di principio
- La controversia relativa al pagamento e ai tempi di liquidazione di un credito già riconosciuto a un soggetto privato mediante un decreto di ripartizione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché attiene a un diritto di credito e non all’esercizio del potere amministrativo di determinazione del finanziamento.
- Resta devoluta alla giurisdizione amministrativa la controversia che investa i criteri generali di riparto del fondo o il quantum del finanziamento determinato in sede di ripartizione; appartiene invece alla giurisdizione ordinaria la controversia successiva concernente l’adempimento e le tempistiche di pagamento dell’importo già riconosciuto.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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