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Interpello

Risposta n. 114 del 20/01/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Operazioni poste in essere da soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia nell'ambito dell'utilizzo di depositi IVA (art. 50‑bis D.L. n. 331/1993)

Il quesito

Modalità di fatturazione e dichiarazione per: 1) vendita della merce a soggetto italiano all'interno del deposito; 2) estrazione dal deposito di beni di origine italiana per utilizzo sul territorio nazionale e uso del plafond; 3) regolarizzazione di piccole differenze quantitative rilevate in fase di introduzione dei beni in deposito

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante propone che: 1) la fattura sia emessa dalla società maltese (con partita IVA estera), indicando la presenza del bene in deposito e i riferimenti del rappresentante fiscale, emessa in formato analogico; il cessionario italiano integri in reverse charge e registri l'operazione; il rappresentante non registri né includa la fattura nelle proprie dichiarazioni italiane; 2) l'estrazione con utilizzo del plafond sia eseguita previa dichiarazione d'intento telematica (con indicazione del gestore del deposito) e con emissione di autofattura contenente il protocollo della ricevuta telematica; anche qui l'autofattura potrebbe essere analogica; 3) le piccole differenze quantitative siano regolarizzate dal cessionario tramite propria nota di variazione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972, emessa dal rappresentante fiscale in formato analogico

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che: per le cessioni di beni nel deposito l'obbligo di integrazione, registrazione e assolvimento dell'IVA è del cessionario italiano ai sensi dell'art. 17, comma 2; il documento emesso dal rappresentante non sostituisce la fattura del fornitore estero, che resta il documento rilevante; la fattura del non residente può essere emessa in forma analogica e l'acquirente può integrare elettronicamente via SdI (TD19) o trasmettere i dati come previsto; quanto all'estrazione l'imposta è dovuta da chi estrae, ma gli esportatori abituali possono utilizzare il plafond previa dichiarazione d'intento telematica al fine di estrarre senza pagamento; le autofatture possono essere analogiche o elettroniche extra SdI; sulle differenze quantitative la rettifica spetta primariamente al cedente, ma se questi non regolarizza il cessionario deve provvedere entro i termini e seguire la procedura prevista dall'art. 6, c. 8, d.lgs. 471/1997 per evitare sanzioni

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