Ordinanza n. 3232/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del programma speciale di protezione disposta dalla Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento adottato il 4 marzo 2026 dalla Commissione Centrale prevista dall’art. 10 del d.l. n. 8/1991, con il quale è stato revocato nei suoi confronti il programma speciale di protezione, esteso anche ai familiari compresi nel suo nucleo. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la revoca è stata adottata in ragione di plurime violazioni del codice di comportamento, documentate dalle note del Servizio Centrale di Protezione del 10 luglio 2025, 5 settembre 2025, 30 ottobre 2025 e 20 gennaio 2026, ritenute incidenti negativamente sulle esigenze di protezione e mimetizzazione proprie del programma. Il provvedimento era inoltre assistito dal parere favorevole della Direzione distrettuale antimafia competente e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, valorizzando la pluralità delle violazioni del codice di comportamento contestate al ricorrente e il previo parere favorevole della DDA competente e della DNAA. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che la posizione del ricorrente era stata comunque segnalata all’Autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’adozione delle ordinarie misure tutorie ove necessarie. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 10 d.l. n. 8/1991
La Commissione Centrale prevista dalla disposizione è individuata quale organo che ha adottato il provvedimento di revoca del programma speciale di protezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la pluralità di violazioni del codice di comportamento del beneficiario di uno speciale programma di protezione, qualora documentata dagli atti del Servizio Centrale di Protezione e ritenuta incidente sulle esigenze di protezione e mimetizzazione, può escludere il fumus boni iuris della domanda diretta a sospendere la revoca del programma.
- Il previo parere favorevole della Direzione distrettuale antimafia competente e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità della revoca di uno speciale programma di protezione.
- Il periculum in mora connesso alla revoca di uno speciale programma di protezione può essere ritenuto non sufficiente a giustificare la sospensione cautelare quando la posizione dell’interessato sia stata segnalata all’Autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione delle ordinarie misure tutorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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