L.R. Valle d'Aosta 3/2006
Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d’Aosta, la programmazione energetico-ambientale e concede agevolazioni per iniziative di risparmio energetico, fonti rinnovabili, impianti dimostrativi, diagnosi energetiche e misure nel terziario. È però abrogata dal 1° gennaio 2013, quindi oggi ha rilievo solo per rapporti e domande già sorte nel suo periodo di vigenza.
Interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia in Valle d’Aosta
Interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia
La legge regionale disciplina in Valle d’Aosta la programmazione energetico-ambientale e il sistema di agevolazioni per iniziative finalizzate al risparmio energetico, all’uso delle fonti rinnovabili e alla sperimentazione di soluzioni innovative. L’atto è tuttavia abrogato dal 1° gennaio 2013, per cui oggi rileva solo per rapporti, domande e impegni sorti nel periodo di vigenza.
Finalità, ambito e principi generali
La Regione persegue una politica di diversificazione delle fonti, uso razionale dell’energia e riduzione delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti. La disciplina mira a incentivare:
- tecnologie per il risparmio energetico, anche nella mobilità leggera;
- tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- impianti dimostrativi e attività di didattica specialistica;
- valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e pianificazione degli interventi di efficienza.
Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico, il fabbisogno energetico deve essere soddisfatto con le migliori soluzioni per rinnovabili, risparmio e uso razionale dell’energia, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.
Programmazione energetico-ambientale
La programmazione regionale è attuata tramite il piano energetico-ambientale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e aggiornato periodicamente. Il piano considera:
- il fabbisogno e le risorse energetiche regionali, per vettore energetico e con le relative tendenze evolutive;
- lo stato di attuazione degli interventi in corso;
- lo sviluppo di sistemi energetici locali efficienti;
- il fabbisogno complessivo di risorse finanziarie.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione del piano e, nella definizione dei suoi contenuti, promuove consultazioni con le associazioni di categoria e con il Consiglio permanente degli enti locali quando le iniziative incidono direttamente sugli enti medesimi.
Gestione dei dati energetici e ruolo del COA energia
La raccolta, analisi, verifica, trattamento e diffusione dei dati energetici regionali spettano alla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, che può anche metterli a disposizione della struttura competente in materia di ambiente. La stessa struttura può affidare tali attività al Centro osservazione e attività sull’energia (COA energia).
La Regione promuove l’istituzione del COA energia, organizzato secondo gli indirizzi di programmazione energetico-ambientale e gli obiettivi fissati dalla Giunta. La Giunta può stipulare convenzioni con FINAOSTA S.p.A., ARPA e altri soggetti scientifici o economici operanti nei settori connessi all’energia. Il COA energia svolge funzioni tecniche e amministrative di supporto, tra cui monitoraggio, studi, raccolta dati, informazione, assistenza agli enti locali, realizzazione di impianti dimostrativi, laboratori didattici e istruttorie per alcune agevolazioni.
Formazione e informazione
La struttura competente promuove, sentite le associazioni di categoria, iniziative di formazione e informazione per sensibilizzare utenti e categorie professionali sul risparmio energetico e per favorire la realizzazione di sistemi e impianti agevolabili. Le attività possono comprendere presìdi dedicati alla comunicazione e alla consulenza tecnica.
Iniziative agevolabili
Possono essere ammesse ad agevolazione, per enti locali e soggetti privati, iniziative nel settore dell’edilizia residenziale per l’installazione di sistemi che assicurano:
- utilizzo razionale dell’energia;
- aumento dell’efficienza energetica degli edifici;
- sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
Per le installazioni a gas gassosi, l’agevolazione è ammessa solo se gli apparecchi servono l’intero edificio e hanno rendimento superiore a quello richiesto dalle norme tecniche.
Sono inoltre agevolabili:
- impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per rinnovabili e tecniche a basso consumo;
- laboratori didattici specialistici;
- diagnosi energetiche e analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento e di filiere del calore da cogenerazione;
- misure di riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario, collegate alla riorganizzazione della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane.
Misure di sostegno e intensità degli aiuti
Gli strumenti di intervento sono:
- contributi in conto capitale;
- contributi in conto interessi;
- mutui a tasso agevolato;
- per diagnosi energetiche e misure nel terziario, solo contributi in conto capitale.
Le percentuali massime di agevolazione sono, in sintesi:
- 50% della spesa ammissibile per iniziative di risparmio ed efficienza energetica nell’edilizia residenziale;
- 70% per iniziative di sfruttamento di fonti rinnovabili;
- 70% per impianti dimostrativi, pilota e sperimentali;
- 50% per diagnosi energetiche e analisi tecnico-economiche;
- fino al 90% per le iniziative nel settore terziario.
Per gli enti locali, le agevolazioni per le iniziative del settore terziario sono concesse al lordo degli oneri fiscali.
Limiti di spesa e durata dei mutui
Per i contributi in conto capitale:
- spesa ammissibile minima: euro 2.000;
- spesa ammissibile massima: euro 50.000.
Per contributi in conto interessi e mutui agevolati:
- spesa ammissibile minima: euro 25.000;
- spesa ammissibile massima ordinaria: euro 500.000;
- per gli interventi di efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), la soglia massima è euro 75.000.
