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Legge

L.R. Valle d'Aosta 32/2005

Disposizioni per l'acquisizione degli immobili siti al colle del Piccolo San Bernardo.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 32/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta disciplina la promozione di un GEIE con il Consiglio generale della Savoia per acquisire l’ospizio del Piccolo San Bernardo, il giardino alpino Chanousia e l’ex gendarmeria. Prevede autorizzazioni alla Giunta e al Presidente della Regione e oneri a carico del bilancio regionale per il 2005 e, in via ricorrente, dal 2006.

Acquisizione degli immobili del colle del Piccolo San Bernardo tramite GEIE

Acquisizione degli immobili del colle del Piccolo San Bernardo

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene per valorizzare il comprensorio del colle del Piccolo San Bernardo mediante la promozione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) con il Consiglio generale della Savoia. L’iniziativa è finalizzata all’acquisizione di specifici immobili situati nell’area.

Finalità e beni interessati

L’obiettivo del provvedimento è favorire la valorizzazione del comprensorio attraverso l’acquisizione della proprietà di tre immobili:

  • ospizio del Piccolo San Bernardo;
  • giardino alpino Chanousia;
  • ex gendarmeria.

La legge non disciplina in dettaglio l’uso successivo dei beni, ma collega l’operazione a un più ampio progetto di tutela e valorizzazione dell’area.

Strumento attuativo e competenze della Regione

Per conseguire la finalità indicata, la Regione promuove la costituzione di un GEIE ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85. Il Presidente della Regione è autorizzato a:

  • assumere gli accordi necessari;
  • compiere ogni atto utile al perseguimento delle finalità della legge;
  • sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto del GEIE.

L’atto costitutivo e lo statuto devono essere previamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Accordi di gestione degli immobili

La Giunta regionale è inoltre chiamata a definire, con propria deliberazione, i contenuti di massima degli accordi da sottoscrivere con i soggetti individuati per la gestione degli immobili indicati dalla legge. Il testo, quindi, attribuisce alla Giunta un ruolo di indirizzo sulle condizioni generali della futura gestione.

Aspetti finanziari

La legge quantifica l’onere complessivo derivante dalla sua applicazione in:

  • euro 270.000 per l’anno 2005;
  • euro 15.000 annui a decorrere dall’anno 2006.

La copertura è assicurata mediante le risorse iscritte nei bilanci regionali richiamati dal testo, nell’ambito dell’obiettivo programmatico relativo alle istituzioni diverse e, per il finanziamento, attraverso l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi su beni patrimoniali, capitolo 35060.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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