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Circolare

Circolare numero 274 del 21-12-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove regole contributive e pensionistiche introdotte dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 per artigiani e commercianti, con effetto dal 1 luglio 1990. Vengono definiti base imponibile, aliquote, minimali e massimali, criteri di mensilizzazione, attribuzione del reddito ai collaboratori, prescrizione e modalità di versamento, oltre alle disposizioni transitorie per il 1990 e al nuovo regime della contribuzione volontaria. Particolare attenzione è dedicata al conguaglio per il secondo semestre 1990, alle situazioni dei coadiuvanti/coadiutori e alle regole per l’inserimento nelle classi di contribuzione volontaria.

Riforma dei contributi pensionistici per artigiani e commercianti ex legge n. 233/1990

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

La circolare integra le prime istruzioni già fornite con il messaggio n. 03563 del 20 ottobre 1990 e riepiloga la disciplina contributiva introdotta dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 per gli artigiani e i commercianti. L’obiettivo è l’omogeneizzazione del sistema contributivo e pensionistico dei lavoratori autonomi con quello dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, assumendo come riferimento il reddito d’impresa denunciato ai fini IRPEF.

Ambito di applicazione e decorrenza

Le nuove regole hanno efficacia dal 1 luglio 1990 e si applicano ai soggetti attivi a tale data, mentre per i rapporti cessati anteriormente restano ferme le disposizioni previgenti. La nuova legge viene qualificata come disciplina compiuta della materia contributiva; di conseguenza, la normativa precedente deve considerarsi implicitamente abrogata dal luglio 1990 per quanto riguarda i contributi IVS delle gestioni artigiani e commercianti.

Contributo IVS ordinario e base imponibile

Dal 1 luglio 1990 gli artigiani e i commercianti sono tenuti a versare un contributo IVS pari al 12% del reddito d’impresa derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente. La circolare precisa che il reddito imponibile è solo quello relativo all’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza, con esclusione della possibilità di una doppia iscrizione in più gestioni o di una doppia qualifica nella stessa gestione.

Il reddito da assoggettare a contribuzione va considerato al lordo degli oneri deducibili fiscalmente. Per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni l’aliquota è ridotta al 9% fino a tutto il mese in cui compiono 21 anni.

Reddito imponibile minimo

Se il reddito denunciato ai fini IRPEF è inferiore al minimale, il contributo si calcola su un importo minimo determinato moltiplicando per 312 il minimale giornaliero fissato al 1 gennaio dell’anno di riferimento per gli operai dei settori artigianato e commercio. Il minimale è soggetto a rivalutazione annuale e deve essere riferito a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Per il primo periodo di applicazione, il minimale annuo è indicato in L. 14.360.736, pari a L. 1.196.728 mensili. Il contributo minimo annuo è fissato in:

  • L. 1.723.288 per i soggetti con età superiore a 21 anni;
  • L. 1.292.466 per i collaboratori di età inferiore a 21 anni.

Reddito imponibile massimo

La quota di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’AGO IVS dei lavoratori dipendenti viene considerata ai fini contributivi solo fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Anche questo massimale è annualmente rivalutabile e, per periodi inferiori all’anno, va ragguagliato a mese.

La circolare sottolinea che si tratta di limiti individuali, riferiti a ciascun soggetto, e non di massimali globali dell’impresa. Per il 1990 il massimale annuo è indicato in L. 74.746.667; per il secondo semestre 1990 il massimale è pari a L. 37.373.333 e, per periodi inferiori al semestre, il massimale mensile è fissato in L. 6.228.889.

Mensilizzazione del contributo

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno solare, i contributi devono essere rapportati a mese. Il calcolo richiede di:

  • determinare il reddito dell’anno precedente;
  • dividerlo per 12;
  • confrontare il reddito mensile con minimale e massimale mensili, se del caso;
  • moltiplicarlo per il numero di mesi da coprire nell’anno;
  • applicare l’aliquota del 12% o del 9% in base al soggetto interessato.

La mensilizzazione riguarda solo i contributi disciplinati dall’art. 1 della legge n. 233, cioè quelli destinati al finanziamento delle gestioni pensionistiche. Per il Servizio sanitario nazionale la circolare conferma che continua a valere la disciplina annua.

