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Circolare

Circolare numero 73 del 2-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà attuazione alla proroga di un anno dell’indennità prevista dal D.L. n. 199/1993, come ulteriormente prorogata dall’art. 4, comma 19, del D.L. 1 febbraio 1996, n. 39. Vengono autorizzate le SAP al pagamento sia della proroga per i lavoratori licenziati già beneficiari, sia dell’indennità per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1994 e licenziati nel corso del 1995, per un massimo di dodici mesi. La circolare richiama inoltre il limite complessivo di 1.800 unità e precisa che la prestazione cessa dalla data di rioccupazione o di pensionamento.

Proroga e concessione dell'indennità ai lavoratori sospesi o licenziati

Proroga dell'indennità per lavoratori sospesi o licenziati

La circolare interviene per dare applicazione all'ulteriore proroga dell'indennità prevista dal quadro normativo richiamato, specificando i destinatari, i limiti quantitativi e le modalità operative di pagamento da parte delle SAP. Il provvedimento si colloca nell'ambito delle reiterazioni di precedenti decreti legge decaduti per mancata conversione.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 4, comma 19, del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39 ha disposto una proroga di un anno dell'indennità disciplinata dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 199/1993, convertito dalla legge n. 293/1993. La proroga riguarda i lavoratori sospesi o licenziati dai datori di lavoro indicati dalla normativa richiamata, secondo quanto già previsto dai decreti legge precedenti poi decaduti.

Destinatari e limiti di concessione

Il D.L. n. 39/1996 stabilisce che i trattamenti possono essere riconosciuti entro il limite complessivo di 1.800 unità, comprensivo anche dei soggetti aventi diritto alle proroghe, per una durata massima di dodici mesi. All'interno di tale contingente è prevista una prelazione per i lavoratori licenziati, fino al limite massimo di 1.100 unità.

La circolare evidenzia che il numero dei lavoratori licenziati aventi titolo è inferiore a tale soglia e che, pertanto, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, con telex del 19 marzo, ha autorizzato l'erogazione dell'indennità in favore di tali lavoratori.

Istruzioni operative per le SAP

Sulla base dell'autorizzazione ministeriale, la circolare dispone che le SAP procedano:

  • al pagamento, per un periodo di un anno, dell'ulteriore proroga dell'indennità in favore dei lavoratori licenziati già beneficiari della prestazione;
  • al pagamento dell'indennità, per un periodo massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1994 e licenziati nel corso del 1995.

Cessazione della prestazione

La circolare precisa infine che, in caso di rioccupazione o di pensionamento dei potenziali beneficiari, la prestazione non può più essere corrisposta con effetto dalla data in cui interviene la rioccupazione o il pensionamento.

Punti principali

Proroga normativa dell'indennità

L'art. 4, comma 19, del D.L. 1 febbraio 1996, n. 39 ha disposto un'ulteriore proroga di un anno dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 199/1993, convertito dalla legge n. 293/1993, in favore dei lavoratori sospesi o licenziati dai datori di lavoro indicati nella disciplina richiamata.

Limiti numerici e durata della prestazione

I trattamenti possono essere riconosciuti entro il limite complessivo di 1.800 unità, comprensivo dei destinatari delle proroghe, per un periodo massimo di dodici mesi. È prevista una prelazione per i lavoratori licenziati, entro il limite massimo di 1.100 unità.

Autorizzazione ministeriale all'erogazione

Poiché il numero dei lavoratori licenziati aventi titolo all'indennità risulta inferiore al limite massimo di 1.100 unità, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, con telex del 19 marzo, ha autorizzato l'erogazione dell'indennità nei loro confronti.

Disposizioni operative per le SAP

La circolare autorizza le SAP a procedere al pagamento, per un anno, dell'ulteriore proroga dell'indennità ai lavoratori licenziati già beneficiari della prestazione e al pagamento dell'indennità, per un periodo massimo di dodici mesi, ai lavoratori già in servizio al 1° gennaio 1994 e licenziati nel corso del 1995.

Cessazione del diritto alla prestazione

In caso di rioccupazione o di pensionamento dei possibili beneficiari, l'indennità non può più essere corrisposta a decorrere dalla data in cui si verifica uno di tali eventi.

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