Cassazione Civile, Sentenza n. 22849/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti (Cassa) impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riliquidato le pensioni dei resistenti rivalutando i redditi a partire dall'anno 1980 (indice medio annuo ISTAT 1980 = 21,1%) anziché dal 1981 (indice 1981 = 18,7%) come fatto dalla Cassa. La Cassa ha proposto quattro motivi: (1) illegittima applicazione dell'art.27, co.4 l. n.576/80 con conseguente decorrenza della rivalutazione dal 1980; (2) illegittimità della riliquidazione senza che fossero versati i maggiori contributi derivanti dalla rivalutazione dal 1980; (3) illegittimità della computazione di annualità coperte da contribuzione parziale nonostante il Regolamento Cassa 2005 prevedrebbe l'azzeramento di tali annualità; (4) erronea esclusione del diritto della Cassa a ottenere differenze contributive da parte dell'appellato Trioni, nonostante redditi prodotti dopo il pensionamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) respinto il primo motivo, confermando il principio secondo cui, ai fini della rivalutazione dei redditi per il calcolo delle pensioni di vecchiaia disciplinate dalla legge n.576/80, la rivalutazione decorre dall'anno di entrata in vigore della legge (1980) e pertanto l'indice ISTAT 1980 è quello corretto; (ii) accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la rivalutazione incide sull'obbligo contributivo e che, se in concreto i contributi versati sono stati parametrati a un coefficiente di rivalutazione inferiore (quindi versati contributi inferiori), esiste un'inadempienza parziale che incide sulla misura della pensione. Per questo motivo la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per accertamenti sulla prova liberatoria dell'inadempimento e per la ricalcolazione della prestazione in conformità al principio enunciato; (iii) dichiarato inammissibile o infondato il terzo motivo (Regolamento Cassa 2005 non può essere invocato retroattivamente come norma primaria e, in ogni caso, la giurisprudenza ha affermato che la contribuzione parziale non impedisce il computo dell'annualità ai fini dell'anzianità); (iv) dichiarato inammissibile il quarto motivo, condividendo la motivazione della Corte territoriale sulla non devonoza della rivalutazione relativamente a contributi successivi al decimo anno di pensionamento che hanno natura di contributi di solidarietà e non influenzano il quantum pensionistico. Conseguentemente, la sentenza è cassata solo in relazione all'accertamento dell'inadempimento contributivo e ai suoi effetti sulla misura della pensione, rinviando per i conseguenti accertamenti.
Norme richiamate
art.2 l. n.576/80
"per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione"
La pensione di vecchiaia si calcola sulla base della media dei migliori dieci redditi, ma rileva ai fini della misura solo il reddito su cui sono stati effettivamente versati i contributi; l'anzianità si computa anche se la contribuzione è parziale, ma il quantum è commisurato alla contribuzione effettivamente versata
art.27, co.4 l. n.576/80
Va interpretato come criterio generale per la decorrenza della prima rivalutazione dei redditi: la rivalutazione dei redditi si applica a partire dall'anno di entrata in vigore della legge (1980), assumendo l'indice ISTAT dell'anno 1980
art.16 l. n.576/80 (co.1 e co.4)
Prevede che il consiglio di amministrazione della Cassa rediga la tabella dei coefficienti di rivalutazione e stabilisce che il contributo soggettivo minimo e altri parametri variano periodicamente in relazione all'indice ISTAT; la rivalutazione incide quindi anche sul quantum contributivo
art.10 l. n.576/80 (co.1, lett. a e co.2 lett. b)
Disciplina l'obbligo contributivo (contributo soggettivo) e mostra che la misura del contributo è direttamente influenzata dalla rivalutazione dei redditi; la differenza di coefficiente determina un differente ammontare contributivo dovuto
art.26 l. n.576/80
Stabilisce che le pensioni disciplinate dalla legge maturano dal 1° gennaio 1982, ma ciò non esclude che la rivalutazione dei redditi usati per il calcolo sia effettuata a partire dal 1980
Richiamato in tema di prescrizione contributiva; la Corte ha ritenuto che l'eventuale prescrizione del credito contributivo non legittima comunque una maggiorazione del trattamento pensionistico se i contributi prescritti non incidono sul quantum
Richiamato rispetto al sindacato possibile sul Regolamento della Cassa: i regolamenti Cassa hanno natura negoziale e il sindacato di legittimità è limitato a questioni di interpretazione contrattuale ex art.1362 ss., non a violazioni normative dirette
art.3, co.9 l. n.335/95
Citato in rapporto alla disciplina previdenziale: la Cassa aveva richiamato norme sulla contribuzione e sulla rivalutazione, ma la Corte ha deciso secondo i principi propri della legge forense n.576/80
Rilevante per la valutazione della non imputabilità dell'inadempimento: grava sul debitore l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per adempiere (errore non vincibile come causa liberatoria)
Regolamento della Cassa 16.12.2005 (approvato 2006)
Non puo' essere applicato retroattivamente per negare il computo di annualità già maturate; inoltre non può prevalere sulla norma primaria (l. n.576/80) se in contrasto
Massime di principio
- Per le pensioni forensi regolate dalla legge n.576/80 la rivalutazione dei redditi per il calcolo della pensione si applica a partire dall'anno di entrata in vigore della legge (1980) e quindi con l'indice ISTAT 1980, salvo specifiche e fondate ragioni contrarie.
- La rivalutazione dei redditi incide anche sull'obbligo contributivo: se la Cassa applica un coefficiente di rivalutazione inferiore e su tale base sono stati versati contributi inferiori, si configura un'inadempienza parziale che può ridurre il quantum della pensione.
- Gli anni con contribuzione solo parziale si computano ai fini dell'anzianità contributiva, ma il reddito preso a base per il calcolo della pensione è quello sul quale sono stati effettivamente versati i contributi.
- I regolamenti interni della Cassa non possono essere applicati retroattivamente in modo da incidere su diritti già formatisi se contrastano con la norma primaria; il loro sindacato in Cassazione è limitato alle questioni di interpretazione contrattuale.
- Il contribuente che invoca errore di buona fede circa l'obbligo contributivo (errore non vincibile) grava sulla prova liberatoria: spetta al debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere.
- La prescrizione del credito contributivo presso la Cassa non autorizza automaticamente una maggiorazione del trattamento pensionistico qualora i contributi prescritti non incidano sul quantum della pensione (es. contributi di solidarietà successivi al decimo anno di pensionamento).
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