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Sentenza

Sentenza n. 983/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento, dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in relazione ai procedimenti volti al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore dei ricorrenti; per la condanna dell’Amministrazione intimata (U.T.G. - Prefettura di Taranto) a concludere i procedimenti mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, entro un termine breve, con comunicazione/ notifica al difensore a mezzo PEC; per la nomina, in caso di ulteriore inerzia, di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202600496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Taranto sulle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, reiterate mediante diffida del 20 febbraio 2026, nonché la condanna dell'Amministrazione a concludere i procedimenti con provvedimento espresso e motivato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La Prefettura ha eccepito la carenza di interesse, deducendo che i nulla osta al lavoro subordinato erano stati revocati e comunicati al datore di lavoro e che gli ingressi dei ricorrenti sarebbero avvenuti contra legem, poiché i visti sarebbero stati rilasciati senza i necessari controlli e senza il parere dell'Ispettorato del lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ingiustificata l'inerzia dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Taranto. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, l'Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento avviato su istanza di parte. Le circostanze ostative prospettate dalla Prefettura non escludono tale obbligo: anche quando sussistano ragioni che impediscono il rilascio dell'atto richiesto, l'Amministrazione deve comunque definire il procedimento con un provvedimento espresso, eventualmente limitandosi a dichiarare l'inammissibilità o a disporre l'archiviazione in forma semplificata. La Prefettura è stata quindi condannata a riscontrare con provvedimento espresso la diffida del 20 febbraio 2026 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta potrà essere nominato su istanza di parte, con spese a carico dell'Amministrazione e possibili profili di danno erariale. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    L'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte

    L'Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento avviato su istanza di parte, anche quando ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile o improcedibile; in tali casi è ammessa una motivazione semplificata, ma non il silenzio.

Massime di principio

  • L'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 sussiste anche quando l'Amministrazione ritenga che la domanda non possa essere accolta per ragioni ostative, dovendo comunque adottare un provvedimento espresso che definisca il procedimento.
  • Anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità dell'istanza, l'Amministrazione non può rimanere inerte: può adottare un provvedimento in forma semplificata, dichiarando l'inammissibilità o disponendo l'archiviazione.
  • L'accertamento dell'illegittimità del silenzio può accompagnarsi alla condanna dell'Amministrazione a provvedere entro un termine giudiziale; in caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta può essere nominato su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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