L.R. Sicilia 17/2021
Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana riapre fino al 30 luglio 2021 il termine per presentare le istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime non ancora richieste nei termini previsti dalla legge regionale n. 24/2019. Interviene inoltre su disciplina dei corridoi di lancio, sui rapporti con i PUDM per le istanze già protocollate e su aspetti organizzativi e finanziari legati ad attività ambientali.
Termine per proroga concessioni demaniali marittime e modifiche connesse
Termine per la proroga delle concessioni demaniali marittime
La legge, applicabile nel territorio della Regione Siciliana, interviene in ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per consentire la presentazione tardiva di istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.
Proroga del termine per la presentazione delle istanze
I soggetti pubblici e privati che non abbiano presentato la richiesta di proroga entro il termine previsto dalla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24, possono presentarla entro il 30 luglio 2021. La disposizione opera come finestra straordinaria di recupero per le domande non ancora depositate entro il termine originario.
Modifiche alla disciplina regionale sulle concessioni demaniali marittime
Viene modificata la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15.
In particolare:
- è soppressa una parte del comma 1-quater dell’articolo 1, con eliminazione del testo precedente relativo agli obblighi del concessionario;
- dopo il comma 1-quater è inserito il comma 1-quinquies, che prevede che, per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di 1.000 metri quadrati di specchio acqueo può essere aumentato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze adottate dalla competente autorità marittima.
Coerenza con i Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM)
La legge modifica la disciplina introdotta dalla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32, stabilendo che, a causa dell’emergenza Covid-19 e per consentire la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del PUDM non è richiesta per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Interventi ambientali e trasferimento di risorse
È modificato anche l’articolo 66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ampliando i soggetti cui possono essere affidati i lavori e le attività previste:
- i comuni competenti per territorio;
- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
- in alternativa, mediante affidamento in house, la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia.
Per le finalità richiamate dalla norma, il Dipartimento regionale dell’ambiente trasferisce ai comuni che ne facciano richiesta oppure all’ARPA le risorse necessarie, restando ferma la successiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Carattere dell’atto
La legge è collegata a esigenze emergenziali e a termini puntuali già scaduti; per la sua parte principale, relativa alla riapertura del termine per le istanze di proroga, ha natura sostanzialmente esaurita. Le modifiche normative introdotte restano invece rilevanti nei limiti della disciplina regionale vigente.
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