R.R. Puglia 14/2023
Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento pugliese del 21 dicembre 2023 che disciplina in dettaglio canili sanitari, rifugi e micro-canili, requisiti strutturali e funzionali delle strutture di ricovero, criteri per gli appalti comunali, contributo dovuto dal proprietario in caso di rinuncia all’animale e norme per la protezione dei gatti. Vigente dal 21/12/2023, senza indicazioni di limiti temporali specifici.
Regolamento attuativo su randagismo, anagrafe canina e protezione animali d’affezione
Regolamento attuativo su randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione
Il regolamento, emanato dalla Regione Puglia, dà attuazione alla legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 in materia di controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali d’affezione. Definisce in modo puntuale le caratteristiche delle strutture di ricovero e alcuni profili operativi collegati alla gestione dei cani e alla protezione dei gatti.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento disciplina nel dettaglio le modalità per garantire il benessere degli animali d’affezione e prevenire il randagismo. In particolare regola:
- i requisiti strutturali, funzionali e igienico-sanitari delle strutture di ricovero;
- il modello di gara d’appalto per le stazioni appaltanti;
- la misura del contributo dovuto al Comune in caso di rinuncia all’animale;
- le norme in materia di protezione dei gatti.
Definizioni delle strutture di ricovero
Ai fini del regolamento si distinguono diverse tipologie di strutture:
- canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata nel SINAC, destinata alla custodia temporanea e al controllo dei cani vaganti;
- canile rifugio: struttura pubblica o privata convenzionata, registrata nel SINAC, che ospita i cani già identificati e superato il periodo di osservazione, non restituiti o non adottati nel canile sanitario, nonché i cani di proprietà restituiti; la finalità prioritaria è l’adozione;
- micro-canile: struttura pubblica che ospita un numero limitato di cani, fino a 60, con requisiti strutturali derogatori rispetto ai canili rifugio;
- altre strutture destinate alla custodia di cani: pensioni e strutture per ricovero, commercio, addestramento e allevamento.
Requisiti strutturali dei canili sanitari
I canili sanitari devono essere progettati e attrezzati nel rispetto delle norme igieniche per i concentramenti di animali e per consentire gli adempimenti sanitari previsti dalla legge regionale.
Sono previsti limiti di capienza massima per struttura:
- fino a 20 cani nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- fino a 40 cani nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Deve inoltre essere previsto un reparto per i cuccioli con almeno 3 box singoli riscaldati.
Per nuove costruzioni e ristrutturazioni sono richiesti, tra l’altro:
- materiali non nocivi per gli animali;
- box lavabili, disinfettabili e progettati per evitare lesioni;
- pedana isolante, contenitori per acqua e cibo, superfici minime differenziate e, per una quota dei box, doppio ingresso e separazione tra parte chiusa e scoperta;
- un solo animale per box, oppure una femmina con cucciolata.
Sono inoltre richiesti approvvigionamento idrico e smaltimento reflui a norma, un reparto separato per animali sottoposti a polizia veterinaria/quarantena/isolamento, un ambulatorio veterinario con sala chirurgica, locali per alimenti e detergenti, spogliatoi e servizi, locale amministrativo, recinzione adeguata con accesso autonomo e un’area comune per sgambamento almeno pari al 15% della superficie complessiva e comunque non inferiore a 50 mq.
Requisiti funzionali e gestione dei canili sanitari
La gestione deve garantire:
- almeno un operatore fino a 40 animali ospitati;
- l’esposizione, presso ogni box o recinto, dell’elenco dei microchip dei cani ospitati;
- una convenzione con una struttura veterinaria privata per le cure necessarie;
- pulizie giornaliere e periodiche disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
- schede cliniche aggiornate per ogni cane;
- registro dei decessi con certificato di morte firmato dal veterinario ASL;
- un’area per i congelatori destinati alla conservazione delle carcasse fino al ritiro da parte della ditta autorizzata.
Regime speciale per i cuccioli
Per consentire il completamento dell’iter sanitario previsto dalla legge regionale, i cuccioli possono permanere nel canile sanitario oltre il termine ordinario di 60 giorni, fermo restando che resta sempre possibile l’affidamento o l’adozione.
Decorrenza e attualità
Il regolamento è vigente dal 21 dicembre 2023 e non contiene, nel testo fornito, un termine finale di applicazione. Non emergono, per il contenuto trasmesso, profili di obsolescenza o limiti temporali già spirati.
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