L.R. Sardegna 7/2019
Modifica alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica e alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di contratti pubblici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 7/2019 corregge due norme recenti: aggiorna il riferimento temporale per le assunzioni dei consorzi di bonifica, riferendolo alla data di approvazione della legge di stabilità 2019, e sopprime l’inciso “ove possibile” nella disciplina dell’elenco degli operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, il 14 febbraio 2019.
Modifiche alla disciplina su assunzioni nei consorzi di bonifica e sugli elenchi per servizi di ingegneria e architettura
Modifiche in materia di consorzi di bonifica e contratti pubblici
La legge regionale della Sardegna 11 febbraio 2019, n. 7 interviene in modo puntuale su due discipline già vigenti: le assunzioni di personale da parte dei consorzi di bonifica e la formazione dell’elenco degli operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura. Il provvedimento ha efficacia nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.
Assunzioni di personale nei consorzi di bonifica
La legge aggiorna il riferimento temporale contenuto nella disciplina transitoria sulle assunzioni dei consorzi di bonifica. In particolare, il requisito relativo ai rapporti di lavoro “in essere” non è più ancorato alla data di approvazione della legge originaria richiamata, ma alla data di approvazione della legge di stabilità 2019.
In concreto, il riferimento da considerare per l’applicazione della previsione è quello introdotto dalla legge regionale n. 48 del 2018, come modificato dalla presente legge, con la conseguenza che rilevano i rapporti di lavoro già esistenti alla data di approvazione della legge di stabilità 2019.
Elenco degli operatori economici per servizi di ingegneria e architettura
La legge interviene anche sulla disciplina dell’elenco degli operatori economici prevista dalla legge regionale n. 8 del 2018, eliminando l’inciso “ove possibile” dal comma 2 dell’articolo 23, come già modificato nel 2018.
La soppressione rende il testo più netto nell’indicare la regola applicativa relativa all’elenco per i servizi di ingegneria e architettura, senza mantenere una clausola di temperamento legata alla possibilità pratica di applicazione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. La pubblicazione è avvenuta il 14 febbraio 2019, quindi da tale data la legge è efficace.
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