Sentenza n. 9011/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - della nota prot n. 116363 del 28 novembre 2023, con la quale il Municipio Roma VIII di diniego dell’istanza di voltura della concessione di passo carrabile; - del parere negativo non conosciuto, contenuto nella nota prot. CM114645 del 22 novembre 2023 della Polizia Locale VIII Gruppo Tintoretto, per asserito contrasto con l’art. 46, comma 2, del decreto legge n. 258/1992; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di voltura di una concessione di passo carrabile e parere negativo della Polizia Locale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare subentrante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, acquirente nel maggio 2023 di immobili già dotati di un’autorizzazione di passo carrabile rilasciata nel 1997, ha impugnato il diniego municipale della richiesta di voltura presentata nell’ottobre 2023. Il diniego era fondato sul mancato rispetto della distanza minima di 12 metri dall’intersezione stradale e sulla collocazione del passo carrabile a ridosso di un attraversamento pedonale. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 d.lgs. 285/1992 e 46 d.P.R. 495/1992, nonché delle disposizioni del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale; eccesso di potere per insufficienza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti, violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e incompetenza della Polizia Locale; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il diniego di voltura dissimulasse un annullamento d’ufficio dell’autorizzazione preesistente. La ricorrente ha evidenziato che il passo carrabile era stato autorizzato nel 1997, che l’attraversamento pedonale era stato realizzato successivamente e che l’art. 46, comma 6, d.P.R. 495/1992 consente deroghe alla distanza minima per i passi carrabili già esistenti, quando sia tecnicamente impossibile adeguarli.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di voltura e il parere negativo presupposto. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la richiesta riguardasse la voltura di una concessione già esistente e non il rilascio di un nuovo titolo, escludendo quindi la tesi comunale secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione integralmente nuova e svincolata dal rapporto pregresso. L’art. 46, comma 2, lett. a), d.P.R. 495/1992 stabilisce la distanza ordinaria minima di 12 metri dalle intersezioni, ma il comma 6 prevede la possibilità di autorizzare distanze inferiori per passi carrabili già esistenti, ove sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento. La distanza minima non è dunque inderogabile. L’Amministrazione avrebbe dovuto accertare in fatto e valutare tecnicamente la sussistenza dei presupposti derogatori, esplicitando le ragioni favorevoli o contrarie alla conservazione del passo carrabile. Il diniego, invece, si è limitato ad applicare apoditticamente il comma 2, senza considerare il comma 6; la medesima omissione ha viziato il parere della Polizia Locale. Sono stati quindi ravvisati difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il giudice ha disposto l’annullamento con riserva di riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 285/1992
Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali; gli accessi già esistenti, ove autorizzati, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del titolo.
La disciplina distingue tra nuovi accessi e accessi già esistenti autorizzati, imponendo per questi ultimi la regolarizzazione secondo le prescrizioni applicabili.
art. 46 d.P.R. 495/1992
Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni...; i comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori ... per i passi carrabili già esistenti ... nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.
La distanza minima di 12 metri ha carattere ordinario e può essere derogata dal Comune, previa valutazione tecnico-discrezionale, per passi carrabili già esistenti quando ricorra l’impossibilità tecnica di adeguamento.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma la sentenza fonda l’accoglimento sui vizi di motivazione e istruttoria relativi alla mancata valutazione della deroga.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all’omesso preavviso di rigetto, senza costituire la ratio decisiva dell’accoglimento.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per sostenere che il diniego avrebbe sostanzialmente annullato d’ufficio il titolo preesistente; il Collegio ha invece qualificato la vicenda come diniego di voltura viziato per omessa valutazione dei presupposti derogatori.
Massime di principio
- La distanza minima di 12 metri dalle intersezioni prevista per i passi carrabili dall’art. 46, comma 2, lett. a), d.P.R. 495/1992 non è inderogabile: per i passi carrabili già esistenti il Comune può autorizzare una distanza inferiore quando sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento previsto dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 285/1992.
- Nel decidere una richiesta di voltura di un’autorizzazione di passo carrabile preesistente, l’Amministrazione non può qualificare la domanda come richiesta di nuovo titolo e limitarsi a verificare il mancato rispetto della distanza ordinaria; deve considerare la preesistenza del titolo e accertare la possibile ricorrenza dei presupposti per la deroga.
- Il diniego di voltura di un passo carrabile già autorizzato è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando ometta di valutare, in fatto e sotto il profilo tecnico, l’impossibilità di adeguamento e le ulteriori condizioni rilevanti per l’autorizzazione in deroga.
- La riedizione del potere amministrativo conseguente all’annullamento del diniego deve svolgersi nel perimetro conformativo stabilito dalla sentenza, mediante una valutazione espressa e completa dei presupposti della deroga prevista per i passi carrabili preesistenti.
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