Sentenza n. 1189/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento prefettizio interdittivo antimafia n. -OMISSIS- del 30.9.2025, notificato il 23.10.2025; - del provvedimento n. -OMISSIS- del 24.10.2025, con cui il Commissario Prefettizio del Comune di Paterno Calabro (CS) ha disposto la revoca del titolo abilitativo (pratica SUAP n. -OMISSIS-) avente ad oggetto “apertura attività di vendita al dettaglio di -OMISSIS-”; - nonché per l'annullamento di tutti gli eventuali atti preordinati, connessi e consequenziali, segnatamente gli atti del procedimento amministrativo e le risultanze istruttorie che hanno condotto all’emissione del provvedimento di interdizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia e conseguente revoca del titolo abilitativo relativo all'apertura di un'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Cosenza ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 159/2011 e il conseguente provvedimento commissariale di revoca del titolo abilitativo SUAP. Con i motivi originari ha dedotto il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che l'assunzione di un lavoratore appartenente a una famiglia ritenuta contigua alla criminalità organizzata e il significativo aumento del volume d'affari non dimostrassero alcun condizionamento mafioso; ha inoltre dedotto carenza istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell'art. 6 l. 241/1990, nonché violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea. Il ricorrente ha ricondotto l'aumento del volume d'affari alla nuova ubicazione dell'attività commerciale, in un'area a vocazione commerciale, e ha sostenuto l'estraneità del dipendente a logiche criminali. I cinque ulteriori motivi formulati nella memoria del 20 marzo 2026 sono stati dichiarati inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposti con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p.a., non mediante semplice memoria difensiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi nuovi contenuti nella memoria difensiva, rilevando che introducevano autonome doglianze e dovevano essere proposti con ricorso per motivi aggiunti. Nel merito ha respinto i motivi originari. L'informativa antimafia è stata ritenuta legittima perché fondata su un quadro indiziario complessivo, composto dall'assunzione dell'unico dipendente, fratello di un soggetto ritenuto al vertice di una cosca di 'ndrangheta; dal significativo incremento del volume d'affari successivo all'assunzione; dalla continuità dell'attività e della sede con una precedente società che aveva impiegato un altro soggetto della medesima famiglia, già sottoposto a sorveglianza speciale e gravato da precedenti per associazione mafiosa ed estorsione; nonché dagli accertamenti risultanti da precedenti procedimenti penali concernenti la famiglia e la cellula criminale di riferimento. Il Collegio ha ribadito che l'interdittiva ha natura preventiva, non richiede un accertamento penale definitivo né una prova assimilabile a quella necessaria per una condanna penale e può fondarsi su elementi sintomatici valutati secondo la prognosi del 'più probabile che non'. Gli elementi devono essere considerati unitariamente e non atomisticamente. Il quadro istruttorio è stato ritenuto ampio, solido, logicamente coerente e adeguatamente motivato, anche con riguardo all'utilizzabilità dei legami parentali quando collegati ad altri elementi riferiti all'attività economica. È stata altresì respinta l'impugnazione della revoca del titolo abilitativo, qualificata come atto a contenuto vincolato quale conseguenza dell'interdittiva antimafia. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Amministrazione costituita, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori; nulla è stato liquidato nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata nel quadro normativo dell'informativa antimafia e consente di valorizzare gli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 92 d.lgs. 159/2011
Disciplina l'informazione interdittiva antimafia, misura preventiva fondata su una valutazione prefettizia prognostica del rischio di infiltrazione, non subordinata a una condanna penale definitiva.
art. 43, comma 1, c.p.a.
I motivi nuovi che introducono autonome doglianze devono essere proposti mediante ricorso per motivi aggiunti e non con una semplice memoria difensiva.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria difensiva non può essere utilizzata per introdurre motivi nuovi autonomi, riservati ai motivi aggiunti.
art. 6 l. 241/1990
La censura di violazione della norma, riferita alla carenza istruttoria, è stata ritenuta infondata in presenza di un'istruttoria prefettizia ampia e adeguatamente motivata.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato poiché l'informativa esponeva e valutava in modo complessivo gli elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
Il richiamo ai principi dell'azione amministrativa non conduce all'annullamento quando la valutazione prefettizia risulta logicamente coerente e proporzionata alla finalità preventiva antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela della dignità e dei diritti della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'informativa interdittiva antimafia è una misura preventiva di contrasto alla criminalità organizzata e non richiede l'accertamento definitivo di una responsabilità penale o della piena appartenenza del soggetto a un'associazione mafiosa.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto da elementi sintomatici e indiziari valutati secondo la regola prognostica del "più probabile che non", purché specifici, obiettivi e complessivamente idonei a evidenziare un possibile condizionamento dell'attività d'impresa.
- I legami parentali possono concorrere a fondare l'interdittiva antimafia, ma non sono sufficienti in via automatica e isolata: devono essere collegati ad ulteriori circostanze riferite all'attività economica e al rischio concreto di influenza o agevolazione criminale.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati in una prospettiva complessiva e non atomistica; il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione prefettizia riguarda la logicità e la coerenza della prognosi rispetto ai fatti accertati.
- I motivi nuovi che introducono autonome censure devono essere proposti con ricorso per motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p.a.; la loro deduzione mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile.
- La revoca di un titolo abilitativo disposta in conseguenza di un'informativa interdittiva antimafia costituisce atto a contenuto vincolato, sicché la legittimità della misura prefettizia sorregge anche il conseguente provvedimento di revoca.
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