Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3232/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del programma speciale di protezione disposta dalla Commissione Centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento adottato il 4 marzo 2026 dalla Commissione Centrale prevista dall’art. 10 del d.l. n. 8/1991, con il quale è stato revocato nei suoi confronti il programma speciale di protezione, esteso anche ai familiari compresi nel suo nucleo. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la revoca è stata adottata in ragione di plurime violazioni del codice di comportamento, documentate dalle note del Servizio Centrale di Protezione del 10 luglio 2025, 5 settembre 2025, 30 ottobre 2025 e 20 gennaio 2026, ritenute incidenti negativamente sulle esigenze di protezione e mimetizzazione proprie del programma. Il provvedimento era inoltre assistito dal parere favorevole della Direzione distrettuale antimafia competente e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, valorizzando la pluralità delle violazioni del codice di comportamento contestate al ricorrente e il previo parere favorevole della DDA competente e della DNAA. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che la posizione del ricorrente era stata comunque segnalata all’Autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’adozione delle ordinarie misure tutorie ove necessarie. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 10 d.l. n. 8/1991

    La Commissione Centrale prevista dalla disposizione è individuata quale organo che ha adottato il provvedimento di revoca del programma speciale di protezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la pluralità di violazioni del codice di comportamento del beneficiario di uno speciale programma di protezione, qualora documentata dagli atti del Servizio Centrale di Protezione e ritenuta incidente sulle esigenze di protezione e mimetizzazione, può escludere il fumus boni iuris della domanda diretta a sospendere la revoca del programma.
  • Il previo parere favorevole della Direzione distrettuale antimafia competente e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità della revoca di uno speciale programma di protezione.
  • Il periculum in mora connesso alla revoca di uno speciale programma di protezione può essere ritenuto non sufficiente a giustificare la sospensione cautelare quando la posizione dell’interessato sia stata segnalata all’Autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione delle ordinarie misure tutorie.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.