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Regolamento

R.R. Puglia 14/2023

Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione.

Normativa regionaleR.R. Puglia 14/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento pugliese del 21 dicembre 2023 che disciplina in dettaglio canili sanitari, rifugi e micro-canili, requisiti strutturali e funzionali delle strutture di ricovero, criteri per gli appalti comunali, contributo dovuto dal proprietario in caso di rinuncia all’animale e norme per la protezione dei gatti. Vigente dal 21/12/2023, senza indicazioni di limiti temporali specifici.

Regolamento attuativo su randagismo, anagrafe canina e protezione animali d’affezione

Regolamento attuativo su randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione

Il regolamento, emanato dalla Regione Puglia, dà attuazione alla legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 in materia di controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali d’affezione. Definisce in modo puntuale le caratteristiche delle strutture di ricovero e alcuni profili operativi collegati alla gestione dei cani e alla protezione dei gatti.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento disciplina nel dettaglio le modalità per garantire il benessere degli animali d’affezione e prevenire il randagismo. In particolare regola:

  • i requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari delle strutture di ricovero;
  • il modello di gara d’appalto per le stazioni appaltanti;
  • la misura del contributo dovuto al Comune in caso di rinuncia all’animale;
  • le norme in materia di protezione dei gatti.

Definizioni delle strutture di ricovero

Ai fini del regolamento si distinguono diverse tipologie di strutture:

  • canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata nel SINAC, destinata alla custodia temporanea e al controllo dei cani vaganti;
  • canile rifugio: struttura pubblica o privata convenzionata, registrata nel SINAC, che ospita i cani già identificati e superato il periodo di osservazione, non restituiti o non adottati nel canile sanitario, nonché i cani di proprietà restituiti; la finalità prioritaria è l’adozione;
  • micro-canile: struttura pubblica che ospita un numero limitato di cani, fino a 60, con requisiti strutturali derogatori rispetto ai canili rifugio;
  • altre strutture destinate alla custodia di cani: pensioni e strutture per ricovero, commercio, addestramento e allevamento.

Requisiti strutturali dei canili sanitari

I canili sanitari devono essere progettati e attrezzati nel rispetto delle norme igieniche per i concentramenti di animali e per consentire gli adempimenti sanitari previsti dalla legge regionale.

Sono previsti limiti di capienza massima per struttura:

  • fino a 20 cani nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • fino a 40 cani nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Deve inoltre essere previsto un reparto per i cuccioli con almeno 3 box singoli riscaldati.

Per nuove costruzioni e ristrutturazioni sono richiesti, tra l’altro:

  • materiali non nocivi per gli animali;
  • box lavabili, disinfettabili e progettati per evitare lesioni;
  • pedana isolante, contenitori per acqua e cibo, superfici minime differenziate e, per una quota dei box, doppio ingresso e separazione tra parte chiusa e scoperta;
  • un solo animale per box, oppure una femmina con cucciolata.

Sono inoltre richiesti approvvigionamento idrico e smaltimento reflui a norma, un reparto separato per animali sottoposti a polizia veterinaria/quarantena/isolamento, un ambulatorio veterinario con sala chirurgica, locali per alimenti e detergenti, spogliatoi e servizi, locale amministrativo, recinzione adeguata con accesso autonomo e un’area comune per sgambamento almeno pari al 15% della superficie complessiva e comunque non inferiore a 50 mq.

Requisiti funzionali e gestione dei canili sanitari

La gestione deve garantire:

  • almeno un operatore fino a 40 animali ospitati;
  • l’esposizione, presso ogni box o recinto, dell’elenco dei microchip dei cani ospitati;
  • una convenzione con una struttura veterinaria privata per le cure necessarie;
  • pulizie giornaliere e periodiche disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
  • schede cliniche aggiornate per ogni cane;
  • registro dei decessi con certificato di morte firmato dal veterinario ASL;
  • un’area per i congelatori destinati alla conservazione delle carcasse fino al ritiro da parte della ditta autorizzata.

Regime speciale per i cuccioli

Per consentire il completamento dell’iter sanitario previsto dalla legge regionale, i cuccioli possono permanere nel canile sanitario oltre il termine ordinario di 60 giorni, fermo restando che resta sempre possibile l’affidamento o l’adozione.

Decorrenza e attualità

Il regolamento è vigente dal 21 dicembre 2023 e non contiene, nel testo fornito, un termine finale di applicazione. Non emergono, per il contenuto trasmesso, profili di obsolescenza o limiti temporali già spirati.

Testo integrale

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