Circolare numero 272 del 20-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’effetto della legge 7 agosto 1990, n. 249 sul trattamento previdenziale delle ostetriche, che dal 1° luglio 1990 devono iscriversi alla gestione INPS per gli esercenti attività commerciali se svolgono la libera professione e rientrano nei requisiti previsti. Sono indicate le esclusioni, il regime contributivo applicabile, la decorrenza del contributo SSN dal 1991, l’assenza di conguagli per il secondo semestre 1990 e le modalità operative per le Sedi. La circolare disciplina anche il riscatto di periodi di iscrizione all’ENPAO, con termini perentori per domanda e versamento, e fornisce istruzioni per l’aggiornamento degli archivi e per la gestione delle iscrizioni non presenti negli elenchi ENPAO.
Scioglimento ENPAO e disciplina previdenziale delle ostetriche libere professioniste
Scioglimento ENPAO e nuova disciplina previdenziale per le ostetriche
La circolare dà attuazione alle conseguenze previdenziali dello scioglimento dell’ENPAO per le ostetriche libere professioniste, indicando l’ingresso nella gestione INPS degli esercenti attività commerciali e i relativi adempimenti operativi. Vengono inoltre disciplinati il regime contributivo transitorio, il riscatto dei periodi ENPAO e le istruzioni per l’aggiornamento degli archivi.
Ambito di applicazione e decorrenza dell’iscrizione
In base all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 249, a decorrere dal 1° luglio 1990 le ostetriche che esercitano effettivamente la libera professione devono essere obbligatoriamente iscritte alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali gestita dall’INPS. L’obbligo riguarda:
- le iscritte all’Albo professionale alla data del 1° luglio 1990;
- le ostetriche che si iscrivono all’Albo dopo tale data;
- le soggette che svolgono effettivamente l’attività libero-professionale.
Soggetti esclusi
La circolare precisa che non sono tenute alla nuova iscrizione le ostetriche che, pur risultando all’Albo ed esercitando la libera professione, si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano assoggettate ad altra forma di assicurazione obbligatoria in relazione a un contemporaneo rapporto di lavoro subordinato;
- siano titolari di trattamento pensionistico a carico dell’ENPAO alla data del 30 giugno 1990.
Regime contributivo applicabile e transitorio 1990
Per la materia contributiva si richiamano le disposizioni vigenti per gli esercenti attività commerciali, con particolare rinvio alle istruzioni contenute nella circolare in corso di emanazione per l’attuazione della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per il 1990 la circolare chiarisce che:
- non operano conguagli per il secondo semestre, poiché la nuova assicurazione decorre dal 1° luglio 1990 e non si collega al trattamento dovuto all’ENPAO per il medesimo periodo;
- il contributo al Servizio Sanitario Nazionale decorre dal 1991;
- per il secondo semestre 1990 non è dovuto nulla per effetto della sola iscrizione agli elenchi dei commercianti, perché le interessate, in quanto libere professioniste fino al 30 giugno 1990, erano tenute ad assolvere per intero l’obbligo contributivo annuale con il versamento entro il 30 settembre 1990, termine fissato per i liberi professionisti.
La circolare richiama inoltre che eventuali omissioni fino a tutto il 1990 devono essere perseguite secondo le disposizioni previste per i liberi professionisti.
Riscatto dei periodi di iscrizione all’ENPAO
Per agevolare il conseguimento del diritto a pensione nella nuova assicurazione, il terzo comma dell’art. 2 consente alle ostetriche iscritte alla gestione commercianti di riscattare un numero di anni di iscrizione all’ENPAO:
- non superiore agli anni di iscrizione effettiva all’ENPAO;
- comunque non superiore a 24 anni.
L’onere del riscatto è totalmente a carico dell’interessata ed è determinato sulla base dei contributi vigenti nella gestione speciale per ciascun anno del periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.
Sono indicati i seguenti termini, espressamente definiti perentori:
- domanda di riscatto entro il 31 dicembre 1990;
- pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto.
Adempimenti delle Sedi e modalità operative
Per la prima applicazione della norma, l’inserimento delle interessate nell’archivio degli assicurati deve essere effettuato direttamente dalle S.A.P. sulla base dei tabulati trasmessi dall’ENPAO alla Direzione Generale e poi inoltrati alle Sedi provinciali.
Le S.A.P. devono:
- utilizzare gli indirizzi dei Collegi delle ostetriche, forniti insieme ai tabulati, per eventuali informazioni utili;
- nel caso di più S.A.P. operanti nella stessa provincia, trasferire alla Sede competente i dati relativi a ciascuna ostetrica;
- invitare le interessate a fornire le notizie necessarie per l’inserimento negli archivi;
- illustrare i principali adempimenti per il versamento dei contributi e per il conseguimento delle prestazioni, che saranno erogate secondo le regole vigenti per gli iscritti alla gestione commercianti;
- segnalare tempestivamente ai Collegi le eventuali domande di iscrizione presentate da soggetti non compresi negli elenchi ENPAO, per i necessari chiarimenti.
