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Legge

L.R. Sardegna 30/2025

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2022 in materia di requisiti degli interpreti LIS e LIST

Normativa regionaleL.R. Sardegna 30/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale sarda integra la l.r. n. 20/2022 sulla promozione di LIS e LIST, precisando che le attività di interpretariato devono essere svolte da professionisti in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, richiamando la disciplina statale e i decreti ministeriali del 2022 e 2024. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale.

Requisiti dei professionisti interpreti LIS e LIST

Requisiti degli interpreti LIS e LIST

La legge regionale della Sardegna 3 novembre 2025, n. 30 interviene sulla disciplina regionale già dettata dalla legge regionale 4 novembre 2022, n. 20, in materia di promozione della lingua dei segni italiana (LIS), della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e degli altri mezzi per l’abbattimento delle barriere della comunicazione. L’obiettivo è precisare i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle attività di interpretariato LIS e LIST nell’ambito delle prestazioni previste dalla normativa regionale.

Ambito di applicazione e requisiti professionali

La modifica riguarda tutte le attività di interpretariato LIS e LIST svolte ai sensi della legge regionale n. 20 del 2022 nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. La disposizione rafforza il rinvio alla normativa statale vigente e stabilisce che tali attività devono essere affidate a professionisti in possesso dei titoli richiesti dalla disciplina applicabile, con riferimento specifico a:

  • articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modifiche e integrazioni;
  • decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, 10 gennaio 2022;
  • decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, 10 dicembre 2024, che modifica il precedente decreto del 2022.

In sostanza, la legge regionale non introduce un autonomo albo o un titolo regionale, ma chiarisce che per l’erogazione dei servizi di interpretariato LIS e LIST occorre fare riferimento ai titoli previsti dalla normativa statale aggiornata.

Effetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione delle modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza e attualità

La disciplina si applica dalla pubblicazione della legge e opera come integrazione della legge regionale n. 20 del 2022. Non sono previsti regimi transitori o limiti temporali di applicazione ulteriori.

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