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Sentenza

Sentenza n. 12169/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'OTTEMPERANZA della Sentenza n. 1377/2024 pubbl. il 05/02/2024 RG n. 2019/2023, TRIBUNALE DI ROMA, (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. PICOZZI, PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202601633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 1377/2024, passata in giudicato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 1377/2024, passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha soddisfatto le pretese sostanziali della ricorrente. La ricorrente ha tuttavia insistito per la liquidazione delle spese di lite, rilevando che l'ottemperanza era intervenuta soltanto in corso di causa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta soddisfazione delle pretese della ricorrente. Ha però accolto la richiesta relativa alle spese, ponendole a carico dell'Amministrazione, poiché l'ottemperanza si è verificata nel corso del giudizio. Le spese sono state liquidate equitativamente in complessivi € 900, oltre spese generali e accessori di legge, considerando che erano state svolte soltanto alcune fasi processuali. Il contributo unificato è stato dichiarato automaticamente rimborsabile per legge. È stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente le pretese sostanziali del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, ove l'iniziativa giudiziale si sia resa necessaria per ottenere l'adempimento.
  • In caso di definizione del giudizio di ottemperanza per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere liquidate equitativamente tenendo conto delle fasi processuali effettivamente svolte e dei parametri ritenuti più adeguati alla natura dell'attività esecutiva.
  • Il contributo unificato è rimborsabile automaticamente nei casi previsti dalla legge, senza necessità di un'espressa statuizione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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