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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16111/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., deducendo che il giudice, nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 2 anni, avrebbe motivato solo "apparente"mente: secondo il ricorrente il Giudice avrebbe preso come riferimento una pena base prossima al massimo (anni 3) e si sarebbe limitato a definire "congrua" la determinazione senza esporre le ragioni che giustificano la misura, richiedendo quindi una motivazione più compiuta.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la modifica normativa secondo cui, nelle applicazioni della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non è nella disponibilità delle parti e la clausola che le determini va ritenuta non apposta. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha escluso l'automatismo della revoca della patente per gli omicidi stradali non aggravati, consentendo al giudice di valutare l'opportunità della sospensione. È stato poi ricordato il principio consolidato secondo cui il giudice che sceglie la sospensione della patente (in luogo della revoca) non è tenuto a fornire una spiegazione puntuale e minuziosa, essendo sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta; nel caso concreto il giudice aveva valutato e valorizzato la offensività della condotta e il grado di colpa con riferimento alla pluralità di violazioni del codice della strada. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589 bis c.p. (omicidio stradale)

    Norma di riferimento per il reato contestato; la Corte ha confermato la valutazione della gravità della condotta e del grado di colpa ai fini della congruità della sanzione accessoria.

  • art. 444 c.p.p.

    Regime dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la Corte ha richiamato la modifica normativa del 2022 e il principio che la clausola che determini contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie non può considerarsi operante, essendo tali sanzioni sottratte alla disponibilità delle parti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 1501 (richiamato nel testo)

    Citato come intervento modificativo dell'art. 444 c.p.p.; secondo la Corte determina l'impossibilità per le parti di vincolare il giudice sulle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 222 d.lgs. n.285/1992 (Codice della strada)

    Norme sulla revoca/sospensione della patente: la Corte ha richiamato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo della revoca nei casi non aggravati, consentendo la valutazione giudiziale per l'alternativa della sospensione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 17/04/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo della revoca della patente nei casi non aggravati, imponendo che il giudice compia una valutazione individualizzata e motivata (anche se la motivazione può essere sintetica richiamando le circostanze del fatto).

  • Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021 (Cassazione)

    Giurisprudenza secondo cui, nei reati di omicidio/lesioni stradali non aggravati, il giudice che applica la sospensione in luogo della revoca non è tenuto a fornire una motivazione puntuale: è sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto o alla gravità della condotta.

  • Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023 (Cassazione)

    Richiamata in relazione alla modifica dell'art. 444 c.p.p. e alla non disponibilità da parte delle parti delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 218 co. 2 c.d.s.

    Parametro richiamato per la valutazione comparativa delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che il richiamo alle circostanze e alla gravità della condotta sia adeguato per definire la congruità della sanzione.

  • art. 222 co. 2 bis c.d.s.

    Richiamato in relazione alla diminuzione della misura in concreto applicata dal giudice (riduzione di un terzo) in ragione delle circostanze valutate.

  • art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.

    Motivi di impugnazione prospettati (vizio di motivazione e motivazione apparente): la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la giustificazione fornita dal giudice, anche se sintetica, era adeguata e conforme ai principi consolidati.

  • art. 590 bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime)

    Richiamato in parallelo alla normativa sull'omicio/lesioni stradali per il criterio di valutazione delle sanzioni accessorie e delle aggravanti; rilevante per l'interpretazione giurisprudenziale sul trattamento della revoca/sospensione.

Massime di principio

  • Nelle applicazioni della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. le sanzioni amministrative accessorie (es. revoca o sospensione della patente) non rientrano nella disponibilità delle parti: il giudice è chiamato a valutarle e motivarne l'applicazione.
  • Per gli omicidi/lesioni stradali non aggravati la Corte Costituzionale ha escluso l'automatismo della revoca: il giudice può applicare la sospensione purché motivi, anche sinteticamente, richiamando le circostanze del fatto e la gravità della condotta.
  • Il giudice non è obbligato a fornire una motivazione analitica e punto per punto quando opta per la sospensione della patente in luogo della revoca; può essere sufficiente un richiamo alle circostanze e alla valutazione della colpa e dell'offensività della condotta.
  • Un'impugnazione basata su vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.) richiede di dimostrare che la motivazione è manifestamente insufficiente o contraddittoria: contestazioni meramente formali o generiche sono destinate a essere rigettate se la sentenza mostra una valutazione della gravità e delle circostanze.
  • Se il giudice applica una misura accessoria apparentemente prossima al massimo, il ricorrente deve evidenziare in concreto perché quella misura è sproporzionata rispetto alle circostanze individuali del caso; non è sufficiente la sola affermazione della mancanza di spiegazioni.
  • In casi simili, chi difende l'imputato dovrebbe focalizzarsi nel primo grado nel far emergere elementi concreti di attenuazione o circostanze che rendano sproporzionata la sanzione accessoria, poiché le valutazioni generali sul significato della motivazione sono spesso ritenute sufficienti dalla giurisprudenza.

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