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Messaggio

Messaggio numero 28660 del 09-12-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce istruzioni operative su emersione di lavoratori extracomunitari, gestione dei rapporti di lavoro, pagamenti della quota forfetaria, rimborso dei 500 euro, contributi dovuti e casi di presentazione della domanda all’INPS invece che al Ministero dell’Interno.

Chiarimenti sulle denunce di emersione ex art. 1-ter L. 102/2009

Chiarimenti operativi sulle denunce di emersione ex art. 1-ter L. 102/2009

Il documento contiene indicazioni rivolte alle sedi in merito alle numerose richieste di chiarimento sulle procedure di emersione dei lavoratori extracomunitari. Le istruzioni riguardano sia le domande presentate al Ministero dell’Interno sia quelle presentate all’INPS, con particolare attenzione agli effetti della rinuncia, del subentro, del mancato perfezionamento della procedura e del pagamento del contributo forfetario di 500 euro.

Acquisizione dei rapporti di lavoro nelle procedure di emersione presentate al Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 6466 del 29 ottobre, ribadisce che il datore di lavoro deve completare la procedura di emersione fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico e alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS. Solo dopo tali adempimenti può eventualmente cessare il rapporto di lavoro, nel rispetto della disciplina sul lavoro domestico.

La rinuncia alla dichiarazione di emersione, se interviene nel corso della procedura, comporta l’archiviazione del procedimento e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall’art. 1-ter, commi 8 e 9, della legge 102/2009. In tale ipotesi il datore di lavoro deve essere convocato per formalizzare la rinuncia; in caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni dell’art. 1-ter, commi 7-8-9, della legge 102/09.

Se la rinuncia dipende da una causa di forza maggiore sopravvenuta, come il decesso della persona da assistere, è ammesso al momento della convocazione:

  • il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, anche con modifica del rapporto di lavoro, purché ricorrano i requisiti di legge;
  • in alternativa, il rilascio al lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il subentro non sia possibile.

Il documento distingue tre fattispecie operative.

1. Subentro con datore di lavoro diverso dall’originario richiedente

In caso di rapporto che si costituisce per subentro con datore diverso dall’originario richiedente, il funzionario INPS deve acquisire due rapporti di lavoro:

  • il primo con il datore originario, indicando come data di sottoscrizione del contratto di soggiorno la data del decesso dell’assistito, che coincide anche con la cessazione del rapporto;
  • il secondo con il soggetto subentrante, anche con caratteristiche del rapporto diverse da quelle indicate nella domanda originaria (ore, retribuzione, ecc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso, nel rispetto dell’art. 1-ter, comma 4, L. 102/2009 e degli accertamenti svolti dallo Sportello Unico.

Per l’inserimento in procedura Lavoratori Domestici di Intranet occorre selezionare la voce "Subentro emersione art.1-ter della L.102/2009" e indicare il numero, comprensivo di controcodice, del rapporto di lavoro interessato dal subentro. Se il subentro del familiare non è possibile, la sede deve desumere dalla domanda di emersione i dati del rapporto e indicare la cessazione alla data del decesso.

2. Presa d’atto di forza maggiore o rinuncia con rilascio del permesso per attesa occupazione

Quando lo Sportello Unico prende atto del sopravvenire di una causa di forza maggiore o di una rinuncia che impedisce il perfezionamento della procedura e rilascia il permesso per attesa occupazione, il funzionario deve acquisire il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data fissata dallo Sportello Unico.

3. Mancato perfezionamento per rinuncia immotivata o mancata presentazione alla formalizzazione

Se la procedura non si perfeziona per rinuncia immotivata o mancata presentazione allo Sportello Unico per formalizzare la rinuncia, decadono tutti i benefici della sanatoria. In tal caso i rapporti di lavoro devono essere acquisiti in procedura Intranet senza la preventiva selezione prevista per l’emersione, con applicazione di tutte le sanzioni previste dalla normativa generale per l’assunzione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Verifica e attribuzione del pagamento della quota forfetaria

Sono stati segnalati casi di versamento della quota forfetaria tramite mod. F24 effettuato da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione. Quando lo Sportello Unico per l’immigrazione accetta un F24 pagato da soggetto diverso dal richiedente, il funzionario INPS, competente alla verifica dell’effettività e del corretto importo del pagamento, deve acquisire la domanda con i dati corretti, che viene posta nello stato di "sospesa" dalla procedura centrale.

Successivamente la DCSIT metterà a disposizione una procedura informatica per consentire alle sedi l’abbinamento manuale dell’F24 al rapporto di lavoro sospeso.

Il documento precisa inoltre che è indispensabile che il numero del documento di identità del lavoratore riportato nella denuncia di assunzione coincida con quello indicato nel mod. F24 per il pagamento della quota forfetaria.

Condizione del lavoratore interessato all’emersione

Nelle more della definizione del procedimento di emersione, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea non può essere assunto da altro datore di lavoro, poiché non ha ancora presentato domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, requisito necessario per un’assunzione regolare.

Il documento sottolinea che solo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, unitamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS e al rilascio del permesso di soggiorno, estingue i reati relativi alle violazioni delle norme sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio nazionale.

Istanze di rimborso della quota forfetaria

La circolare n. 10 del 7 agosto 2009 dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce che, in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, il contributo forfetario di 500 euro non è restituito. Il rimborso è possibile solo in casi eccezionali valutati dai competenti Ministeri.

Le istanze di rimborso pervenute alle sedi devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Entrate, che cura gli adempimenti successivi.

Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento

Una volta concluso il procedimento di emersione, i rapporti di lavoro acquisiti in procedura e nello stato di "Accolto" danno luogo all’emissione della lettera relativa e dei bollettini per il pagamento dei contributi dal terzo trimestre 2009; se i bollettini sono già stati inviati a copertura del periodo, vengono emessi quelli relativi ai trimestri successivi alla data di sottoscrizione.

Per consentire il versamento anche ai datori di lavoro ancora in attesa di convocazione agli sportelli polifunzionali, sono previsti bollettini di conto corrente postale con codice rapporto di lavoro provvisorio e importo trimestrale calcolato in base alle ore dichiarate e alla retribuzione minima prevista dal livello contrattuale indicato.

Se la retribuzione effettiva o il numero di ore lavorate risultano superiori a quelli presi a riferimento, possono essere utilizzati i bollettini in bianco allegati.

Il documento ricorda che il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è comunque dovuto anche in assenza di contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 2126 c.c. sulle prestazioni di fatto, e non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione, che resta di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Eventuali comunicazioni alle sedi relative a variazioni o vicende intervenute sulla dichiarazione posta a base dei contributi richiesti producono effetti solo dopo la definizione del procedimento da parte dello Sportello Unico.

Domande di emersione presentate all’INPS invece che al Ministero dell’Interno

Il documento segnala che alcune dichiarazioni di emersione sono state presentate all’INPS anziché al competente Ministero dell’Interno; in altri casi si è verificata una doppia presentazione.

Con circolare prot. 7602 del 1 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno ha disposto che, se il contributo forfetario è stato regolarmente versato entro il 30 settembre ma l’istanza non risulta acquisita dal sistema informatico, il datore di lavoro può, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, contattare l’help desk del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it o al numero 0648905810 per completare il procedimento di emersione.

Le sedi devono quindi informare i datori di lavoro che hanno impropriamente presentato domanda all’INPS di tale possibilità, così da consentire la regolare definizione del procedimento.

Nel caso di doppia presentazione, la domanda inoltrata all’INPS è acquisita nello stato di "sospesa" sulla base dei riscontri nell’archivio del Ministero dell’Interno. Alla definizione del procedimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda deve essere definita modificando la tipologia da "extracomunitario con permesso di soggiorno" a "extracomunitario senza permesso di soggiorno" e inserendo la data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In analogia con quanto disposto dal Ministero dell’Interno, se il datore di lavoro ha versato regolarmente il contributo forfetario entro il 30 settembre, la domanda di emersione all’INPS può essere presentata entro il 31 dicembre 2009.

Presupposti per l’accoglimento e cause di esclusione

Il documento ribadisce che l’accoglimento dell’istanza di emersione è subordinato al pagamento della quota forfetaria di 500 euro. Se dagli accertamenti non risulta tale versamento, la domanda deve essere trasformata in una normale comunicazione obbligatoria di lavoro domestico, con applicazione della normativa vigente per l’assunzione e di tutte le sanzioni previste.

Non possono essere accettate domande di emersione, con conseguente decadenza dal beneficio, nei seguenti casi:

  • data di inizio del rapporto di lavoro successiva al 1° aprile 2009, perché le disposizioni dell’art. 1-ter si applicano solo ai datori di lavoro che al 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori domestici;
  • data di cessazione coincidente o precedente alla data di presentazione della domanda, poiché la norma richiede che i datori di lavoro continuino a occupare il lavoratore alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Sintesi operativa finale

Il documento definisce quindi le regole applicative per la gestione delle emersioni dei lavoratori extracomunitari, distinguendo i casi di subentro, rinuncia, forza maggiore, mancato perfezionamento, versamento della quota forfetaria e presentazione errata della domanda. Vengono inoltre chiariti gli effetti sui rapporti di lavoro, sui contributi dovuti e sulle sanzioni, con richiamo ai ruoli dello Sportello Unico per l’Immigrazione, dell’INPS, della Direzione Centrale Entrate e della DCSIT.

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