Sentenza n. 4943/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la graduatoria finale e gli atti di attribuzione del punteggio alla candidata vincitrice
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva partecipato al concorso per la classe A058, con un solo posto disponibile, conseguendo 213 punti, mentre la controinteressata era stata collocata prima con 214,25 punti. Dopo la pubblicazione della graduatoria, l’appellante aveva tempestivamente presentato istanza di accesso agli atti; la documentazione le era stata trasmessa soltanto il 5 novembre 2024. Ritenendo illegittima l’attribuzione alla vincitrice di 12,5 punti per un titolo previsto dalla lettera A.1.2 dell’Allegato B al d.m. n. 205/2023, aveva impugnato gli esiti della procedura il 3 gennaio 2025. Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo che il termine di sessanta giorni decorresse dalla pubblicazione della graduatoria del 7 agosto 2024. In appello l’interessata ha dedotto: a) l’erroneità della declaratoria di irricevibilità, poiché il vizio relativo alla valutazione del titolo non era conoscibile dalla sola graduatoria e non poteva essere imposto un ricorso al buio; b) l’erronea attribuzione dei 12,5 punti, per mancanza del titolo richiesto; c) l’incompetenza dell’Ufficio scolastico regionale, che aveva rettificato il punteggio inizialmente attribuito dalla commissione, in luogo della commissione stessa. La controinteressata ha eccepito anche il difetto di interesse per mancata prova di resistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che lo scarto tra le candidate era di soli 1,25 punti, che la sottrazione dei 12,5 punti avrebbe consentito all’appellante di superare la controinteressata e che non era stata dimostrata l’esistenza di altri candidati collocati tra le due posizioni. Ha accolto il primo motivo, riformando la declaratoria di irricevibilità: ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la piena conoscenza idonea a far decorrere il termine non coincide necessariamente con la mera conoscenza dell’effetto sfavorevole, ma richiede che gli elementi conosciuti consentano di percepire almeno un vizio dell’atto. Nel caso concreto, la pubblicazione della graduatoria rendeva noto il risultato, ma non il fatto specifico dell’attribuzione dei 12,5 punti per il titolo contestato; tale vizio era stato conosciuto soltanto con l’accesso del 5 novembre 2024. Il ricorso notificato il 3 gennaio 2025 era quindi tempestivo. Esaminando il merito, il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di incompetenza. Il d.m. n. 205/2023 attribuisce alla commissione giudicatrice la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, mentre all’Ufficio scolastico regionale spetta l’approvazione della graduatoria e il controllo di legittimità sulle operazioni della commissione. L’Ufficio può rettificare la graduatoria per applicare automaticamente disposizioni chiare, ma non può sostituirsi alla commissione in una rivalutazione tecnico-discrezionale dei titoli. Poiché l’attribuzione dei 12,5 punti richiedeva di stabilire se l’abilitazione della controinteressata rientrasse nella categoria dei percorsi selettivi di accesso prevista dalla disciplina concorsuale, l’atto costituiva una rivalutazione discrezionale riservata alla commissione. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati per incompetenza. Il motivo relativo all’assenza del titolo non è stato esaminato, poiché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La sentenza di primo grado è stata riformata; il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, mentre le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza
La piena conoscenza rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione sussiste quando gli elementi conosciuti consentono non solo di percepire l’effetto lesivo, ma anche di individuare almeno un vizio dell’atto; non è necessario conoscere integralmente la motivazione, ma non può essere imposto un ricorso al buio.
art. 29 c.p.a.
termine perentorio di 60 giorni
Il termine per l’azione di annullamento decorre, nel caso concreto, dalla conoscenza del vizio acquisita mediante l’accesso agli atti, poiché la sola pubblicazione della graduatoria non consentiva di percepire l’illegittimità contestata.
art. 34, comma 2, c.p.a.
divieto per il Giudice Amministrativo di pronunciarsi rispetto a poteri amministrativi ancora non esercitati
Quando l’annullamento dipende dall’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto, il giudice non esamina il residuo vizio sostanziale se ciò comporterebbe una pronuncia su una valutazione amministrativa non ancora compiuta dall’organo competente.
art. 8 d.m. n. 205 del 26 ottobre 2023
è la commissione giudicatrice a valutare i titoli
La valutazione dei titoli appartiene alla competenza della commissione giudicatrice.
art. 11 d.m. n. 205 del 26 ottobre 2023
La valutazione dei titoli deve essere effettuata dalla commissione secondo i criteri dell’Allegato B.
art. 12 d.m. n. 205 del 26 ottobre 2023
a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli
La commissione giudicatrice compila le graduatorie di merito regionali; l’Ufficio scolastico regionale non può sostituirsi alla commissione nella rivalutazione discrezionale dei titoli.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato quale fondamento della corretta ripartizione delle competenze tra commissione giudicatrice e Ufficio scolastico.
artt. 24 e 113 Cost.
La tutela giurisdizionale effettiva impedisce di anticipare il termine di impugnazione a un momento in cui l’interessato non possa conoscere alcun vizio dell’atto.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza non richiede necessariamente l’acquisizione dell’intero apparato motivazionale, ma non può ritenersi realizzata quando gli elementi conosciuti consentano di percepire soltanto l’effetto sfavorevole senza disvelare alcun possibile vizio dell’atto. La conoscenza parziale fa decorrere il termine solo se è concretamente idonea a rendere percepibile almeno un’illegittimità.
- Non può essere imposto al destinatario un ricorso al buio quando, al momento della conoscenza dell’esito lesivo, egli non disponga di elementi sufficienti per individuare la causa petendi; in tal caso, il termine di impugnazione decorre dalla successiva conoscenza degli elementi indispensabili del vizio, acquisiti anche mediante accesso agli atti.
- Nelle procedure concorsuali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria spettano alla commissione giudicatrice. L’amministrazione competente ad approvare la graduatoria può esercitare un controllo di legittimità e correggere errori derivanti dall’applicazione automatica di disposizioni chiare, ma non può compiere una rivalutazione tecnico-discrezionale dei titoli sostituendosi alla commissione.
- Quando la rettifica del punteggio richiede di qualificare discrezionalmente il titolo posseduto da un candidato ai fini della sua riconducibilità a una categoria prevista dalla lex specialis, si tratta di rivalutazione del titolo e non di mero controllo automatico della graduatoria; la competenza resta quindi della commissione giudicatrice.
- Accertata l’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto, il giudice amministrativo annulla l’atto senza esaminare gli ulteriori vizi sostanziali quando il loro scrutinio comporterebbe una pronuncia su valutazioni o poteri non ancora esercitati dall’organo competente.
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