Circolare numero 71 del 2-4-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone una nuova procedura di accertamento dell'esistenza in vita per i pensionati residenti all'estero che percepiscono la pensione tramite delegato in Italia. Per il 1996 la documentazione deve pervenire alle Sedi INPS entro il 30 giugno; in caso di mancata o irregolare attestazione viene sospeso il pagamento, con successivo ripristino al ricevimento della documentazione. Dal 1997 la verifica sarà effettuata in occasione del secondo rateo annuale e la documentazione dovrà arrivare entro il 30 aprile di ciascun anno. Sono inoltre indicati i documenti ammessi, le modalità operative per le Sedi, gli obblighi informativi dei delegati e gli ulteriori accertamenti in caso di sospensione.
Controllo dell'esistenza in vita per pensionati residenti all'estero che riscuotono tramite delegato in Italia
Controllo dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero che riscuotono tramite delegato in Italia
La circolare disciplina una procedura specifica per il controllo dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero che percepiscono la pensione tramite delegato in Italia. L'obiettivo è assicurare la regolarità dei pagamenti dei ratei pensionistici, adeguando i controlli alle nuove modalità di ordinazione bimestrale dei pagamenti e demandando gli accertamenti direttamente alle Sedi INPS.
Ambito di applicazione
La misura riguarda soltanto i pensionati residenti all'estero che riscuotono tramite delegato in Italia. Per tali soggetti le Sedi devono ricevere direttamente la documentazione attestante l'esistenza in vita, senza che la stessa venga gestita tramite canali diversi da quelli indicati dalla circolare.
Termini di presentazione della documentazione
Per l'anno 1996 la documentazione deve pervenire alle Sedi entro il 30 giugno 1996. La circolare prevede poi che, dal 1997 e per gli anni successivi, l'accertamento venga effettuato in occasione del pagamento del secondo rateo annuale e che la documentazione debba arrivare entro il 30 aprile di ciascun anno. È precisato inoltre che la documentazione deve essere inviata entro le scadenze previste anche se, nel corso dell'anno, il pensionato abbia già riscosso personalmente uno o più ratei precedenti.
Documentazione richiesta
Le tipologie di documentazione ammesse variano in base al luogo di residenza del pensionato:
- per i residenti nell'Unione europea, certificazione o dichiarazione autenticata di esistenza in vita prevista dal Paese di residenza;
- per i residenti fuori dall'Unione europea, certificazione o dichiarazione autenticata di esistenza in vita prevista dal Paese di residenza, convalidata dal Consolato italiano;
- per i cittadini italiani residenti all'estero, dichiarazione di esistenza in vita autenticata dal Consolato italiano.
Per i titolari di pensione di reversibilità, la certificazione o dichiarazione deve attestare anche la persistenza dello stato vedovile al momento della dichiarazione.
Adempimenti operativi delle Sedi INPS
Le Sedi che gestiscono pensioni di questo tipo devono predisporre, tramite il programma 4444, una lista ordinata per categoria e numero di certificato di pensione dei residenti all'estero che riscuotono in Italia tramite delegato. Devono inoltre riprodurre e diffondere l'avviso spersonalizzato presso gli uffici pagatori postali e bancari che erogano le pensioni e inviare la lettera in raccomandata A.R. al domicilio estero del pensionato e al domicilio del delegato.
Sulle cartoline di avviso di ricevimento devono essere indicati preventivamente, a cura della Sede, la categoria e il numero della pensione, così da consentirne l'ordinamento e l'archiviazione al momento della restituzione.
Verifica della documentazione e annotazioni
Alla ricezione delle attestazioni di esistenza in vita, l'operatore incaricato deve verificarne la regolarità e annotare sull'elenco, accanto al nominativo interessato, la dicitura "vivente", con firma e data. Qualora la documentazione pervenga successivamente alla sospensione, deve essere annotata la dicitura "ripristino del pagamento" con firma e data, secondo la medesima procedura di registrazione.
Sospensione e ripristino dei pagamenti
Se entro il termine fissato non perviene la documentazione di esistenza in vita, oppure se la documentazione non è regolare, deve essere disposta immediatamente la sospensione dei pagamenti. I pagamenti sono poi ripristinati non appena la documentazione richiesta perviene alla Sede.
