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Legge

L.R. Sardegna 1/2016

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2016

Normativa regionaleL.R. Sardegna 1/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza per la Sardegna l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 dal 1° gennaio al 29 febbraio 2016, con limiti di spesa pari a due dodicesimi per programma, salvo spese obbligatorie e, originariamente, alcune ulteriori deroghe poi abrogate dal 1° marzo 2016. La legge è efficace dal 1° gennaio 2016.

Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale sardo per il 2016

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2016

La legge della Regione autonoma della Sardegna autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio per il 2016 e ne disciplina i limiti di gestione nel periodo iniziale dell’anno, in attesa dell’approvazione del bilancio secondo la disciplina contabile regionale e armonizzata.

Ambito temporale e fondamento normativo

L’esercizio provvisorio è autorizzato per due mesi, dal 1° gennaio al 29 febbraio 2016. Il provvedimento richiama l’articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e l’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, oltre allo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2015 e trasmesso al Consiglio regionale.

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, ma produce effetti giuridici dal 1° gennaio 2016.

Limiti alla gestione della spesa durante l’esercizio provvisorio

Durante il periodo autorizzato, la Giunta regionale non può superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun Programma dello stato di previsione della spesa. Il limite si calcola al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti.

Spese escluse dal limite dei due dodicesimi

Il limite dei due dodicesimi non si applica alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge, quando non siano suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. La deroga opera in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisca l’entità e la scadenza delle erogazioni.

Disciplina successivamente abrogata o modificata

Il testo consolidato riporta che, dal 1° marzo 2016, sono state abrogate le previsioni che consentivano ulteriori esclusioni dal limite di spesa per:

  • utilizzo del fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti;
  • utilizzo del fondo a garanzia delle obbligazioni persistenti derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia in favore delle imprese;
  • utilizzo del fondo per spese legali di cui sia intervenuta maturazione.

Sono inoltre abrogate, dalla stessa data, le disposizioni che consentivano l’uso degli stanziamenti di spesa correlati a entrate vincolate fino all’importo dell’accertamento dell’entrata. Tali parti non risultano quindi operative oltre il 29 febbraio 2016 nel testo vigente dopo le modifiche del marzo 2016.

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