L.R. Sardegna 28/2025
Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce ARAN Sardegna quale soggetto di rappresentanza negoziale per Regione, enti regionali ed enti locali, definendone compiti, composizione e finanziamento, e modifica la disciplina del personale regionale per estendere il Comparto unico agli enti locali. Prevede regole transitorie fino al primo contratto regionale e l’entrata in vigore dalla pubblicazione sul BURAS.
Attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva Regione-Sardegna enti locali e istituzione di ARAN Sardegna
Attuazione del Comparto unico e istituzione di ARAN Sardegna
La legge disciplina l’attuazione della contrattazione collettiva tra Regione Sardegna ed enti locali, nel quadro dello Statuto speciale e della legge regionale n. 9 del 2006. L’obiettivo è costruire un Comparto unico di contrattazione collettiva per il personale della Regione, degli enti del sistema Regione e degli enti locali, affidando la rappresentanza negoziale a una nuova Agenzia pubblica.
Finalità e ambito della disciplina
La legge interviene nell’esercizio della competenza legislativa regionale in materia di attuazione della contrattazione collettiva Regione-enti locali. La disciplina si applica in Sardegna e riguarda i rapporti di lavoro del personale regionale e degli enti locali, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordinamento civile e delle norme sull’ordinamento degli enti locali.
Istituzione, natura e funzioni dell’ARAN Sardegna
È istituita l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), che sostituisce il precedente Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda.
L’Agenzia:
- ha personalità giuridica di diritto pubblico;
- è sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Regione;
- si avvale di personale dell’Amministrazione regionale sulla base di un’intesa con l’Assessore competente in materia di personale;
- può avvalersi anche di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in comando o fuori ruolo.
L’ARAN Sardegna assume la titolarità della contrattazione di primo livello per Regione, enti regionali ed enti locali sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
Tra le competenze rientrano, in particolare:
- accertamento della rappresentatività sindacale;
- conduzione delle trattative e della negoziazione dei contratti collettivi;
- quantificazione degli oneri della contrattazione;
- informazione sullo stato delle trattative e acquisizione dei pareri sulle ipotesi contrattuali;
- trasmissione delle ipotesi alla Corte dei conti per la certificazione dei costi;
- sottoscrizione definitiva dei contratti dopo certificazione positiva;
- interpretazione autentica dei contratti;
- assistenza alla contrattazione integrativa con pareri e orientamenti applicativi;
- studio, monitoraggio e documentazione sull’applicazione dei contratti e sull’andamento delle retribuzioni.
Struttura del Comitato direttivo e regole di composizione
L’ARAN esercita le funzioni negoziali attraverso un Comitato direttivo di nove componenti.
La composizione distingue due ambiti:
- tre componenti nominati dal Presidente della Regione per la disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto Regione e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- sei componenti designati, rispettivamente, da CAL Sardegna, ANCI Sardegna, ASEL, AICCRE, ALI e UNCEM.
Il Comitato in tale composizione tratta esclusivamente la disciplina contrattuale del Comparto unico Regione-enti locali.
I componenti:
- devono essere esperti di riconosciuta competenza in relazioni sindacali e gestione del personale;
- possono essere esterni alla pubblica amministrazione;
- non devono aver ricoperto, nei tre anni precedenti, incarichi elettivi, cariche politiche o sindacali o rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con tali organizzazioni;
- non devono essere dipendenti, in servizio o in quiescenza, del Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna.
La durata dell’incarico è di quattro anni, con possibilità di riconferma. Le ulteriori modalità di funzionamento e i compensi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Regole sulla contrattazione e sugli indirizzi
La Regione e gli enti sono rappresentati dall’ARAN Sardegna nella negoziazione dei contratti collettivi regionali.
Gli indirizzi negoziali sono fissati dalla Giunta regionale; per le materie relative al contratto unico Regione-enti locali è richiesto il parere obbligatorio del CAL Sardegna. Lo schema degli indirizzi è predisposto dall’Assessore competente in materia di personale tenendo conto del parere del Consiglio delle autonomie locali. La deliberazione di Giunta che approva gli indirizzi deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno 15 giorni prima dell’invio all’Agenzia.
