Sentenza n. 15048/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale “12/A1 – diritto privato” espresso dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, nei confronti della ricorrente; - di tutti i verbali e le attività della Commissione giudicatrice nella misura in cui hanno comportato la valutazione di non idoneità della deducente; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche, al-lo stato, non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, con i verbali e gli atti della Commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già professoressa associata, ha impugnato il giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore 12/A1 – diritto privato. La Commissione aveva riconosciuto il possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati e aveva valutato positivamente l'impatto della produzione scientifica, ma aveva ritenuto non raggiunta la piena maturità scientifica, soprattutto per la qualità complessivamente non elevata delle pubblicazioni. Il giudizio negativo si fondava sulla non chiara individuazione dell'apporto individuale in uno dei due lavori in collaborazione, sulla qualità non adeguata della produzione scientifica sotto il profilo dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, nonché sulla limitata rilevanza delle pubblicazioni nel settore concorsuale. La ricorrente ha dedotto lacunosità dell'istruttoria, radicale difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, uso di categorie autoreferenziali, ripetizioni e frasi identiche nei giudizi individuali e collegiale, sostenendo che la Commissione non avesse spiegato adeguatamente le ragioni della valutazione negativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che i giudizi della Commissione ASN costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili nei limiti dell'attendibilità, dell'assenza di errori di fatto, manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza sostituzione del giudice alle valutazioni specialistiche dell'amministrazione. Ha ritenuto che la disciplina dell'ASN, basata su parametri oggettivi e criteri regolamentari, consenta un controllo giudiziale più stringente sulla motivazione, soprattutto quando il candidato possieda alcuni titoli e l'impatto della produzione scientifica sia positivo. Nel caso concreto, tuttavia, i tre giudizi individuali negativi e il giudizio collegiale sono stati ritenuti autonomi, coerenti, sufficientemente ampi e analitici, privi delle ripetizioni lessicali sintomatiche di un difetto motivazionale. Il giudizio collegiale descriveva le singole pubblicazioni, evidenziandone gli aspetti positivi e le criticità, e spiegava le ragioni per cui la maggioranza aveva ritenuto recessivi gli elementi favorevoli espressi da due commissari. Non era necessaria una confutazione puntuale di ogni elemento positivo, purché risultassero comprensibili le ragioni della decisione maggioritaria. Il TAR ha ritenuto attendibile e non erronea la valutazione secondo cui le pubblicazioni erano prevalentemente descrittive e ricostruttive, prive di marcata originalità e sistematicità, di limitata rilevanza nel settore e inidonee a dimostrare la piena maturità scientifica richiesta per la prima fascia. Poiché i criteri relativi all'apporto individuale, alla qualità della produzione e alla rilevanza delle pubblicazioni devono concorrere cumulativamente agli altri requisiti, il mancato soddisfacimento di una pluralità di essi legittimava il diniego. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero le spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6 d.m. n. 120/2016
Il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B”
L'abilitazione può essere attribuita esclusivamente quando ricorrano cumulativamente la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli e la qualità complessivamente elevata delle pubblicazioni.
art. 4 d.m. n. 120/2016
L’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente art. 4, quali “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
La valutazione della qualità delle pubblicazioni deve considerare cumulativamente i criteri regolamentari relativi, tra l'altro, all'apporto individuale, all'originalità, al rigore metodologico, al carattere innovativo e alla rilevanza nel settore concorsuale.
allegato B d.m. n. 120/2016
Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale
La qualità elevata richiede originalità, rigore metodologico e un contributo significativo al progresso della ricerca, anche con riferimento all'impatto nella comunità scientifica internazionale.
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 95/2016
La ricorrente - pur avendo riconosciuto il possesso di almeno tre titoli dei sette individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016 nonché valutato positivamente l’impatto della sua produzione scientifica - ha ritenuto, con giudizio non unanime (tre voti negativi su cinque), “NON … raggiunta la piena maturità scientifica per il conferimento alla candidata dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia”
Il possesso dei titoli e la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica non sono sufficienti da soli, poiché l'abilitazione richiede anche il positivo riscontro della qualità elevata delle pubblicazioni secondo i criteri regolamentari.
Massime di principio
- Il giudizio della Commissione sull'abilitazione scientifica nazionale costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'attendibilità, dell'assenza di errori di fatto e della manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione tecnica a quella della Commissione.
- L'abilitazione scientifica nazionale richiede il concorso cumulativo del possesso di almeno tre titoli, della valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e della qualità complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri previsti dalla disciplina regolamentare.
- Quando due commissari esprimono una valutazione favorevole e la maggioranza nega l'abilitazione, la motivazione della Commissione deve consentire di comprendere le ragioni per cui gli elementi positivi sono stati ritenuti recessivi; non è tuttavia necessaria la confutazione puntuale di ogni singolo elemento favorevole se il giudizio collegiale è analitico, coerente e complessivamente idoneo a spiegare la decisione.
- La valutazione negativa della produzione scientifica è legittima se la Commissione esamina analiticamente le pubblicazioni e motiva, in relazione ai criteri regolamentari, il difetto di originalità, rigore metodologico, sistematicità, apporto individuale o rilevanza nel settore concorsuale.
- L'annullamento del giudizio ASN, quando fondato su vizi del procedimento valutativo o della motivazione, mira alla riedizione della valutazione e non attribuisce direttamente al candidato il titolo abilitante.
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