Risposta n. 114 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOperazioni poste in essere da soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia nell'ambito dell'utilizzo di depositi IVA (art. 50‑bis D.L. n. 331/1993)
Il quesito
Modalità di fatturazione e dichiarazione per: 1) vendita della merce a soggetto italiano all'interno del deposito; 2) estrazione dal deposito di beni di origine italiana per utilizzo sul territorio nazionale e uso del plafond; 3) regolarizzazione di piccole differenze quantitative rilevate in fase di introduzione dei beni in deposito
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone che: 1) la fattura sia emessa dalla società maltese (con partita IVA estera), indicando la presenza del bene in deposito e i riferimenti del rappresentante fiscale, emessa in formato analogico; il cessionario italiano integri in reverse charge e registri l'operazione; il rappresentante non registri né includa la fattura nelle proprie dichiarazioni italiane; 2) l'estrazione con utilizzo del plafond sia eseguita previa dichiarazione d'intento telematica (con indicazione del gestore del deposito) e con emissione di autofattura contenente il protocollo della ricevuta telematica; anche qui l'autofattura potrebbe essere analogica; 3) le piccole differenze quantitative siano regolarizzate dal cessionario tramite propria nota di variazione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972, emessa dal rappresentante fiscale in formato analogico
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che: per le cessioni di beni nel deposito l'obbligo di integrazione, registrazione e assolvimento dell'IVA è del cessionario italiano ai sensi dell'art. 17, comma 2; il documento emesso dal rappresentante non sostituisce la fattura del fornitore estero, che resta il documento rilevante; la fattura del non residente può essere emessa in forma analogica e l'acquirente può integrare elettronicamente via SdI (TD19) o trasmettere i dati come previsto; quanto all'estrazione l'imposta è dovuta da chi estrae, ma gli esportatori abituali possono utilizzare il plafond previa dichiarazione d'intento telematica al fine di estrarre senza pagamento; le autofatture possono essere analogiche o elettroniche extra SdI; sulle differenze quantitative la rettifica spetta primariamente al cedente, ma se questi non regolarizza il cessionario deve provvedere entro i termini e seguire la procedura prevista dall'art. 6, c. 8, d.lgs. 471/1997 per evitare sanzioni
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