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Circolare

Circolare numero 74 del 2-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento, dal 1 gennaio 1996, degli importi massimi mensili dell’indennità di mobilità e dell’indennità ordinaria di disoccupazione in funzione della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Precisa inoltre che, per effetto dell’aumento dello 0,20% dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore disposto dal decreto 15 gennaio 1996, gli importi dell’indennità di mobilità e di alcuni trattamenti speciali di disoccupazione devono essere rideterminati anche con decorrenza 1 ottobre 1995. Vengono indicati i massimali lordi e netti applicabili nei diversi periodi, la retribuzione soglia per il massimale più elevato e le esclusioni per alcune tipologie di disoccupazione agricola e non agricola.

Aggiornamento 1996 dei massimali per mobilità e disoccupazione e rideterminazione di alcune prestazioni dal 1 ottobre 1995

Aggiornamento 1996 degli importi massimi per mobilità e disoccupazione

La circolare definisce gli importi massimi applicabili dal 1 gennaio 1996 alle prestazioni di mobilità e di disoccupazione, a seguito della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Indica inoltre la rideterminazione, con decorrenza 1 ottobre 1995, degli importi collegata all’aumento dello 0,20% dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore disposto con decreto 15 gennaio 1996.

Indennità di mobilità: criteri di calcolo e massimali 1996

Gli importi massimi mensili delle prestazioni di integrazione salariale, rilevanti anche per il calcolo dell’indennità di mobilità, sono aumentati nella misura dell’80% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. In applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, tali aumenti si riflettono anche sull’indennità di mobilità e sulla retribuzione di riferimento.

Per il periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1996, per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1995, i massimali iniziali dell’indennità di mobilità, limitatamente ai primi dodici mesi, sono fissati come segue, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

  • primo massimale: L. 1.342.459 lorde e L. 1.261.374 nette;
  • secondo massimale: L. 1.613.506 lorde e L. 1.516.050 nette.

La retribuzione mensile soglia per l’applicazione del massimale più elevato è stabilita in L. 2.904.310 dal 1 gennaio 1996.

Rideterminazione dal 1 ottobre 1995 per effetto dell’aliquota contributiva

Poiché il decreto 15 gennaio 1996 ha previsto l’aumento dell’aliquota contributiva con decorrenza 1 ottobre 1995, da tale data l’importo dell’indennità di mobilità, nei primi dodici mesi di percezione, deve essere ridotto dell’aliquota posta a carico del lavoratore, pari allo 0,20%. Di conseguenza, per il periodo 1 ottobre 1995 - 31 dicembre 1995, i massimali sono rideterminati nei seguenti importi:

  • primo massimale: L. 1.287.306 lorde e L. 1.209.552 nette;
  • secondo massimale: L. 1.547.217 lorde e L. 1.453.765 nette.

Per questo periodo, la retribuzione per l’applicazione del massimale più elevato resta quella già fissata per il 1995, pari a L. 2.784.990.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

I nuovi importi indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994.

Restano invece esclusi da tale meccanismo i trattamenti speciali disciplinati dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, i quali sono comunque soggetti, dal 1 ottobre 1995, alla nuova aliquota di riduzione del 6,04%. Per tali trattamenti l’importo massimo netto è pari a L. 1.054.268, mentre l’importo lordo è di L. 1.122.040.

Indennità ordinaria di disoccupazione

I massimali di L. 1.342.459 e L. 1.613.506 si applicano anche all’indennità ordinaria di disoccupazione. Per questa prestazione, tuttavia, non opera la trattenuta istituita dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La circolare precisa che l’aggiornamento riguarda soltanto l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Restano invece fermi gli importi già stabiliti per il 1995 per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per la disoccupazione agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, quando liquidate con riferimento all’attività svolta nel corso del 1995.

Per i rapporti di lavoro cessati successivamente al 31 dicembre 1995, la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali deve essere calcolata tenendo conto dei nuovi massimali. Resta confermato che, tra i due tetti previsti, può concretamente operare soltanto quello più elevato, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 105 del 29 marzo 1994.

Punti principali

Aggiornamento dei massimali dal 1 gennaio 1996

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, che rilevano anche per il calcolo dell’indennità di mobilità, sono incrementati dell’80% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 1996, sulla base della variazione accertata per il 1995, i massimali vengono fissati in due fasce, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Indennità di mobilità per il periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1996

Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 1995, l’indennità di mobilità nei primi dodici mesi è determinata in due livelli: L. 1.342.459 lorde e L. 1.261.374 nette per il primo importo massimo, e L. 1.613.506 lorde e L. 1.516.050 nette per il massimale superiore. La soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è fissata a L. 2.904.310 dal 1 gennaio 1996.

Effetti dell’aumento dell’aliquota contributiva dal 1 ottobre 1995

Il decreto interministeriale 15 gennaio 1996, avendo disposto un incremento dello 0,20% dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore con decorrenza 1 ottobre 1995, comporta una riduzione della prestazione pari al 6,04%. Per il periodo 1 ottobre 1995 - 31 dicembre 1995, l’indennità di mobilità nei primi dodici mesi è quindi rideterminata in L. 1.287.306 lorde e L. 1.209.552 nette per il primo massimale, e in L. 1.547.217 lorde e L. 1.453.765 nette per il secondo. La retribuzione soglia resta quella del 1995, pari a L. 2.784.990.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

I nuovi importi previsti per l’indennità di mobilità si applicano anche al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 299/1994 convertito dalla legge n. 451/1994. Restano invece esclusi da tale aggiornamento i trattamenti speciali disciplinati dalla legge n. 427/1975, che dal 1 ottobre 1995 sono comunque soggetti alla nuova riduzione del 6,04%, con importo massimo netto pari a L. 1.054.268 e lordo pari a L. 1.122.040.

Indennità ordinaria di disoccupazione

I massimali di L. 1.342.459 e L. 1.613.506 si applicano anche all’indennità ordinaria di disoccupazione. La trattenuta dell’art. 26 della legge n. 41/1986 non opera per tale prestazione. L’aggiornamento riguarda solo la disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, mentre per la disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola, sia con requisiti normali sia ridotti, continuano a valere gli importi già stabiliti per il 1995. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro successiva al 31 dicembre 1995, la prestazione va quindi calcolata sui nuovi massimali, fermo restando che può operare solo il tetto più elevato.

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