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Legge

L.R. Sardegna 6/2019

Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS

Normativa regionaleL.R. Sardegna 6/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla disciplina del personale dell’Agenzia FoReSTAS, chiarendo che i rapporti di lavoro sono regolati dalla contrattazione collettiva nel rispetto delle norme statali inderogabili, ridenominando l’articolo sul nuovo inquadramento e modificando il lavoro a tempo determinato con la progressiva estensione del periodo annuale per i dipendenti semestrali. È immediatamente efficace dal 14 febbraio 2019.

Modifiche in materia di inquadramento e rapporto di lavoro del personale FoReSTAS

Modifiche in materia di personale dell’Agenzia FoReSTAS

La legge regionale della Sardegna interviene sulla disciplina del personale dell’Agenzia FoReSTAS e su alcune norme correlate del sistema regionale. L’obiettivo è riallineare l’inquadramento del personale e il rapporto di lavoro alle regole della contrattazione collettiva e alle norme statali inderogabili.

Disciplina dei rapporti di lavoro del personale FoReSTAS

Viene precisato che i rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell’Agenzia FoReSTAS, quale amministrazione pubblica facente parte del sistema Regione, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva secondo il titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, in applicazione dell’articolo 46, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto delle norme inderogabili del titolo III dello stesso decreto.

Omogeneizzazione del sistema Regione

La precedente disciplina sul “nuovo inquadramento contrattuale” viene sostituita con la nozione di “omogeneizzazione del sistema Regione”. La nuova formulazione rinvia, per la disciplina applicabile, alle regole sopra indicate e alle procedure del titolo VI della legge regionale n. 31 del 1998, sempre nei limiti di compatibilità con le norme inderogabili del d.lgs. n. 165 del 2001.

Rapporti di lavoro a tempo determinato

Per assicurare le funzioni istituzionali dell’Agenzia, è autorizzata la progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale. L’intervento deve rispettare i limiti assunzionali previsti dalla normativa statale e avvenire nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio nella missione 09, programma 02.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Sono abrogate alcune disposizioni precedenti, tra cui il comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016, i commi 3 e 4 dell’articolo 48-bis della medesima legge e l’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2014. Viene inoltre abrogato il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo all’ambito di applicazione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 14 febbraio 2019.

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