Accertamenti successivi e profili di responsabilità
Per le pensioni sospese, le Sedi devono avviare gli opportuni accertamenti finalizzati al recupero di eventuali indebiti e, se i fatti possono integrare ipotesi di reato, inoltrare rapporto all'autorità giudiziaria. La circolare prevede inoltre che, per agevolare l'accertamento nei casi resi difficili dalla permanenza all'estero del pensionato, la Sede possa convocare il delegato alla riscossione per acquisire notizie e chiarimenti utili.
Ruolo dei delegati e comunicazioni ai pensionati
L'avviso allegato invita i delegati a informare i pensionati residenti all'estero degli adempimenti richiesti e a favorire l'invio della documentazione alla Sede INPS competente. Se il delegato rileva che l'indirizzo del pensionato non è corretto, deve comunicare alla Sede l'indirizzo attuale esatto e informare il pensionato delle formalità necessarie per garantire la continuità dei pagamenti.
Punti principali
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i pensionati residenti all'estero che riscuotono la pensione tramite delegato in Italia. La circolare chiarisce che i controlli sull'esistenza in vita saranno svolti direttamente presso le Sedi INPS, tenendo conto delle nuove modalità di ordinazione bimestrale dei pagamenti.
Scadenze per il 1996 e per gli anni successivi
Per il 1996 la documentazione attestante l'esistenza in vita deve pervenire alle Sedi INPS entro il 30 giugno 1996. A partire dal 1997 e per gli anni successivi la procedura sarà eseguita in occasione del pagamento del secondo rateo annuale e la documentazione dovrà pervenire entro il 30 aprile di ogni anno.
Documentazione richiesta
Per i pensionati residenti nell'Unione europea è richiesta la certificazione o dichiarazione autenticata di esistenza in vita prevista nel Paese di residenza. Per i residenti fuori dall'Unione europea la documentazione del Paese di residenza deve essere convalidata dal Consolato italiano. Per i cittadini italiani residenti all'estero è sempre possibile inviare una dichiarazione di esistenza in vita autenticata dal Consolato italiano. Per le pensioni di reversibilità, nella certificazione o dichiarazione deve risultare anche la persistenza dello stato vedovile.
Adempimenti delle Sedi INPS
Le Sedi devono predisporre l'elenco dei pensionati interessati mediante il programma 4444, in ordine di categoria e numero di certificato di pensione. Devono inoltre riprodurre e distribuire l'avviso ai destinatari presso gli uffici pagatori postali e bancari e inviare la lettera raccomandata A.R. al domicilio estero del pensionato e del delegato. Sulle cartoline di avviso di ricevimento vanno indicati preventivamente categoria e numero della pensione per consentirne ordinamento e archiviazione.
Esito dei controlli e sospensione dei pagamenti
All'arrivo della documentazione, l'operatore deve verificarne la regolarità e annotare sull'elenco la dicitura "vivente", con firma e data. Se entro la scadenza non perviene la documentazione, oppure se la stessa non è regolare, deve essere disposta immediatamente la sospensione dei pagamenti. Il ripristino avviene non appena la documentazione richiesta perviene alla Sede, con annotazione "ripristino del pagamento", firma e data.
Ulteriori accertamenti e recupero indebiti
Per le pensioni sospese le Sedi devono svolgere gli accertamenti necessari per il recupero di eventuali indebiti e, se i fatti possono integrare ipotesi di reato, inoltrare rapporto all'autorità giudiziaria. In presenza di difficoltà nell'accertamento dovute alla residenza all'estero del pensionato, la Sede può convocare il delegato alla riscossione per ottenere chiarimenti e informazioni utili.
Avviso ai pensionati e ai delegati
L'avviso allegato chiede ai pensionati residenti all'estero e ai loro delegati di trasmettere la documentazione direttamente alla Sede INPS che gestisce la pensione. I delegati devono informare i pensionati degli adempimenti necessari e, se rilevano un indirizzo errato del pensionato, comunicarne l'esatto recapito attuale alla Sede.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 apr 1996Circolare numero 72 del 2-4-1996
- Circolare · 2 apr 1996Circolare numero 73 del 2-4-1996
- Circolare · 2 apr 1996Circolare numero 74 del 2-4-1996
- Circolare · 2 apr 1996Circolare numero 75 del 2-4-1996
- Circolare · 2 apr 1996Circolare numero 76 del 2-4-1996
- Circolare · 30 mar 1996Circolare numero 70 del 30-3-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →