Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello in diversi profili: per Renato Grasso contestata l'inammissibilità della richiesta di avvio a programma di giustizia riparativa e la legittimità della confisca di beni (presunta sproporzione e carenza della "ragionevolezza temporale" tra acquisto e reati-spia); per Armando e Giuseppe Di Chiara censura della confisca ex art. 240-bis (mancata motivazione circa la ragionevolezza temporale, rilievi sulla provenienza lecita dei fondi e documentazione a favore dei genitori/soci); per Anna Iovine e Enrichetta Avallone contestazione della procedibilità del reato di violenza privata aggravata per difetto di querela, nonché censure su determinazione della pena e mancata valutazione di circostanze attenuanti o di prove e documenti prodotti in appello; questioni procedurali e di legittimazione in ordine alla confisca di beni intestati a terzi (mogli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: - Renato Grasso: il ricorso sul diniego all'accesso al programma di giustizia riparativa è accolto; la sentenza di appello è annullata con rinvio per nuovo esame su tale istanza. Sono altresì accolti i motivi relativi alla confisca fondati sulla mancanza di adeguata motivazione circa la "ragionevolezza temporale"; la confisca è annullata con rinvio per nuovo esame su quel profilo. Altre doglianze (ne bis in idem, applicabilità art. 12-sexies etc.) sono rigettate o ritenute inammissibili ove non fondate o per difetto di legittimazione. - Armando e Giuseppe Di Chiara: i ricorsi sono in parte accolti: annullata la confisca per difetto di motivazione sulla relazione temporale tra acquisti (1999-2002) e reati-spia (commessi successivamente, 2005-2006); rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame. Impugnazioni relative ai beni di terzi (moglie) ritenute inammissibili per difetto di legittimazione. - Anna Iovine: il ricorso è accolto sul punto della procedibilità: la Corte annulla senza rinvio la condanna relativa al capo riqualificato (tentata violenza privata aggravata) perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela; conseguente revoca della confisca e restituzione dei beni all'avente diritto. Altri motivi assorbiti. - Enrichetta Avallone: annullata senza rinvio la posizione relativa al reato di tentata violenza privata aggravata per difetto di querela; inoltre il ricorso è parzialmente accolto sul piano delle circostanze attenuanti (mancata valutazione del percorso di risocializzazione), con annullamento e rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio. In sintesi la Cassazione ha accolto pluralmente i ricorsi quando la Corte d'appello aveva omesso motivazione specifica (soprattutto circa la "ragionevolezza temporale" per le confische) o quando, per intervenute modifiche normative sul regime di procedibilità, l'azione risultava improcedibile.
Norme richiamate
art. 129-bis cod. proc. pen.
Il giudice deve valutare l'utilità e l'assenza di pericolo per i partecipanti e per l'accertamento dei fatti prima di ammettere al programma di giustizia riparativa; la sola assenza di centri non può essere affermata apoditticamente.
d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 44 e disposizioni transitorie artt. 92-93)
Introduzione e disciplina dei programmi di giustizia riparativa e delle regole transitorie: la disciplina transitoria assicura operatività dell'istituto e la possibilità di accesso quando appropriato.
art. 240-bis cod. pen. (c.d. confisca "in casi particolari")
La confisca ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, presuntiva circa l'accumulo illecito; opera su beni sproporzionati rispetto a reddito e attività e richiede prova della "ragionevolezza temporale" dell'acquisto rispetto ai reati-spia; l'onere probatorio semplificato grava sul condannato per giustificarne la provenienza.
art. 12-sexies, l. n. 356 del 1992 (richiamato/trasfuso in art. 240-bis)
La confisca cd. "in casi particolari" può essere disposta anche per beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della norma quando ricorra la normativa di sicurezza; la Corte ha ribadito la giurisprudenza che non opera un divieto assoluto di applicazione per beni antecedenti.
art. 649 cod. proc. pen.
Regole e motivazione dei provvedimenti ablativi: la Corte ha richiamato la necessità di motivazione specifica; inoltre è stato ribadito che solo il titolare reale del bene è legittimato a impugnare la confisca del bene stesso.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione mafiosa utilizzato come reato-spia ai fini della presunzione di acquisizione di ricchezze illecite; rileva per la verifica della ragionevolezza temporale rispetto agli acquisti.
art. 416-bis.1 cod. pen. / art. 610 cod. pen. (violenza privata e aggravanti) e art. 2 cod. pen. (art. 2, comma 4)
Sulle modifiche del regime di procedibilità: quando nel corso del giudizio viene introdotto il regime di procedibilità a querela (più favorevole al reo) e poi successivamente ripristinata la procedibilità d'ufficio, si applica la norma più favorevole se non è intervenuta sentenza irrevocabile; pertanto la mancanza di querela può rendere improcedibile l'azione.
art. 62-bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis (circostanze attenuanti per collaborazione/protezione): la Corte richiede motivazione se si nega la circostanza attenuante; art. 133 cod. pen. individua i criteri per la determinazione della pena e l'obbligo di considerare anche la condotta post-evento.
Massime di principio
- L'accesso ai programmi di giustizia riparativa non può essere negato con motivazioni apodittiche: il giudice deve documentare gli accertamenti effettuati e valutare utilità e rischi per l'accertamento dei fatti.
- Per la confisca ex art. 240-bis (o 12-sexies) è essenziale una motivazione specifica sulla "ragionevolezza temporale": l'acquisto molto anteriore ai reati-spia richiede spiegazioni concrete per ritenere la provenienza illecita.
- La confisca di beni intestati a terzi (es. coniuge) non può essere efficacemente impugnata dall'imputato se il terzo titolare non ha proposto ricorso: legittimazione ad agire è del reale proprietario.
- Le modifiche al regime di procedibilità hanno effetto favorevole retroattivo nel procedimento non ancora definito: se durante il processo il reato diviene procedibile solo a querela e non è stata depositata la querela, l'azione può risultare improcedibile e la sentenza annullata.
- Il giudice deve valutare e motivare espressamente la rilevanza delle circostanze attenuanti, compresa la condotta post-delitto (risocializzazione); la mera esclusione senza valutazione documentata è vizio di motivazione.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce, di per sé, che uno stesso bene sia oggetto di provvedimenti diversi in procedimenti distinti relativi a fatti o soggetti diversi; occorre però specifica analisi caso per caso.
- L'onere di prova semplificato previsto per la confisca in casi particolari grava sul condannato: occorre però che la motivazione dell'autorità giudicante spieghi perché la presunzione non è stata superata o risulti comunque fondata.
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