Ripartizione del reddito tra titolare e collaboratori

Il titolare dell’impresa artigiana o commerciale deve indicare la quota di reddito attribuita a ciascun coadiuvante o coadiutore. Tale ripartizione non può essere diversa da quella eventualmente effettuata ai fini fiscali; solo se fiscalmente il reddito resta interamente al titolare, egli può suddividerlo in sede previdenziale.

Non sono previsti limiti minimi alla quota attribuibile ai collaboratori: il titolare può anche non attribuire alcuna quota, assegnando tutto il reddito a sé, oppure imputare ai collaboratori redditi anche minimi. Resta fermo, però, che il complesso delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito d’impresa indicato nel comma 1 dell’art. 1.

Prescrizione dei contributi

I contributi IVS e quelli di pertinenza del SSN si prescrivono in dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati. La nuova disciplina si applica anche ai contributi non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 233 (28 agosto 1990). Tenuto conto delle sospensioni della prescrizione richiamate dalla circolare, i contributi ancora non prescritti, in assenza di atti interruttivi, sono quelli relativi all’anno 1982 e successivi.

Versamento dei contributi e utilizzazione ai fini prestazionali

Le modalità di versamento non subiscono modifiche sostanziali: i contributi dovuti sul minimale e quelli a conguaglio devono essere versati in quattro rate uguali, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Devono essere versati entro la stessa scadenza anche i contributi ENAOLI e quelli per le prestazioni di maternità, non interessati dalla riforma.

Le procedure automatizzate centrali emettono bollettini prestampati, eventualmente comprensivi di contributi fissi per periodi pregressi e quote associative. Per il pagamento del conguaglio sono previste due scadenze annuali, il 20 luglio e il 20 ottobre, in due rate uguali.

Il titolare resta obbligato al pagamento dei contributi anche per i coadiuvanti e coadiutori, con diritto di rivalsa. I contributi sul minimale e i versamenti a conguaglio sono parte di un unico obbligo contributivo, da considerarsi in tempi diversi. In caso di necessità di utilizzo di contributi mensili prima della scadenza del conguaglio, questi sono immediatamente utilizzabili solo se l’interessato dichiara sotto la propria responsabilità che, in base alla situazione reddituale dell’anno precedente, non sono maturate condizioni per il conguaglio; altrimenti è necessario anche il versamento del conguaglio.

Disposizioni specifiche per il 1990

Per il primo periodo di applicazione, il minimale annuo è indicato in L. 14.360.736, con corrispondente minimale mensile di L. 1.196.728. Il contributo IVS minimo annuo è pari a L. 1.723.288 per gli over 21 e a L. 1.292.466 per gli under 21.

Poiché la riforma decorre dal 1 luglio 1990, il contributo del 12% o del 9% per il secondo semestre 1990 va calcolato sulla metà del reddito annuo relativo al 1989, con rispetto del minimale di L. 7.180.368. Il massimale di reddito imponibile per il 1990 è indicato in L. 74.746.667; per il secondo semestre è pari a L. 37.373.333, mentre per periodi inferiori al semestre il massimale mensile è di L. 6.228.889.

Il corrispondente contributo massimo mensile è fissato in L. 747.667 per i soggetti di età superiore a 21 anni e in L. 560.000 per i soggetti di età inferiore.

Conguaglio per il secondo semestre 1990

L’art. 1, comma 8, della legge n. 233 prevede che entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti versino i contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990, in base alla differenza tra quanto dovuto secondo la nuova disciplina e quanto già versato secondo la normativa previgente.

Sono interessati al conguaglio a favore dell’Istituto i titolari che abbiano denunciato per il 1989 redditi d’impresa:

  • inferiori a L. 7.420.700 per gli artigiani;
  • inferiori a L. 7.149.962 per i commercianti;
  • superiori a L. 17.830.750 per gli artigiani;
  • superiori a L. 18.243.077 per i commercianti.

