L.R. Molise 29/2011
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina molisana della professione di maestro di sci, estendendola anche allo snowboard, ridefinendo albo, iscrizioni, commissione d’esame, specializzazioni e sanzioni. Prevede corsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore. In vigore dal 10 settembre 2011, salvo l’art. 16 sostituito dal 17 settembre 2011; resta rilevante come testo modificativo della legge n. 1/1996.
Modifiche alla disciplina regionale dei maestri di sci in Molise
Modifiche alla disciplina dei maestri di sci in Molise
La legge regionale interviene sulla disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise, aggiornando il testo del 1996 e includendo espressamente anche lo snowboard tra le discipline considerate. Ridefinisce inoltre regole sull’albo professionale, sui maestri provenienti da altre regioni o dall’estero, sulla commissione d’esame, sulle specializzazioni e sul regime sanzionatorio.
Ambito professionale e disciplina delle specializzazioni
La norma precisa che la professione di maestro di sci riguarda, in particolare, lo sci alpino, lo sci da fondo e lo snowboard. Aggiorna anche le previsioni sulle specializzazioni, attribuendo alla Giunta regionale, tramite l’assessorato competente, il compito di promuovere corsi ed esami speciali per i maestri di sci, con la collaborazione del Collegio regionale e della FISI.
Albo professionale regionale e iscrizione
Chi intende esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio molisano deve essere iscritto all’apposito albo professionale regionale. L’albo è tenuto dal Collegio regionale maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione, che rilascia agli iscritti un tesserino attestante l’iscrizione.
Maestri di sci provenienti da altre Regioni, Province autonome e altri Stati
I maestri iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome che vogliono esercitare stabilmente in Molise devono chiedere l’iscrizione nell’albo regionale molisano. L’iscrizione è effettuata dal Collegio regionale, con comunicazione al collegio di provenienza; le cancellazioni sono operate quando l’interessato comunica l’iscrizione in altro albo.
Per l’esercizio temporaneo anche saltuaria è richiesta preventiva comunicazione al Collegio regionale, con indicazione delle località sciistiche, del periodo di attività, del recapito in Molise e della posizione fiscale. In questo caso i maestri devono rispettare gli adempimenti di tutela della professione. La legge esclude da tali obblighi i maestri che vengano con i propri allievi da altre Regioni, Province autonome o altri Stati per periodi non superiori a quindici giorni.
Per i maestri provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea non iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome si applica la disciplina del D.Lgs. 206/2007. Per i maestri dei Paesi terzi che intendano esercitare stabilmente si applica il D.P.R. 394/1999.
Commissione d’esame per l’abilitazione
Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di maestro di sci alpino, fondo e snowboard si svolgono davanti a una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci.
La commissione è composta dal dirigente regionale del Servizio Sport e Tempo Libero, che la presiede, da istruttori nazionali FISI e da maestri di sci esperti nelle tre discipline, oltre che da un medico dello sport, due esperti in topografia alpina/orientamento e sicurezza alpina e da un rappresentante del Comitato regionale FISI esperto in storia dello sci e organizzazione della stagione invernale. Per ogni componente è previsto un supplente; la segreteria è affidata a un dipendente regionale almeno di categoria C. La commissione dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.
Corsi ed esami di specializzazione
In relazione all’evoluzione tecnica dello sci, la Giunta regionale promuove corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci, stabilendo materie, programmi e quote di iscrizione. Gli esami per i diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali svolte davanti alla commissione d’esame.
Regole organizzative e vigilanza sulle scuole di sci
Vengono aggiornate anche alcune previsioni relative alle scuole di sci e ai profili organizzativi, con adeguamenti terminologici e riferimenti all’Unione europea e all’Azienda sanitaria regionale. È inoltre soppressa la previsione che imponeva, per la parte tecnico-didattica, l’impiego di istruttori nazionali in un determinato passaggio regolatorio della disciplina delle scuole di sci.
Sanzioni amministrative
È riscritto il regime sanzionatorio. Chi esercita senza abilitazione è punito con sanzione da 500 a 1.500 euro, oltre alla sanzione ulteriore prevista dall’articolo 12 della legge base. Chi esercita pur essendo abilitato ma senza iscrizione all’albo regionale è punito con sanzione da 300 a 1.200 euro.
La violazione degli obblighi di comunicazione per l’esercizio temporaneo da parte di maestri provenienti da altre Regioni o Stati comporta sanzione da 250 a 900 euro. L’applicazione di tariffe superiori a quelle fissate dalla Giunta regionale è punita con una sanzione da 4 a 8 volte la tariffa praticata. L’uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti comporta sanzioni sia per gli insegnanti che operano nell’organizzazione abusiva sia, in misura più elevata, per il direttore della scuola abusiva. In caso di recidiva, tutte le sanzioni previste dall’articolo sono raddoppiate.
Disposizioni finali e decorrenza
La Giunta regionale deve istituire i corsi previsti per le specializzazioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise; la sostituzione dell’articolo 16 ha efficacia dal 17 settembre 2011.
Rilevanza attuale
L’atto è una legge modificativa della disciplina dei maestri di sci nel Molise. Non ha contenuto autonomo di durata limitata a un esercizio o a un evento, ma resta rilevante solo come parte della disciplina regionale consolidata della professione.
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