Gli importi sono considerati al netto degli oneri fiscali. I mutui non possono superare quindici anni, comprensivi dell’eventuale preammortamento.
Regole speciali per alcune iniziative
Per gli impianti dimostrativi, pilota e sperimentali:
- la Regione promuove direttamente le iniziative avvalendosi del COA energia;
- può realizzarli anche tramite soggetti privati, con appositi accordi approvati dalla Giunta;
- per impianti eolici o presìdi per la mobilità elettrica leggera è necessaria un’intesa con gli enti locali interessati;
- il monitoraggio delle prestazioni è a carico del soggetto incaricato della gestione.
Gli accordi possono prevedere una partecipazione finanziaria regionale anche integrale; in tal caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.
Per i laboratori didattici specialistici:
- l’attivazione richiede intesa tra struttura competente e Sovraintendenza regionale agli studi;
- coinvolge istituzioni scolastiche tecniche e professionali, regionali e paritarie, con indirizzi inerenti al settore energetico;
- le scuole interessate stipulano una convenzione con la Regione;
- il COA energia cura l’allestimento;
- le istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 giugno di ogni anno le attività di sperimentazione svolte.
Procedimenti istruttori e concessione delle agevolazioni
Le domande sono soggette a:
- istruttoria automatica per i contributi in conto capitale;
- istruttoria valutativa per contributi in conto interessi, mutui agevolati e, in ogni caso, per nuove costruzioni, ampliamenti volumetrici e demolizioni con ricostruzione.
L’istruttoria automatica verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione; gli interventi possono essere agevolati anche per spese sostenute nei dodici mesi precedenti la domanda.
L’istruttoria valutativa verifica la validità tecnica ed economica, i risultati attesi di risparmio, la pertinenza e congruità delle spese e la situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente. FINAOSTA S.p.A. trasmette la domanda alla struttura competente e comunica l’esito dell’istruttoria.
La concessione, il rigetto e la revoca sono disposti:
- dalla Giunta regionale per le pratiche soggette a istruttoria valutativa;
- dal dirigente della struttura competente per l’istruttoria automatica.
L’erogazione resta subordinata alla verifica della documentazione di spesa.
Obblighi di mantenimento, controlli e revoca
I beni agevolati devono restare nella destinazione dichiarata per otto anni dalla ultimazione delle opere. Il mutamento di destinazione prima della scadenza può essere autorizzato dalla Giunta, ma comporta la restituzione del finanziamento e dell’equivalente sovvenzione, con interessi, entro sessanta giorni; può essere prevista anche una restituzione parziale proporzionata al periodo di utilizzo e una rateizzazione fino a dodici mesi.
Il mutamento di destinazione dopo gli otto anni comporta comunque l’obbligo di estinguere gli eventuali mutui ancora in ammortamento. È ammessa l’estinzione anticipata dei mutui agevolati con restituzione del debito residuo.
La struttura competente può disporre ispezioni in qualsiasi momento, anche a campione, con accesso ai luoghi e ai documenti.
La revoca interviene, tra l’altro, se:
- l’iniziativa è difforme da quelle ammissibili;
- non è rispettato l’obbligo di mantenere la destinazione del bene;
- l’intervento è sostanzialmente difforme da quanto approvato;
- emergono dichiarazioni o informazioni non veritiere;
- l’iniziativa non è avviata entro un anno o non è ultimata entro tre anni dalla concessione, salvo il diverso termine previsto per le iniziative soggette a titolo edilizio.
In caso di revoca, totale o parziale, occorre restituire l’importo entro sessanta giorni, con interessi; è possibile la rateizzazione fino a dodici mesi. La mancata restituzione comporta il divieto di ottenere altre agevolazioni della legge per cinque anni.
È inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da metà a tutto il beneficio indebitamente fruito.
Disposizioni transitorie e rapporti con le norme abrogate
La legge abroga numerose precedenti leggi regionali in materia energetica, con effetto generale e, per alcune, dal 1° aprile 2006. Le vecchie discipline restano però applicabili ai rapporti sorti durante la loro vigenza, agli impegni di spesa e alle domande già presentate ma non ancora decise alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Per la prima graduatoria del 2006, sono fatte salve alcune domande già presenti nella seconda graduatoria del 2005, se in possesso dei requisiti richiesti. È prevista anche una specifica deroga per le domande nella graduatoria 2006, purché conformi alla nuova legge e alle disposizioni applicative.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
L’onere complessivo è determinato in euro 1.138.000 annui a decorrere dal 2006, con copertura a valere su specifici capitoli e fondi di bilancio regionali. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 gen 2006L.R. Valle d'Aosta 1/2006
- Legge · 3 gen 2006L.R. Valle d'Aosta 2/2006
- Legge · 19 dic 2005L.R. Valle d'Aosta 32/2005
- Legge · 19 dic 2005L.R. Valle d'Aosta 33/2005
- Legge · 19 dic 2005L.R. Valle d'Aosta 34/2005
- Legge · 19 dic 2005L.R. Valle d'Aosta 35/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →