Deliberazione n. 533 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati il 27 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinato a rimanere privato. L'intervento urgente era finalizzato a impedire l'eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a prescriverne, ove acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento del 29 agosto 2024 si limita alla ratifica delle misure già adottate in via d'urgenza, confermandone gli effetti.
Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 agosto 2024, due determinazioni urgenti adottate il 27 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento nasce da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone al Garante di decidere entro 48 ore;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione d'urgenza di misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell'Autorità.
La segnalazione e l'intervento urgente
La persona interessata aveva chiesto l'intervento dell'Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in urgenza due misure principali:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l'eventuale materiale per soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ha preso atto della documentazione agli atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento interno n. 1/2000, e ha ratificato i provvedimenti nn. 434/2024 e 435/2024 adottati in via d'urgenza. Il testo non riporta ulteriori prescrizioni, sanzioni o valutazioni sostanziali diverse dalla conferma delle misure finalizzate a prevenire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
La procedura origina da una segnalazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, norma che consente di chiedere l'intervento del Garante quando registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante richiama altresì il termine di quarantotto ore previsto per la decisione e il potere di intervento urgente previsto dal regolamento interno n. 1/2019, art. 33-bis.
Misure urgenti adottate il 27 agosto 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente facente funzioni ha disposto in via d'urgenza: l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e dandone tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 29 agosto 2024 il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 434/2024 e 435/2024 adottati d'urgenza nei confronti delle società coinvolte. Il provvedimento non contiene una nuova valutazione di merito ulteriore rispetto alla convalida delle misure urgenti già impartite.
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