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Legge

L.R. Sardegna 26/2025

Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019

Normativa regionaleL.R. Sardegna 26/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sarda disciplina tempi, modalità organizzative e gratuità del percorso di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della sentenza Corte cost. n. 242/2019 e nel rispetto della l. n. 219/2017. Prevede commissione multidisciplinare, termini stringenti per la verifica dei requisiti e copertura finanziaria dal 2025; opera solo finché non intervenga la disciplina statale, con applicazione compatibile.

Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito in Sardegna

Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito

La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, l’organizzazione del percorso sanitario collegato al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e nel quadro della legge n. 219 del 2017 su consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Il testo definisce requisiti, passaggi procedurali, tempi, modalità di supporto sanitario e regime finanziario.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione interviene, nell’ambito delle proprie competenze, per garantire l’assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito. La disciplina regionale non introduce requisiti autonomi, ma rinvia ai criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale e alla normativa sul consenso informato, con applicazione limitata al territorio regionale.

Requisiti di accesso e verifica

Possono accedere alle prestazioni le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nel rispetto degli articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017. La verifica di tali requisiti è demandata al procedimento regolato dalla legge e alla Commissione multidisciplinare permanente.

Commissione multidisciplinare permanente

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore, le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente composta da:

  • un medico palliativista;
  • un medico neurologo;
  • un medico psichiatra;
  • un medico anestesista;
  • un infermiere;
  • uno psicologo.

I componenti sono scelti su base volontaria tra il personale dell’azienda sanitaria; se non disponibile personale interno, possono essere individuati tra dipendenti di altre aziende o enti del servizio sanitario regionale. La Commissione può essere integrata, caso per caso, da uno specialista della patologia dell’interessato. Le aziende sanitarie assicurano una specifica formazione in cure palliative. La partecipazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese nei limiti previsti per il personale dipendente.

Procedura di verifica dei requisiti

L’interessato presenta istanza all’azienda sanitaria territorialmente competente, corredata dalla documentazione sanitaria necessaria. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni; il termine può essere sospeso una sola volta, per non più di 5 giorni, per ulteriori accertamenti.

Entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’azienda convoca la Commissione. Questa deve assicurare un’interlocuzione personale e diretta con il richiedente e verificare preliminarmente che abbia ricevuto informazioni chiare e adeguate sulle cure palliative, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, nonché sul diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale.

Se il richiedente rifiuta le cure palliative e ogni altra soluzione praticabile ai sensi della legge n. 219 del 2017, e conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei requisiti, esamina la documentazione, effettua gli accertamenti necessari anche con il supporto delle strutture del SSR e, se indicato, sente il medico di fiducia. La volontà deve essere libera e consapevole ed è acquisita secondo le forme della legge n. 219 del 2017.

Parere del comitato etico e conclusione del procedimento

La Commissione deve svolgere gli adempimenti entro 10 giorni dalla convocazione e, nello stesso termine, trasmettere l’esito degli accertamenti e le modalità di attuazione al comitato etico territorialmente competente. Il comitato ha 10 giorni per rendere il parere.

Entro 3 giorni dall’acquisizione del parere, la Commissione redige la relazione finale. Entro i successivi 2 giorni, l’azienda comunica all’interessato l’esito del procedimento e, in caso positivo, le modalità di erogazione del trattamento.

Richiesta di erogazione, autosomministrazione e revoca della volontà

Dopo esito positivo della verifica, l’interessato può chiedere l’erogazione del trattamento entro 7 giorni dalla comunicazione aziendale, con le forme previste dalla legge n. 219 del 2017. La procedura di autosomministrazione deve avvenire entro 7 giorni dalla richiesta di erogazione.

Se l’esito è negativo, è ammessa una nuova istanza solo in caso di mutamento delle condizioni del soggetto. La persona autorizzata può in ogni momento sospendere o annullare l’erogazione del trattamento, con acquisizione della volontà secondo le forme della legge n. 219 del 2017.

Modalità di attuazione e supporto sanitario

Le aziende sanitarie regionali forniscono supporto tecnico e farmacologico e assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. L’assistenza può avvenire in struttura ospedaliera, in hospice o, se richiesto, al domicilio dell’interessato. Il personale sanitario opera su base volontaria e l’attività è considerata istituzionale e svolta in orario di lavoro.

Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni e i trattamenti previsti nel percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti.

Profili finanziari

Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo sulle modalità di supporto sono quantificati in 6.000 euro annui dal 2025. La copertura è assicurata:

  • per il triennio 2025-2027, mediante riduzione di corrispondente importo dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale di stabilità 2019;
  • dal 2028, mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il bilancio di previsione 2025-2027 è conseguentemente variato in aumento e in diminuzione per 6.000 euro annui. Per le restanti disposizioni si fa fronte con le risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri.

Clausola di cedevolezza

La legge prevede che, dall’entrata in vigore della disciplina statale in materia, le sue disposizioni si applichino solo se compatibili. Il provvedimento è quindi destinato a cedere il passo a una normativa statale sopravvenuta.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, quindi dal 25 settembre 2025.

Testo integrale

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