Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15953/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto prot. n. -OMISSIS-, conosciuto dal ricorrente solo in data -OMISSIS-, di conferma della perdurante validità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso nei riguardi del ricorrente, con il quale la sospensione precauzionale obbligatoria, ai sensi dell’articolo 915, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, è commutata in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 915, comma 2, 916 e 919 del decreto legislativo n. 66 del 2010, a decorrere dal -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la sospensione precauzionale obbligatoria, ai sensi dell’articolo 915, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, è commutata in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 915, comma 2, 916 e 919 del decreto legislativo n. 66 del 2010, a decorrere dal -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, della proposta del Comandante generale, trasmessa con lettera prot. n. -OMISSIS-; - di tutti gli altri atti presupposti o connessi o consequenziali a quelli impugnati; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA -OMISSIS- IL 7/9/2026: - per quanto occorrer possa della nota -OMISSIS- (doc. 1) avente ad oggetto «[p: -OMISSIS-] Colonnello CC cong. ris. -OMISSIS-. Istanza di rivalutazione del provvedimento confermativo n. -OMISSIS-. Comunicazione ex art. 10 bis legge 241/90» nella parte in cui precisando come «In esito all’istanza in oggetto, tenuto conto delle considerazioni formulate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM – Ufficio Personale Ufficiali, si comunica che la stessa non può trovare accoglimento per i seguenti motivi: - il procedimento penale e il contenzioso amministrativo connessi alla vicenda in disamina non sono stati ancora definiti; - comunque, è fatta salva ogni valutazione relativa alla ricostruzione economica e giuridica della carriera all’esito del procedimento penale e del contenzioso amministrativo tuttora pendenti, ove favorevoli all’interessato», ha dimostrato di non voler provvedere sull’istanza del ricorrente, rinviando all’esito di questo giudizio e di quello penale la valutazione dei comportamenti dei vertici dell’Arma dei Carabinieri – successivi alla riammissione in servizio del Col. -OMISSIS- – del tutto incompatibili con la sussistenza ab initio dei presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’odierno ricorrente; - di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi o consequenziali a quelli impugnati anche se non conosciuti dall’odierno ricorrente, ivi compresa la presupposta relazione trasmessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al Ministero della Difesa;

Giustizia amministrativa202312512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che conferma la perdurante validità della commutazione della sospensione precauzionale obbligatoria in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, nonché il provvedimento di commutazione e gli atti presupposti; con motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota che ha respinto un’istanza di rivalutazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che confermava la perdurante validità del provvedimento con cui la sospensione precauzionale obbligatoria era stata commutata in sospensione precauzionale facoltativa, in connessione con un procedimento penale, nonché gli atti presupposti e la proposta del Comandante generale. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 7 settembre 2026 ha contestato anche la nota con cui l’Amministrazione ha comunicato che l’istanza di rivalutazione non poteva essere accolta, poiché il procedimento penale e il contenzioso amministrativo erano ancora pendenti, facendo salva una successiva valutazione della ricostruzione economica e giuridica della carriera. Il ricorrente ha sostenuto che la nota rinviava impropriamente ogni valutazione e che i comportamenti dei vertici dell’Arma successivi alla sua riammissione in servizio sarebbero incompatibili con la sussistenza originaria dei presupposti della sospensione. All’udienza ha inoltre dichiarato di voler proporre ulteriori motivi aggiunti avverso un provvedimento comunicatogli il 7 ottobre 2026.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure né deciso sulla legittimità degli atti impugnati. Ha rilevato che i motivi aggiunti del 7 settembre 2026 non potevano essere trattati nell’udienza del 9 ottobre 2026 per il mancato rispetto dei termini a difesa previsti dagli artt. 43, comma 1, secondo periodo, 46, comma 1, e 71, commi 3 e 5, c.p.a., circostanza segnalata anche dalla difesa erariale. Considerata inoltre la dichiarata intenzione di presentare ulteriori motivi aggiunti contro il provvedimento comunicato il 7 ottobre 2026, ha differito la trattazione, rimettendo gli atti al Presidente della Sezione affinché individui una futura data. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

    Rilevato che parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti con atto notificato e depositato il 7 settembre 2026, con conseguente impossibilità di trattazione nell’odierna udienza per mancanza dei termini a difesa (cfr. artt. 43, comma 1, secondo periodo, 46, comma 1, e 71, commi 3 e 5 cod. proc. amm.), come evidenziato anche dalla Difesa erariale;

    Il rispetto dei termini a difesa condiziona la possibilità di trattare i motivi aggiunti nella medesima udienza; la loro proposizione ravvicinata all’udienza ne ha reso impossibile l’esame.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Rilevato che parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti con atto notificato e depositato il 7 settembre 2026, con conseguente impossibilità di trattazione nell’odierna udienza per mancanza dei termini a difesa (cfr. artt. 43, comma 1, secondo periodo, 46, comma 1, e 71, commi 3 e 5 cod. proc. amm.), come evidenziato anche dalla Difesa erariale;

    La mancanza dei termini a difesa conseguente alla proposizione dei motivi aggiunti impedisce la trattazione della controversia nell’udienza fissata.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    Rilevato che parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti con atto notificato e depositato il 7 settembre 2026, con conseguente impossibilità di trattazione nell’odierna udienza per mancanza dei termini a difesa (cfr. artt. 43, comma 1, secondo periodo, 46, comma 1, e 71, commi 3 e 5 cod. proc. amm.), come evidenziato anche dalla Difesa erariale;

    Le disposizioni sui termini e sulla trattazione dell’udienza impongono di differire l’esame quando la proposizione dei motivi aggiunti non consente di assicurare alle parti il tempo necessario per difendersi.

Massime di principio

  • Quando motivi aggiunti sono notificati e depositati in un momento tale da non consentire il rispetto dei termini a difesa, il giudice non può trattarli nell’udienza già fissata e deve differire la trattazione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.