Salta al contenuto
Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 491 del 11/09/2025

Provvedimento dell'11 settembre 2025

Garante Privacy491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da un'impresa agricola mediante un impianto di videosorveglianza che riprendeva, in parte, brevi tratti di strada pubblica confinanti con la proprietà senza idonea informativa. Pur in assenza di elementi su un effettivo controllo a distanza dei lavoratori, l'Autorità ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e dell'obbligo informativo ex artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR. In ragione della limitata estensione delle riprese, della colpa non intenzionale e dell'assenza di precedenti, il Garante ha optato per un ammonimento e ha prescritto il riorientamento delle telecamere, con comunicazione dell'adempimento entro 30 giorni.

Impresa agricola moderna I.A.M. s.r.l.: videosorveglianza con riprese parziali della pubblica via senza adeguata informativa e con telecamere da riorientare

Impresa agricola moderna I.A.M. s.r.l. - videosorveglianza con riprese della pubblica via senza adeguata informativa

Il provvedimento riguarda un'impresa agricola destinataria di un intervento del Garante per l'uso di un impianto di videosorveglianza che, almeno per alcune telecamere funzionanti, riprendeva anche brevi tratti di strada pubblica adiacente alla proprietà. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazione della Polizia locale e di un accertamento sul posto.

Origine della segnalazione e avvio del procedimento

La Polizia locale - Unione Comunale Chianti Fiorentino ha trasmesso al Garante il verbale di accertamento dello stato dei luoghi effettuato il 28 ottobre 2024. Dal sopralluogo emergeva la presenza di un impianto di videosorveglianza presso l'immobile privato dell'impresa agricola, solo in parte funzionante.

In particolare, due telecamere risultavano orientate anche al di fuori delle aree di esclusiva pertinenza del titolare:

  • una riprendeva il confine della proprietà e un piccolo tratto della Strada Poppiano;
  • un'altra era direzionata anche su un piccolo tratto della medesima via pubblica.

Non risultavano cartelli informativi idonei a segnalare agli interessati la presenza di riprese su tali aree. Con nota del 13 marzo 2025 l'Ufficio ha quindi avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.

Trattamento esaminato e quadro giuridico

Il Garante ha ribadito che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, GDPR. Il trattamento deve quindi rispettare, tra l'altro, i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), nonché gli obblighi informativi dell'art. 13 GDPR.

È stato richiamato anche il principio secondo cui, quando la videosorveglianza interessa anche solo parzialmente uno spazio pubblico, non può essere considerata attività esclusivamente personale o domestica e resta soggetta alla disciplina privacy.

Per i sistemi di videosorveglianza il Garante ha richiamato:

  • il provvedimento generale dell'8 aprile 2010;
  • le FAQ dell'Autorità in materia di videosorveglianza;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video, secondo cui le informazioni essenziali devono essere rese già sul cartello di primo livello, in modo ben visibile, intelligibile e leggibile.

Violazione accertata

All'esito dell'istruttoria, il Garante ha accertato che, limitatamente alle telecamere funzionanti, le riprese includevano brevi tratti della pubblica via in un contesto aziendale del quale non risultava la numerosità dei soggetti potenzialmente interessati. In tale situazione, l'assenza di qualsiasi informativa idonea ha determinato la violazione:

  • del principio di trasparenza ex art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • dell'art. 13 GDPR.

L'Autorità ha quindi qualificato il trattamento come illecito sotto il profilo della trasparenza informativa.

Valutazione della gravità e criteri considerati

Pur accertando la violazione, il Garante ha ritenuto la condotta ascrivibile alle violazioni minori, valorizzando le circostanze concrete ai sensi del considerando 148 e dell'art. 83, par. 2, GDPR. In particolare, sono stati considerati:

  • l'assenza di elementi sul numero dei soggetti concretamente interessati dalle riprese;
  • il fatto che solo alcune telecamere risultassero funzionanti;
  • il carattere colposo della violazione, senza indici di intenzionalità;
  • l'assenza di precedenti violazioni pertinenti;
  • la mancanza di elementi per ritenere integrato un controllo a distanza dei lavoratori.

Misure adottate dal Garante

Il Garante ha adottato una pluralità di misure ai sensi dell'art. 58 GDPR:

  • dichiarazione di illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, in base agli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR;
  • ammonimento del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, in ordine alla necessità di fornire l'informativa quando le riprese non siano circoscritte alle sole aree di pertinenza dell'azienda agricola;
  • prescrizione di orientare le telecamere che consentono di riprendere la pubblica via in modo da limitare l'area ripresa alle sole zone immediatamente prospicienti la proprietà.

Il Garante ha evidenziato che non risultavano provate situazioni di rischio concreto o turbative tali da giustificare un'estensione delle riprese su aree esterne alla pertinenza aziendale.

Obbligo di comunicazione e conseguenze in caso di inadempimento

Il titolare del trattamento deve dare comunicazione al Garante dell'avvenuto adeguamento entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy. In caso di omessa comunicazione, è richiamata l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 116, comma 2, del Codice e 83, par. 5, GDPR.

Ulteriori disposizioni

Il Garante ha inoltre disposto:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Autorità, tenuto conto della natura delle violazioni e della loro frequente ricorrenza in materia di videosorveglianza;
  • l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.

Rimedi

Contro il provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da una segnalazione trasmessa dalla Polizia locale a seguito di accertamento presso un immobile privato intestato a un'impresa agricola. Il verbale rilevava un impianto di videosorveglianza solo in parte funzionante, con due telecamere orientate anche verso porzioni di strada pubblica senza cartelli informativi riferiti a tali aree.

Quadro normativo applicato

Il Garante ha qualificato la videosorveglianza come trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e ha richiamato i principi di liceità, correttezza e trasparenza dell'art. 5, par. 1, lett. a), nonché l'obbligo di informativa ex art. 13 GDPR. Sono state richiamate anche le indicazioni del provvedimento generale dell'8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video.

Valutazione dell'illecito

L'Autorità ha accertato che, per le telecamere funzionanti, le riprese includevano brevi tratti della pubblica via e che mancava un'informativa idonea a rendere gli interessati consapevoli della videosorveglianza. Ciò ha determinato la violazione del principio di trasparenza e dell'art. 13 GDPR. Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere integrato un controllo a distanza dei lavoratori.

Misura adottata e prescrizioni

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento, ha ammonito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha prescritto di orientare le telecamere in modo da limitare le riprese alle sole aree immediatamente prospicienti la proprietà. Il titolare deve comunicare l'avvenuto adempimento entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy.

Ulteriori conseguenze

È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, in ragione della natura delle violazioni e della reiterazione di casi analoghi in materia di videosorveglianza, nonché l'annotazione nel registro interno dell'Autorità. È stato inoltre indicato il rimedio giurisdizionale proponibile avverso il provvedimento.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzatrasparenza e informativasanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.