Circolare numero 273 del 21-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi aggiornati, per il 1990 e per il 1991, dell'indennità giornaliera in misura fissa, dell'indennità post-sanatoriale e dell'assegno di cura o di sostentamento, in applicazione delle percentuali di perequazione automatica delle pensioni fissate dal D.M. 28 novembre 1990. Sono indicati i valori da corrispondere dal 1 maggio e dal 1 novembre di ciascun anno, distinti tra assistiti in qualità di assicurati e quelli ammessi come familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita. La circolare precisa inoltre che le Sedi devono effettuare d'ufficio i conguagli e, per il 1991, richiama la regola secondo cui l'indennità giornaliera per i primi 180 giorni non va maggiorata per gli assistiti ammessi dopo le date di decorrenza, salvo il riconoscimento della misura minima.
Aggiornamento importi 1990-1991 delle indennità antitubercolari
Aggiornamento delle indennità antitubercolari per il 1990 e il 1991
La circolare comunica gli importi aggiornati delle prestazioni antitubercolari da corrispondere nel 1990 e nel 1991, in applicazione delle percentuali di perequazione automatica delle pensioni stabilite dal D.M. 28 novembre 1990. Il documento riguarda l'indennità giornaliera in misura fissa, l'indennità post-sanatoriale e l'assegno di cura o di sostentamento, precisando le decorrenze dal 1 maggio e dal 1 novembre di ciascun anno.
Quadro normativo di riferimento
L'aggiornamento delle indennità antitubercolari discende dal collegamento, previsto dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1987, n. 88, con la dinamica della perequazione automatica delle pensioni. Il D.M. 28 novembre 1990, pubblicato nella G.U. n. 288 dell'11 dicembre 1990, ha determinato in via definitiva le percentuali da applicare: per il 1990, 3,7% dal 1 maggio e 3,4% dal 1 novembre; per il 1991, 2,6% dal 1 maggio e 2,3% dal 1 novembre.
Importi dovuti per il 1990
Per il 1990 la circolare riporta gli importi da corrispondere dalla data del 1 maggio e dalla data del 1 novembre. Le somme sono differenziate tra assistiti in qualità di assicurati e assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975.
- Indennità giornaliera per assicurati: 13.162 dal 1 maggio e 13.610 dal 1 novembre.
- Indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari: 6.581 dal 1 maggio e 6.805 dal 1 novembre.
- Indennità post-sanatoriale per assicurati: 21.932 dal 1 maggio e 22.678 dal 1 novembre.
- Indennità post-sanatoriale per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari: 10.966 dal 1 maggio e 11.339 dal 1 novembre.
- Assegno di cura o di sostentamento mensile: 88.492 dal 1 maggio e 91.500 dal 1 novembre.
La circolare dispone che le Sedi provvedano d'ufficio agli opportuni conguagli.
Importi dovuti per il 1991
Per il 1991, sulla base delle percentuali del 2,6% e del 2,3%, gli importi da corrispondere dal 1 maggio e dal 1 novembre sono i seguenti:
- Indennità giornaliera per assicurati: 13.963 dal 1 maggio e 14.284 dal 1 novembre.
- Indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari: 6.981 dal 1 maggio e 7.142 dal 1 novembre.
- Indennità post-sanatoriale per assicurati: 23.268 dal 1 maggio e 23.803 dal 1 novembre.
- Indennità post-sanatoriale per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari: 11.634 dal 1 maggio e 11.902 dal 1 novembre.
- Assegno di cura o di sostentamento mensile: 93.879 dal 1 maggio e 96.038 dal 1 novembre.
Indennità giornaliera per i primi 180 giorni di assistenza sanitaria antitubercolare
La circolare precisa che l'indennità giornaliera spettante per i primi 180 giorni di assistenza sanitaria antitubercolare deve essere aumentata, per gli assicurati che ne fruiscano alle date del 1 maggio e del 1 novembre 1991, applicando le percentuali del 2,6% e del 2,3% nei singoli casi. Per contro, non deve essere applicato alcun aumento percentuale agli assicurati ammessi all'indennità con decorrenza successiva al 1 maggio o al 1 novembre 1991.
Resta comunque salva, per tali soggetti, la corresponsione dell'indennità giornaliera nella misura minima di 13.963 o 14.284, a seconda della data di decorrenza.
Adempimenti amministrativi
Le Sedi sono incaricate di procedere d'ufficio, con le consuete modalità, all'aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari secondo le misure indicate e di effettuare i relativi conguagli. La circolare, trasmessa anche via terminale in attesa della stampa, è destinata all'immediata conoscenza e applicazione.
Punti principali
Presupposto normativo e aggiornamento delle percentuali
Gli importi delle prestazioni antitubercolari sono collegati alla dinamica delle pensioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419 e dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1987, n. 88. Il D.M. 28 novembre 1990, pubblicato nella G.U. n. 288 dell'11 dicembre 1990, ha determinato in via definitiva le percentuali di aumento per il 1990 e ha indicato anche le percentuali applicabili per il 1991.
Importi delle indennità per il 1990
Per il 1990 gli importi da corrispondere sono fissati, dal 1 maggio e dal 1 novembre, come segue: indennità giornaliera per assicurati 13.162 e 13.610; per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari 6.581 e 6.805; indennità post-sanatoriale per assicurati 21.932 e 22.678; per familiari di assicurato e altri aventi diritto 10.966 e 11.339; assegno di cura o di sostentamento mensile 88.492 e 91.500.
Importi delle indennità per il 1991
Per il 1991 il decreto ministeriale indica percentuali di variazione del 2,6% dal 1 maggio e del 2,3% dal 1 novembre. Gli importi aggiornati sono: indennità giornaliera per assicurati 13.963 e 14.284; per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari 6.981 e 7.142; indennità post-sanatoriale per assicurati 23.268 e 23.803; per familiari di assicurato e altri aventi diritto 11.634 e 11.902; assegno di cura o di sostentamento mensile 93.879 e 96.038.
Regola speciale per l'indennità giornaliera nei primi 180 giorni
Per l'indennità giornaliera dovuta nei primi 180 giorni di assistenza sanitaria antitubercolare, la circolare precisa che gli assicurati che la percepiscono al 1 maggio o al 1 novembre 1991 devono ricevere l'aumento secondo le percentuali del 2,6% e del 2,3%. Non va invece applicato alcun aumento agli assicurati ammessi all'indennità da data successiva a tali decorrenze, fermo restando il diritto alla misura minima di 13.963 o 14.284, a seconda della data di decorrenza.
Adempimenti delle Sedi
Le Sedi devono procedere d'ufficio, con le consuete modalità, all'aggiornamento degli importi e ai relativi conguagli delle prestazioni antitubercolari sulla base delle misure indicate nella circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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