Cassazione Civile, Ordinanza n. 01427/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario nel quale la mutuataria ha dedotto l'indeterminatezza del tasso di interesse, parametrato al LIBOR, e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, assumendo di avere versato somme eccedenti il dovuto. Nel giudizio di merito aveva chiesto la declaratoria di nullità totale o parziale del mutuo e la condanna alla ripetizione dell'indebito. Il Tribunale aveva riconosciuto la nullità parziale e condannato la originaria mutuante; la Corte d'appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione, riducendo la somma dovuta e soprattutto affermando che, dopo la cessione del credito e l'estinzione del mutuo, la legittimazione passiva/rilevanza passiva della società originaria sussisteva solo per le somme da essa percepite prima della cessione, mentre per i pagamenti successivi la titolarità passiva dell'obbligazione di ripetizione gravava sui cessionari che avevano incassato le ulteriori rate. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 1266 c.c. per avere la Corte territoriale limitato la titolarità passiva alla fase anteriore alla cessione; violazione degli artt. 1347, 1418, comma 2, e 1284 c.c. per avere escluso l'illegittimità dell'anatocismo/capitalizzazione degli interessi; violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. per avere negato il danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, erano generici o articolati su questioni non pertinenti; in particolare ha rilevato che l'art. 1266 c.c. disciplina il rapporto tra cedente e cessionario e non quello tra ceduto e cedente, che il secondo motivo non rispettava il requisito di specificità e aggrediva un profilo diverso da quello decisivo, e che il terzo motivo non censurava entrambe le rationes della decisione sulla voce di danno non patrimoniale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla mutuataria, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli nei punti non investiti da censure ammissibili. Ha quindi posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La pronuncia di merito della Corte d'appello resta ferma, con rideterminazione della somma dovuta a titolo di ripetizione in € 25.022,61 oltre interessi legali e con esclusione del danno non patrimoniale.
Norme richiamate
La norma è stata ritenuta non pertinente alla pretesa della mutuataria, perché disciplina il rapporto tra cedente e cessionario del credito, non il rapporto tra debitore ceduto e cedente. Non può quindi essere invocata per fondare la responsabilità passiva della cedente verso chi agisca in ripetizione dell'indebito.
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare la nullità della clausola di tasso di interesse parametrata al LIBOR per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto il parametro era caratterizzato da assoluta incertezza nella sua determinazione.
art. 1418, secondo comma, c.c.
Evocato nel ricorso come norma violata in relazione alla nullità della clausola sugli interessi; la Cassazione non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata censura della ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interessi, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio della decisione d'appello, che verteva sull'anatocismo legale e non sulla mera applicazione del tasso convenzionale o legale.
art. 14, d.P.R. n. 7/1976
La Corte d'appello lo ha richiamato per escludere la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi nel mutuo fondiario stipulato sotto la sua vigenza.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno non patrimoniale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva entrambe le rationes decidendi della Corte territoriale.
Evocato in relazione alla liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ribadito che non è possibile liquidare equitativamente un danno di cui non sia stata provata l'esistenza.
La Corte ha rilevato la violazione del requisito di specificità del ricorso, poiché il secondo motivo si limitava a generici richiami alle consulenze tecniche senza riprodurne i passaggi essenziali né localizzarli negli atti.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale e per affermare l'inammissibilità di deduzioni svolte per la prima volta in memoria oltre i limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
La Corte d'appello ha osservato che l'eventuale pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere formulata in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi di tale norma; la Cassazione rileva che tale ratio autonoma non è stata censurata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che si sviluppi in modo coerente con la tesi seguita dal giudice di merito, o che contesti un precedente giurisprudenziale non effettivamente applicato nella decisione, è inammissibile.
- L'art. 1266 c.c. regola i rapporti interni tra cedente e cessionario del credito e non può essere utilizzato per fondare, nei confronti del debitore ceduto, una responsabilità passiva della cedente per somme percepite dopo la cessione.
- In materia di interessi e capitalizzazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi con il vero fondamento della decisione impugnata; se la sentenza d'appello decide su anatocismo legale o su un diverso profilo rispetto a quello censurato, la doglianza è inammissibile per mancata attinenza.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque la prova dell'an debeatur: in assenza di prova dell'esistenza del danno, non è consentito procedere alla quantificazione equitativa.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, tutte devono essere specificamente censurate, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di decisività.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre, con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., nuovi e tardivi mutamenti dell'impostazione difensiva o deduzioni che eccedano i limiti del contraddittorio camerale.
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