L.R. Sicilia 9/2008
Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana disciplina la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A., riservandola a un magistrato della Corte dei Conti designato dalla stessa società, in possesso dei requisiti previsti dal codice civile e con compenso secondo il TUEL. Abroga inoltre una norma del 2008 sulla revoca di contributi concessi dalla Regione.
Nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. e abrogazione di una norma sulla revoca di contributi regionali
Nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. e abrogazione di una norma sui contributi regionali
La legge interviene sull’ordinamento della Regione Siciliana con due obiettivi principali: disciplinare la figura del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A. e sopprimere una precedente disposizione regionale in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione.
Revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.
La disciplina introdotta stabilisce che il revisore contabile della società sia un magistrato della Corte dei Conti, designato dalla stessa Riscossione Sicilia S.p.A. La scelta è collegata alla finalità di garantire quanto previsto dalla normativa statale richiamata in materia di riscossione.
Il revisore deve possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti previsti dall’articolo 2409-quinquies del codice civile. A tale soggetto spettano inoltre gli emolumenti previsti per il collegio dei revisori dall’articolo 84 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo le condizioni e nella misura stabilite da tale disposizione.
Abrogazione della norma sulla revoca dei contributi
La legge abroga l’articolo 17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, che riguardava la revoca di contributi concessi dalla Regione. Il testo fornito non riporta una nuova disciplina sostitutiva, sicché resta solo la soppressione della precedente norma.
Entrata in vigore
La legge è destinata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entra a far parte dell’ordinamento regionale dalla sua pubblicazione, secondo le regole ordinarie di efficacia degli atti regionali.
Ambito territoriale e rilevanza pratica
L’atto ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana. Considerato il contenuto limitato e la presenza di una norma abrogata già riferita a un contesto normativo del 2008, il provvedimento conserva rilievo soprattutto per la disciplina della governance di Riscossione Sicilia S.p.A.; la parte abrogativa, invece, ha natura meramente soppressiva rispetto alla disposizione previgente.
Testo integrale
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