Cassazione Civile, Ordinanza n. 22109/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. In conseguenza dell’estinzione, ha disposto nulla per le spese. Ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero a tassazione di ICI e IMU per le annualità 2011-2015, riferito a una piattaforma petrolifera installata nel mare antistante il territorio comunale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando la decadenza dal potere accertativo per l’anno 2011 e l’inesigibilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La CTR dell’Abruzzo aveva respinto l’appello dell’ente impositore. Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, allegando un accordo di definizione stragiudiziale tra le parti e chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale base della rinuncia all’impugnazione e dell’estinzione del giudizio
art. 390 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale norma regolatrice della rinuncia al ricorso per cassazione
art. 391 c.p.c.
applicato dalla Corte per dichiarare estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l’applicazione quando il giudizio si estingue per rinuncia all’impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal ricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia all’impugnazione impedisce l’applicazione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando interviene una definizione stragiudiziale della controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudice si limita a dichiarare l’estinzione del processo, senza pronunciarsi sul merito e con regolazione delle spese rimessa alla valutazione del caso concreto.
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