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Legge

L.R. FVG 3/2020

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Normativa regionaleL.R. FVG 3/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale adotta misure urgenti e temporanee per imprese, turismo, cultura, sport, formazione, famiglie e organi regionali in Friuli Venezia Giulia. Prevede finanziamenti agevolati, sospensioni di rate, garanzie Confidi, contributi e proroghe di termini, oltre alla possibilità di sedute telematiche. Molte misure sono legate all’emergenza COVID-19 e a scadenze del 2020, in particolare per rendicontazioni e attività rinviate.

Prime misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in Friuli Venezia Giulia

Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19

La legge interviene, per il solo territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con una serie di misure straordinarie a sostegno del sistema produttivo, dei settori cultura, sport e turismo, della formazione e dell’organizzazione degli organi regionali. Le disposizioni sono in larga parte emergenziali e riferite agli effetti dell’epidemia da COVID-19, con numerosi limiti temporali e proroghe puntuali.

Inquadramento degli interventi come aiuti compatibili con il diritto UE

La Regione dichiara di adottare ogni misura utile per fronteggiare la crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria. Gli interventi sono espressamente qualificati come compatibili con l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, cioè come aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi eccezionali.

Sostegno finanziario alle imprese: finanziamenti agevolati e sospensione delle rate

La legge consente di utilizzare le dotazioni delle sezioni anticrisi regionali per concedere finanziamenti agevolati destinati al consolidamento finanziario o al sostegno del credito a breve e medio termine delle imprese colpite dalla crisi COVID-19. Tali finanziamenti possono essere concessi anche senza garanzie reali o fideiussorie, in relazione all’importo, alla durata e alla capacità di rimborso del richiedente.

Per stabilire criteri e modalità di concessione, la Giunta regionale può intervenire con deliberazione, su proposta dell’Assessore competente e previo parere della Commissione consiliare, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti.

La disciplina prevede inoltre la possibilità, per le imprese danneggiate e già beneficiarie di finanziamenti agevolati sui fondi di rotazione regionali, di ottenere la sospensione della quota capitale delle rate annuali o di analoga periodicità. La sospensione:

  • può riguardare rate in scadenza o già scadute;
  • comporta la traslazione del piano di ammortamento per un periodo equivalente;
  • può operare anche se la nuova durata supera il limite massimo previsto dalla normativa di riferimento;
  • non produce interessi di mora per il periodo di sospensione.

Gli interessi sul capitale sospeso restano dovuti alle scadenze originarie. Le rate sospese sono ammortizzate con la stessa periodicità del prestito. È inoltre previsto l’adeguamento automatico dell’efficacia delle garanzie regionali e delle controgaranzie già concesse entro il 31 dicembre 2015.

Garanzie ai Confidi e sostegno alla copertura del rischio

Le risorse già assegnate ai Confidi possono essere destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi COVID-19 con sede legale o operativa in Regione. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per tali garanzie e per eventuali contribuzioni integrative finalizzate all’abbattimento delle commissioni di garanzia.

È inoltre autorizzata l’assegnazione di risorse aggiuntive ai Confidi per complessivi 4 milioni di euro, di cui:

  • 3,8 milioni per garanzie;
  • 200 mila euro per contribuzioni integrative.

La spesa è autorizzata per il 2020 e coperta mediante prelievo dal Fondo di riserva. Un’ulteriore destinazione di risorse già previste nel 2011 è confermata per garanzie a favore di imprese colpite dalla crisi, con criteri stabiliti dalla Giunta.

Misure a sostegno delle attività produttive, ricettive, turistiche e dei professionisti

L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche sotto forma di credito d’imposta, alle imprese dei settori ricettivo, turistico, commerciale e dei servizi connessi, prevedendo intensità di aiuto superiori rispetto alle corrispondenti misure statali. I contributi possono essere concessi anche agli esercenti arti e professioni.

Per tali finalità è autorizzata una spesa di 7,5 milioni di euro per il 2020, con copertura a valere sul Fondo di riserva regionale.

Turismo: proroghe e spese ammissibili per eventi e manifestazioni

Per i contributi regionali relativi a eventi e manifestazioni turistiche concessi dal 15 giugno 2019, i beneficiari che abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività a causa delle misure anti-COVID possono chiedere proroghe per la realizzazione delle attività e per la rendicontazione. La realizzazione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Nei medesimi casi, sono ammissibili anche:

  • le spese relative a manifestazioni, iniziative, eventi o progetti non svolti;
  • le spese relative a quelli svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti emergenziali.

Per i grandi eventi turistici, sportivi, musicali e culturali di rilievo nazionale e internazionale, sono ammessi anche i costi degli eventi non svolti o rinviati, purché svolti entro il 31 dicembre 2020.

Formazione e attività commerciali: didattica a distanza

La disciplina regionale in materia di attività commerciali viene integrata per consentire, in via espressa, l’utilizzo della formazione a distanza anche per i corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio organizzati da CATT FVG e CAT.

Inoltre, le esclusioni previste dalla normativa regionale sulla formazione non si applicano ai corsi svolti durante il periodo dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

IRAP: proroga del versamento

Per alcuni soggetti passivi IRAP, i termini in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge fino al 30 settembre 2020 per il versamento:

  • del saldo dell’IRAP 2019;
  • della prima rata di acconto IRAP 2020; sono prorogati al 30 settembre 2020, limitatamente alla quota riferibile al valore della produzione netta realizzato in Friuli Venezia Giulia.

Non è previsto rimborso per quanto già versato.

Cultura e sport: modifica e proroga degli incentivi, nonché spese ammissibili

Per gli incentivi annuali e triennali concessi in ambito culturale e sportivo, i beneficiari che abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività per effetto delle sospensioni emergenziali possono ottenere l’assenso del Servizio competente alla modifica del progetto finanziato o della data della manifestazione, su richiesta motivata.

Sono considerate ammissibili a rendiconto anche le spese:

  • già sostenute o da sostenere per eventi non svolti;
  • da sostenere per eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti emergenziali.

I termini di rendicontazione sono prorogati:

  • al 30 settembre 2020 per determinati avvisi pubblici del 2018 e del gennaio 2019;
  • al 31 gennaio 2021 per l’avviso pubblico del 6 settembre 2019.

Abbattimento delle rette dei servizi educativi per la prima infanzia

I periodi di sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti da autorità pubbliche per il contenimento dell’emergenza COVID-19, sono considerati come effettiva frequenza ai fini del beneficio di abbattimento delle rette a carico delle famiglie.

Sedute telematiche di Consiglio, Giunta e organi consiliari

In presenza di una situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei ministri o del Presidente del Consiglio dei ministri, che renda temporaneamente impossibile o molto difficile la riunione secondo le modalità ordinarie, il Consiglio regionale, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e la Giunta regionale possono svolgere le sedute in modalità telematica.

La seduta telematica è definita come partecipazione a distanza con strumenti idonei a garantire comunicazione in tempo reale a due vie e collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; per il Consiglio regionale deve essere possibile anche il voto a scrutinio segreto. La sussistenza delle condizioni è accertata dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza stessa o dal Presidente della Regione, secondo l’organo interessato. Le disposizioni possono essere applicate anche agli enti locali, se compatibili con il loro ordinamento.

Disposizioni contabili e decorrenza

La legge prevede l’allegazione del prospetto di variazione di bilancio richiesto dal decreto legislativo n. 118/2011.

Entrata in vigore e portata temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, cioè il 13 marzo 2020. Molte misure hanno efficacia limitata al periodo emergenziale o a scadenze specifiche del 2020, in particolare per proroghe, sospensioni e ammissibilità delle spese.

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