Per redditi compresi tra tali soglie, il conguaglio evidenzia un credito per gli interessati. Per i collaboratori, i soggetti con età superiore a 21 anni devono versare la differenza tra il precedente contributo fisso e il nuovo contributo percentuale; per gli under 21, in genere spetta un rimborso, salvo il caso in cui la quota di reddito attribuita faccia superare, con aliquota al 9%, l’importo dei contributi fissi già versati.

Le operazioni di addebito e accredito sono effettuate dalle procedure automatizzate centrali e richiedono che i dati dei versamenti a percentuale IVS sul reddito 1989 pervengano al Centro entro il 31 dicembre 1990. Il conguaglio riguarda i contributi fissi del nucleo e quelli a percentuale del solo titolare; per gli eventuali collaboratori vengono predisposti bollettini separati per la nuova contribuzione integrativa luglio-dicembre 1990.

Utilizzabilità dei contributi del 1990

La circolare precisa che l’utilizzabilità dei contributi del 1990 può essere influenzata sia dal conguaglio previsto dalla legge sia dalle disposizioni di condono di cui all’art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 259. Quando l’artigiano o il commerciante sia tenuto al conguaglio o abbia presentato domanda di condono, i contributi relativi al secondo semestre sono utilizzabili solo dopo la conclusione delle relative operazioni.

Contribuzione volontaria: nuovo sistema a classi

L’art. 3 della legge n. 233 modifica la contribuzione volontaria dal 1 luglio 1990. Il contributo volontario mensile non è più fisso e uguale per tutti, ma viene determinato in base alle stesse aliquote percentuali previste per i contributi obbligatori, applicate ai redditi medi contenuti nelle otto classi della tabella A allegata alla legge.

Le classi sono aggiornate annualmente dal 1 gennaio in relazione alle variazioni del minimale giornaliero degli operai dei settori artigianato e commercio e del limite di retribuzione annua pensionabile soggetto alla percentuale massima del 2% nell’AGO IVS dei lavoratori dipendenti. L’artigiano o commerciante autorizzato alla prosecuzione volontaria deve essere inserito nella classe il cui reddito medio sia pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi conseguiti nel triennio utile.

La legge abroga, dal 1 luglio 1990, la disposizione che imponeva un contributo volontario minimo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni; pertanto, il contributo volontario coincide con l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 12% o del 9% al reddito medio della classe assegnata.

Autorizzazioni e criteri di valutazione dei redditi

Le condizioni per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non mutano. L’autorizzazione può essere rilasciata anche sulla base del cumulo dei periodi di contribuzione versata in altre gestioni, ma solo se il richiedente non possiede i requisiti nella gestione di appartenenza. In tal caso la classe viene determinata sulla base del reddito desunto dai soli contributi versati in quest’ultima gestione.

Per le autorizzazioni con decorrenza 1 luglio 1990 o successiva, la classe è attribuita secondo i criteri ordinari. Se il triennio utile cade in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1 luglio 1990, il reddito va ricavato dai contributi fissi e percentuali versati nella gestione, secondo le disposizioni dell’art. 5, comma 10, o delle tabelle B e C allegate alla legge.

Per il periodo 1 luglio 1990 - 31 dicembre 1990, le domande possono essere definite provvisoriamente e salvo conguaglio sulla base dei versamenti effettuati secondo la vecchia normativa, applicando comunque i criteri di determinazione del reddito previsti dalla circolare.

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1990 il reddito va ricavato dai contributi versati secondo le nuove regole degli artt. 1 e 2 della legge. Per l’utilizzabilità e la valutazione dei contributi si rinvia alle istruzioni generali già richiamate per la contribuzione obbligatoria.

Soggetti autorizzati prima del 1 luglio 1990

La nuova classificazione in base alla tabella A riguarda anche i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 1 luglio 1990. In questi casi si considerano non solo i contributi obbligatori ma anche i versamenti volontari, valorizzando così i contributi effettivamente versati.

Per i 36 mesi utili si prendono in considerazione i redditi desumibili dai contributi versati anteriormente al 1 luglio 1990. Per il periodo 1 gennaio 1982 - 30 giugno 1990 il reddito si determina considerando come versati, al 12%, i contributi fissi e percentuali della gestione; per i periodi anteriori al 1 gennaio 1982 occorre fare riferimento alle tabelle B e C della legge. Viene indicato anche, per l’anno 1965, l’utilizzo per analogia del valore previsto per gli artigiani, pari a L. 124.400, in assenza del dato specifico nella tabella C.

