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Sentenza

Sentenza n. 2432/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 406/2024.

Giustizia amministrativa202504897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese n. 406/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente per complessivi € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Varese, notificata il 25 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per € 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e anche la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa della ricorrente era sorretta dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo in quanto l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario ad acta costituisce già una misura idonea a garantire l'esecuzione e, avuto riguardo alle circostanze del ritardo e all'eccezionale mole del contenzioso seriale in materia di carta del docente, la penalità sarebbe manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, specificamente, il comma 4, lett. e).

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma esclude tale misura quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile il ricorso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione esclude l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”.

    La penalità di mora non è automatica: deve essere negata quando, considerando concretamente la situazione del debitore pubblico, la nomina del commissario ad acta e le circostanze del ritardo, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

  • art. 114 c.p.a.

    Il commissario ad acta provvederà entro i successivi 60 (sessanta) giorni all'esecuzione dell'incarico.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione, secondo l'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza può essere dichiarata quando il creditore produca il titolo giudiziale passato in giudicato e l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento dell'obbligo in esso stabilito.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta assicuri già l'esecuzione e, in relazione alle concrete circostanze del ritardo, l'astreinte risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • L'eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull'amministrazione può essere valutata, insieme agli altri elementi del caso concreto, quale ragione ostativa all'applicazione della penalità di mora, senza escludere l'obbligo di eseguire tempestivamente il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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