Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 725/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 202/2025 pubbl. il 14/02/2025, dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 3896/2023;

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio di 500 euro per la Carta elettronica del docente relativa all'anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva condannato l'amministrazione a corrispondere il beneficio economico di 500 euro previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile, senza fornire elementi ostativi all'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva adempiuto all'obbligo derivante dalla sentenza passata in giudicato né aveva allegato ragioni impeditive. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per eseguire il giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da attivarsi su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario è stato posto a carico del Ministero e liquidato provvisoriamente in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta non applicabile per ragioni di equità sostanziale, considerata la mole dei contenziosi analoghi gravanti sul Ministero e le difficoltà della finanza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La disposizione consente la fissazione di un'astreinte, ma la sua applicazione è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto il TAR ha ritenuto ostative, per ragioni di equità sostanziale, la serialità dei contenziosi analoghi e le difficoltà della finanza pubblica.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza del giudice ordinario al Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di specifiche ragioni ostative, giustifica l'assegnazione di un termine per adempiere e la contestuale previsione dell'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può individuare già nella sentenza il commissario ad acta e disciplinare il termine e le modalità del suo insediamento, subordinandone l'attivazione alla persistente inadempienza dell'amministrazione e alla sollecitazione della parte interessata.
  • La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere accolta quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative; il giudice può valorizzare, nel bilanciamento equitativo, la serialità del contenzioso e le difficoltà della finanza pubblica.
  • L'accoglimento del ricorso per ottemperanza può essere solo parziale quando il giudice ordina l'esecuzione del giudicato e predispone misure sostitutive, ma respinge la distinta richiesta di astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.