Sentenza del 26/07/2016 n. 4935 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Sottoscrizione esattore - Omissione - Legittimità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La cartella di pagamento è legittima anche se priva della sottoscrizione dell’esattore, purché sia emessa secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, come previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. L’omissione della firma, pertanto, non determina di per sé l’invalidità della cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la legittimità della cartella di pagamento per l’omessa sottoscrizione da parte dell’esattore. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l’assenza della firma rendesse l’atto invalido o inesistente.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella deve essere redatta secondo il modello approvato con decreto ministeriale; la norma non impone, quale requisito di validità, la sottoscrizione dell’esattore.
Cassazione, sentenze n. 8613/2011 e n. 14894/2008
La giurisprudenza conferma che la mancanza della sottoscrizione dell’esattore non comporta l’invalidità della cartella quando l’atto è conforme al modello normativamente previsto.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è invalida soltanto perché manca la firma dell’esattore, se è stata formata secondo il modello previsto dalla legge.
- Per contestare efficacemente una cartella occorre allegare specifici vizi sostanziali o formali previsti dalla normativa; la sola assenza della sottoscrizione, in questo contesto, non è sufficiente.
- La conformità dell’atto al modello ministeriale e la presenza degli elementi necessari a identificare la pretesa tributaria possono rendere superflua la sottoscrizione autografa.
- Il principio riguarda il vizio specifico dell’omessa firma e non esclude la possibilità di contestare altri difetti della cartella, come l’inesistenza della notifica, la carenza di motivazione, l’errata quantificazione o la prescrizione del credito.
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