Sentenza n. 3098/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'esecuzione della sentenza n. 4825/2024 del 26 giugno 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3.000 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4825/2024, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di 3.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi, ordinando al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: il Ministero è stato condannato al pagamento, dal giorno della comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nelle controversie aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è nominato commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra l'esistenza di impedimenti all'esecuzione di un giudicato e permane inerte, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine e può predisporre contestualmente la sostituzione mediante commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare il responsabile della struttura amministrativa competente all'esecuzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, purché siano individuati i poteri sostitutivi e il termine per esercitarli.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte vittoriosa il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza allegazione di elementi ostativi all'esecuzione, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando l'inottemperanza risulti accertata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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