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Circolare

Circolare numero 72 del 2-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’aliquota di riduzione complessiva del 6,04% si applica anche all’assegno per congedo matrimoniale e va riferita, con decorrenza 1 ottobre 1995, anche ai conguagli del quarto trimestre 1995, recuperando gli importi eventualmente erogati in eccedenza entro la denuncia mensile di aprile 1996. Conferma inoltre che i limiti massimi mensili maggiorati del 20% per intemperie stagionali valgono anche per le imprese lapidee. Infine ribadisce le modalità di calcolo del massimale mensile nel settore edile, precisando il criterio orario e la rilevanza dell’orario ridotto a 35 ore settimanali e della retribuzione mensile effettivamente spettante.

Rideterminazione integrazioni salariali e assegno per congedo matrimoniale; massimali per settore lapideo e chiarimenti sul tetto mensile edile

Rideterminazione dell’aliquota di riduzione e recupero delle prestazioni

La circolare interviene in materia di integrazioni salariali e assegno per congedo matrimoniale, precisando che l’aliquota di riduzione complessiva pari al 6,04% si applica anche all’assegno per congedo matrimoniale. La nuova misura decorre dal 1 ottobre 1995, in base al Decreto Ministeriale 15 gennaio 1996, e sostituisce la precedente aliquota del 5,84%.

Ne consegue la necessità di recuperare gli importi corrisposti in eccedenza nel trimestre ottobre-dicembre 1995, corrispondenti alla differenza dello 0,20%. La circolare richiama, per le modalità di regolarizzazione, le istruzioni della circolare n. 245 del 20 novembre 1989 e precisa che il conguaglio deve essere effettuato con la denuncia mensile relativa al mese di aprile 1996.

Modalità di esposizione nel mod. DM10/2

L’importo da recuperare deve essere esposto nei quadri "B-C" del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "Recupero rid.art. 26 L. 41/86" e con uno dei seguenti codici:

  • M139 per integrazioni salariali ordinarie;
  • M140 per integrazioni salariali straordinarie e assimilate;
  • M141 per assegno per congedo matrimoniale.

La circolare specifica inoltre che non devono essere compilate le caselle relative a "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Per le integrazioni salariali conguagliate per il periodo ottobre-dicembre 1995, l’importo pari allo 0,20% deve essere diminuito della minore somma dovuta a titolo di contributo addizionale, nei casi previsti dagli artt. 12, n. 2, della legge n. 164/1975, 8, comma 2, della legge n. 427/1975 e 8, n. 1, della legge n. 160/1988 per le integrazioni salariali straordinarie.

Recupero dei pagamenti diretti già effettuati

Per i pagamenti effettuati direttamente agli aventi diritto prima dell’aggiornamento della procedura alla nuova aliquota di riduzione, le Sedi devono recuperare la quota dello 0,20% degli importi erogati nei mesi di ottobre-dicembre 1995. Il recupero è possibile, in particolare, quando per i lavoratori interessati sia ancora in corso il pagamento del trattamento straordinario e la somma possa essere compensata con gli importi in pagamento. In tal caso deve essere utilizzato il codice recupero corrispondente al tipo di prestazione in corso.

Massimali maggiorati per il settore lapideo

La circolare scioglie la riserva formulata con la circolare n. 25 del 27 gennaio 1996 e conferma che la maggiorazione del 20% dei massimali per le integrazioni salariali autorizzate per intemperie stagionali si applica anche al settore lapideo. Il chiarimento si fonda sull’art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1028, che estende al settore lapideo i benefici della legge 3 febbraio 1963, n. 277 con le stesse modalità previste per il settore edile.

Calcolo del limite massimo mensile nel settore edile

In relazione ad alcuni quesiti applicativi, viene ribadito quanto già stabilito dalla circolare n. 50 del 21 gennaio 1982. Il limite massimo mensile deve essere:

  • diviso per il numero delle ore lavorative ricadenti nel mese considerato;
  • moltiplicato per le ore di lavoro perse nello stesso mese per le quali è ammesso l’intervento di integrazione salariale.

Nei periodi in cui, per effetto di accordi integrativi provinciali, l’orario settimanale sia ridotto a 35 ore, il massimale mensile deve essere rapportato al livello orario considerando le ore lavorative del mese sulla base di tale orario.

Soglia salariale per l’applicazione del tetto mensile più elevato

Ai fini dell’individuazione della soglia salariale per l’applicazione del massimale mensile più elevato, la retribuzione mensile da prendere in considerazione è quella spettante in relazione alle ore lavorative effettivamente comprese nel mese. Devono essere inoltre considerate le quote aggiuntive calcolate secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

Punti principali

Rideterminazione dell’aliquota di riduzione e recupero delle somme

L’aliquota di riduzione complessiva del 6,04%, introdotta per le integrazioni salariali e resa applicabile anche all’assegno per congedo matrimoniale, decorre dal 1 ottobre 1995. Occorre quindi recuperare gli importi corrisposti in eccedenza nel trimestre ottobre-dicembre 1995, pari alla differenza dello 0,20% rispetto alla precedente aliquota del 5,84%.

Modalità operative di conguaglio nel DM10/2

La regolarizzazione deve essere effettuata con la denuncia mensile relativa ad aprile 1996, secondo le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 245 del 20 novembre 1989. L’importo va esposto nei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "Recupero rid.art. 26 L. 41/86" e con i codici M139 per integrazioni ordinarie, M140 per integrazioni straordinarie e assimilate, M141 per assegno per congedo matrimoniale. Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Compensazione per pagamenti diretti agli aventi diritto

Per le prestazioni pagate direttamente agli aventi diritto prima dell’aggiornamento procedurale, le Sedi devono recuperare lo 0,20% degli importi erogati per ottobre-dicembre 1995, nei casi in cui sia ancora in corso il pagamento del trattamento straordinario e sia possibile compensare la somma con gli importi in pagamento. Anche in questo caso va utilizzato il codice recupero corrispondente alla prestazione interessata.

Applicazione dei limiti maggiorati per il settore lapideo

Viene chiarito che la maggiorazione del 20% dei massimali per le integrazioni salariali autorizzate per intemperie stagionali si applica anche alle imprese del settore lapideo. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1028, i benefici della legge 3 febbraio 1963, n. 277 sono estesi al settore lapideo con le stesse modalità previste per il settore edile.

Criteri di calcolo del tetto mensile nel settore edile

Per il calcolo del limite massimo mensile nel settore edile si conferma che l’importo massimo mensile va diviso per il numero di ore lavorative ricadenti nel mese e il risultato va moltiplicato per le ore di lavoro perse nello stesso mese ammesse all’integrazione salariale. Nei periodi in cui l’orario settimanale, per accordi integrativi provinciali, sia di 35 ore, il massimale deve essere rapportato al livello orario considerando le ore lavorative del mese calcolate su tale base.

Soglia salariale per il massimale mensile più elevato

Ai fini dell’applicazione del tetto mensile più alto, la retribuzione mensile da considerare è quella spettante in base alle ore lavorative effettivamente comprese nel mese, includendo le quote aggiuntive calcolate secondo il contratto collettivo di lavoro.

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