Disciplina del personale e organizzazione degli enti locali
La legge estende e coordina la disciplina del personale degli enti locali nel quadro del Comparto unico, richiamando il rispetto delle competenze statali e dell’ordinamento degli enti locali.
Gli enti locali conservano potestà statutaria e regolamentare sull’organizzazione interna e sullo svolgimento delle funzioni. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
- dotazioni organiche;
- modalità di assunzione;
- requisiti di accesso;
- procedure concorsuali; nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale.
La mobilità interna al Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna è demandata a criteri deliberati dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, in conformità al decreto legislativo n. 165 del 2001. Per la mobilità tra enti del Comparto unico sono possibili anche intese tra gli enti interessati.
È inoltre previsto che la Regione e gli enti locali utilizzino, nel sistema territoriale locale, strumenti e regole coerenti con la nuova disciplina del Comparto unico.
Risorse per la contrattazione e oneri degli enti locali
La legge chiarisce che gli oneri derivanti dai contratti collettivi del Comparto unico applicati negli enti locali restano a carico di ciascun ente locale per la parte corrispondente ai trattamenti e ai miglioramenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali delle funzioni locali.
Regime transitorio fino al primo contratto regionale
Fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale:
- agli enti locali continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale delle funzioni locali;
- il contratto regionale per dirigenti e personale non dirigente deve prevedere clausole per la graduale armonizzazione normativa ed economica del personale regionale e locale.
I procedimenti disciplinari già avviati alla data di entrata in vigore di un nuovo contratto si concludono secondo le regole vigenti all’inizio del procedimento; se le nuove sanzioni sono più favorevoli, si applicano quelle nuove alle infrazioni accertate ai sensi della disciplina transitoria.
Norme di coordinamento e disciplina provvisoria
Dal giorno di entrata in vigore della legge ogni riferimento al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda si intende riferito all’ARAN Sardegna.
Nei pertinenti articoli della legge regionale n. 31 del 1998, i riferimenti al “Comitato” sono sostituiti con quelli all’“Agenzia”. La Giunta regionale è inoltre chiamata ad acquisire eventuali intese in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza unificata per armonizzare l’ordinamento in materia di organizzazione degli uffici e personale degli enti locali della Sardegna.
Per gli enti locali, fino all’emanazione della disciplina contrattuale specifica e per le parti non diversamente regolate dalla legge regionale, continua ad applicarsi il decreto legislativo n. 165 del 2001; per le parti non espressamente derogate dalla legge regionale continua ad applicarsi anche il decreto legislativo n. 267 del 2000.
Regime transitorio dell’ARAN Sardegna
Con l’entrata in vigore della legge il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda è soppresso e i suoi componenti assumono senza soluzione di continuità la carica nel nuovo Comitato direttivo di ARAN Sardegna, che viene integrato con i sei componenti designati dagli enti associativi previsti dalla legge.
L’Agenzia continua ad avvalersi del personale regionale secondo le modalità dell’intesa già vigente per il precedente Comitato. La Giunta può disciplinare ulteriori modalità organizzative e, se necessario, estendere l’intesa a professionalità con comprovata esperienza, anche dirigenziali, in comando o fuori ruolo.
L’ARAN Sardegna ammette alla contrattazione le organizzazioni sindacali che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 43 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Aspetti finanziari
La legge autorizza oneri specifici per:
- funzionamento dell’ARAN Sardegna: 257.500 euro per il 2025 e 365.000 euro annui dal 2026;
- applicazione del Capo II: 12.000.000 euro per il 2025 e 30.000.000 euro annui dal 2026.
Per il funzionamento dell’Agenzia e per l’attuazione della riforma si prevede copertura mediante risorse già stanziate, riduzioni di altri capitoli del bilancio regionale e, dal 2028, mediante quota parte delle entrate disponibili previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
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