Se il soggetto già autorizzato dopo il 30 giugno 1990 torna ad avere contribuzione obbligatoria per attività artigiana o commerciale, la classe va rideterminata a domanda dell’interessato. Nella prima fase applicativa, se non è possibile attribuire subito la classe spettante, viene provvisoriamente assegnata la prima classe di contribuzione.

Ripartizione del reddito ai fini della contribuzione volontaria

Anche nel regime volontario la misura del contributo può variare in conseguenza dell’eventuale attribuzione, da parte del titolare, di una quota di reddito d’impresa ai collaboratori. La facoltà è ricondotta all’art. 3, primo comma, che richiama le disposizioni dell’art. 5, comma 10.

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, almeno il 51% del reddito globale dell’impresa deve restare attribuito al titolare. L’operazione può essere effettuata solo se, nel periodo considerato, non sia già stata fatta una suddivisione del reddito ai fini fiscali; altrimenti la situazione non può essere modificata per effetto della nuova norma.

La circolare prevede l’invio di liste con i nominativi dei prosecutori volontari iscritti come coadiuvanti o coadiutori, affinché le sedi chiedano al titolare se intenda avvalersi della facoltà di attribuire parte del reddito assoggettato in precedenza al contributo aggiuntivo aziendale. Il titolare deve essere informato dei limiti entro i quali la facoltà può essere esercitata e, se non risponde entro 30 giorni, si considera rinunciata la facoltà, con permanenza dell’intero reddito in capo al titolare.

Conclusione operativa

La circolare evidenzia la necessità di completare con la massima sollecitudine gli adempimenti connessi alla transizione al nuovo sistema, sia per la corretta determinazione dei contributi obbligatori sia per l’inserimento nelle classi della contribuzione volontaria. Il nuovo impianto mira a uniformare il trattamento dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti, ma richiede una puntuale gestione di redditi, quote attribuite, conguagli e dati necessari alle procedure centralizzate.

Punti principali

Decorrenza e impianto generale della riforma

Dal 1 luglio 1990 la legge n. 233/1990 ha sostituito la precedente disciplina contributiva per artigiani e commercianti, con riferimento centrale al reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF. Il contributo IVS diventa percentuale e si applica al reddito dell’attività che dà titolo all’iscrizione, non a qualunque reddito d’impresa fiscalmente qualificato.

Aliquote, minimo imponibile e massimale

L’aliquota ordinaria è pari al 12%; per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni è ridotta al 9% fino al mese del compimento dei 21 anni. Il contributo si calcola su un reddito minimo e fino a un massimale individuale; l’eventuale eccedenza non è soggetta a contribuzione né utile ai fini pensionistici.

Mensilizzazione, collaboratori e prescrizione

Per i periodi inferiori all’anno il contributo va rapportato a mese, con calcolo sul reddito annuo precedente diviso per 12 e poi moltiplicato per i mesi di copertura. Il titolare può attribuire una quota di reddito ai collaboratori, ma complessivamente non oltre il 49% del reddito d’impresa. I contributi IVS e SSN si prescrivono in dieci anni dalla scadenza; la nuova disciplina si applica anche ai contributi non prescritti alla data di entrata in vigore della legge.

Versamenti e regime transitorio 1990

I contributi sul minimale e i conguagli si versano in quattro rate trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. Per il 1990 sono fissati valori specifici di minimale e massimale, con calcolo sul secondo semestre e conguaglio entro il 30 giugno 1991. Le procedure automatizzate gestiscono addebiti e accrediti, anche per i collaboratori e per i casi di condono.

Contribuzione volontaria

La contribuzione volontaria non è più fissa ma è collegata a classi di reddito della tabella A, aggiornate annualmente. La classe si determina sulla media dei redditi del triennio utile; per i soggetti autorizzati prima del 1 luglio 1990 si considerano anche i versamenti volontari e, per i periodi anteriori, i contributi fissi e percentuali secondo le tabelle richiamate.

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