Compilazione dei modelli e tempistiche di aggiornamento
Le operazioni di inserimento negli archivi automatizzati devono essere completate nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per l’invio dei bollettini di emissione 1991.
Il modello B ORG deve essere compilato d’ufficio indicando:
- data di domanda: 2 luglio 1990;
- data di compilazione: 3 luglio 1990;
- data di inizio attività e di inizio I.V.S.: 1 luglio 1990.
Deve inoltre essere apposto il segno "X" nell’apposito campo per far decorrere l’onere contributivo al Servizio Sanitario Nazionale dal 1991.
In caso di iscrizione per un periodo limitato, oltre al modello di iscrizione deve essere compilato anche quello di cancellazione, con data di domanda successiva all’evento.
Punti principali
Decorrenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti
Dal 1° luglio 1990, in conseguenza dello scioglimento dell’ENPAO, le ostetriche che esercitano effettivamente la libera professione devono essere obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’INPS. L’obbligo riguarda le iscritte all’Albo alla data del 1° luglio 1990 e quelle che si iscrivono successivamente.
Soggetti esclusi dall’iscrizione
Sono escluse le ostetriche che, pur essendo iscritte all’Albo e svolgendo la libera professione, risultino assoggettate ad altra forma di assicurazione obbligatoria per effetto di un contemporaneo rapporto di lavoro subordinato, oppure siano titolari di pensione a carico dell’ENPAO alla data del 30 giugno 1990.
Regime contributivo e assenza di conguaglio per il 1990
Per gli aspetti contributivi si applicano le regole vigenti per gli esercenti attività commerciali, con rinvio alle istruzioni della circolare in corso di emanazione per l’attuazione della legge 2 agosto 1990, n. 233. Le ostetriche non sono interessate da conguagli per il secondo semestre 1990, poiché la nuova assicurazione decorre dal 1° luglio 1990 senza collegamento con quanto dovuto all’ENPAO per il medesimo periodo. Inoltre, per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale è indicata la decorrenza dal 1991. Per il 1990 resta dovuto l’intero obbligo contributivo come libere professioniste, con versamento entro il 30 settembre 1990.
Riscatto degli anni di iscrizione all’ENPAO
L’art. 2, terzo comma, consente alle ostetriche iscritte alla gestione commercianti di riscattare, ai fini pensionistici, un numero di anni di iscrizione all’ENPAO non superiore a quello effettivo e comunque non superiore a 24 anni. L’onere è interamente a carico dell’interessata ed è pari ai contributi vigenti nella gestione speciale per ciascun anno del periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 1990 e il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto; entrambi i termini sono perentori.
Adempimenti operativi per le Sedi INPS
Per la prima applicazione della norma, l’inserimento delle interessate negli archivi assicurativi è effettuato direttamente dalle S.A.P. sulla base dei tabulati trasmessi dall’ENPAO alle Sedi provinciali. Le S.A.P. devono avvalersi degli indirizzi dei Collegi delle ostetriche per eventuali informazioni, comunicare i dati alle altre S.A.P. competenti in caso di pluralità di sedi nella stessa provincia, chiedere alle interessate le notizie necessarie per l’inserimento e illustrare gli adempimenti per il versamento dei contributi e per le prestazioni. Le domande di iscrizione di soggetti non compresi negli elenchi ENPAO devono essere segnalate tempestivamente ai Collegi per i chiarimenti.
Compilazione dei modelli e aggiornamento archivi
Gli adempimenti per l’inserimento negli archivi automatizzati devono essere completati in tempo utile per l’invio dei bollettini di emissione 1991. Il mod. B ORG va compilato d’ufficio con data di domanda 2 luglio 1990, data di compilazione 3 luglio 1990 e data di inizio attività e di inizio I.V.S. 1 luglio 1990. Deve essere apposta la "X" nell’apposito campo per far decorrere l’onere contributivo al SSN dal 1991. In caso di iscrizione per periodo limitato, oltre al modello di iscrizione va compilato anche quello di cancellazione, con data di domanda successiva all’evento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 dic 1990Circolare numero 271 del 20-12-1990
- Circolare · 21 dic 1990Circolare numero 276 del 21-12-1990
- Circolare · 21 dic 1990Circolare numero 275 del 21-12-1990
- Circolare · 21 dic 1990Circolare numero 274 del 21-12-1990
- Circolare · 21 dic 1990Circolare numero 273 del 21-12-1990
- Circolare · 18 dic 1990Circolare numero 269 del 18-12-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →