Sentenza n. 929/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1872/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 3.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione il 9 giugno 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica del docente, con attribuzione di un bonus di 500 euro per ciascuna delle annualità 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia dell'amministrazione, chiedendo anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese e senza fornire prova dell'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato e che, dopo la notifica del titolo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Non risultando provata l'attivazione della Carta elettronica del docente per l'importo e le annualità riconosciute, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare la Carta in favore della ricorrente entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in 800 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di azionare l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione può essere proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico attribuito alla ricorrente e oggetto dell'ordine di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un titolo giudiziale che impone l'attribuzione di un beneficio amministrativo ed economico, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione; la mancata prova dell'adempimento giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- Nel dare esecuzione al giudicato avente contenuto pecuniario, il commissario ad acta deve porre in essere anche gli atti contabili e finanziari necessari, compreso il reperimento delle somme; l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
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