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Legge

L.R. Sardegna 1/2019

Legge di semplificazione 2018

Normativa regionaleL.R. Sardegna 1/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su numerose materie regionali per semplificare procedimenti, aggiornare norme urbanistiche, ambientali, SUAPE, turismo, sanità, lavoro e organizzazione regionale. Molte disposizioni operano da date specifiche o fino ad adempimenti/termini indicati; alcune modifiche su SUAPE e sulla Fondazione spettacolo sono state colpite da illegittimità costituzionale o sono oggi superate.

Legge di semplificazione regionale 2018 della Sardegna

Legge di semplificazione 2018 della Sardegna

La legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, introduce un ampio riordino normativo per la Regione autonoma della Sardegna. Interviene su abrogazioni espresse, agriturismo e pesca, aree protette, foreste, VIA/VINCA, urbanistica, SUAPE, turismo, sanità, lavoro, organizzazione regionale e spettacolo dal vivo.

Riduzione del numero delle leggi regionali

La legge prevede l’abrogazione espressa delle disposizioni elencate nell’allegato A. Le norme abrogate continuano però ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e agli impegni di spesa già assunti. Restano fermi anche gli effetti delle abrogazioni implicite di norme regionali non comprese nell’allegato.

Agriturismo, ittiturismo e pesca

In materia di attività agricole e di accoglienza, viene chiarito che le norme su somministrazione di alimenti e bevande e sul rapporto di connessione/complementarietà non si applicano all’accoglienza straordinaria prevista dal decreto legislativo n. 142 del 2015. Sono inoltre eliminati alcuni riferimenti documentali relativi all’iscrizione all’albo regionale della multifunzionalità.

Per la pesca nelle acque interne, dal 1° gennaio 2020 la licenza di tipo A è costituita dalla ricevuta della tassa di concessione regionale, con dati anagrafici e causale, da esibire con documento di identità valido e attestazione della comunicazione di inizio attività. È demandato a decreto del Presidente della Regione, previa Giunta, il regolamento su requisiti, modalità e versamenti delle tasse per pesca professionale e sportiva.

Aree naturali protette: Parco di Gutturu Mannu e Parco di Tepilora

Per entrambi i parchi viene ridefinito l’organo di controllo, ora affidato a un revisore dei conti nominato con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, scelto tra i revisori legali e in carica tre anni.

Il direttore del parco assume una posizione centrale nella gestione amministrativa, nell’attuazione dei programmi e nell’adozione degli atti esterni. La nomina avviene tramite selezione ad evidenza pubblica, con incarico quinquennale prorogabile una sola volta e compenso non superiore a quello dei dirigenti degli enti locali. Sono fissati anche i tempi per il nulla osta sulle attività nel parco: 60 giorni, con una sola richiesta di integrazioni e possibile proroga di 30 giorni.

Le norme di salvaguardia provvisorie vietano, fino ad approvazione di piano e regolamento, varie attività di trasformazione del suolo e del paesaggio; sono però consentiti, entro i limiti richiamati, i fuochi all’aperto, l’introduzione di armi e mezzi di prelievo venatorio regolari e, previo nulla osta della Giunta, le opere funzionali a impianti per energie alternative.

Foreste e gestione forestale

La legge amplia alcune definizioni della legge forestale e modifica la disciplina dei piani forestali di proprietà. Il Piano Forestale Particolareggiato sostituisce le prescrizioni di massima e di polizia forestale e viene approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Fino alla resa esecutiva del PFP definitivo o provvisorio, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo forestale, che esprime anche un parere ai fini paesaggistici. Il Corpo forestale è inoltre chiamato ad autorizzare gli interventi nelle zone a vincolo idrogeologico e a certificare la conformità delle pratiche selvicolturali al testo unico foreste.

Valutazione ambientale, Rete Natura 2000 e digitalizzazione

Per i progetti ricadenti anche parzialmente nei siti della Rete Natura 2000, se rientranti nell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA e la valutazione di incidenza.

Le competenze in materia di aree protette e Rete Natura 2000 vengono estese anche a comuni e loro forme associative, oltre che alle province e agli enti gestori.

Sul piano digitale, per i procedimenti ambientali di competenza SIRA le comunicazioni tra enti pubblici devono avvenire tramite la piattaforma informatica SIRA, con fascicolo virtuale della pratica.

Risorse idriche e difesa del suolo

Sono introdotte nuove funzioni autorizzative per il prelievo di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi e per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei demaniali, se compatibili con i progetti di manutenzione e con i pareri degli enti competenti. Gli eventuali oneri concessori possono essere destinati ai ripristini della funzionalità idraulica.

Urbanistica ed edilizia: tolleranze, agibilità, SCIA, destinazione d’uso, parcheggi e strumenti attuativi

La legge interviene in modo esteso sulla disciplina urbanistico-edilizia regionale.

Sono ampliate le tolleranze edilizie e chiarito il regime delle varianti in corso d’opera. Per l’agibilità sono ammesse, in casi circoscritti, deroghe ad altezze minime e rapporti aero-illuminanti, purché siano garantite condizioni igienico-sanitarie equivalenti e restino fermi i parametri di sicurezza sul lavoro per i luoghi di lavoro.

La disciplina delle opere soggette a SCIA viene estesa a ulteriori interventi, tra cui alcune tettoie, manufatti amovibili di dimensioni limitate e volumetrie in aree cimiteriali; la SCIA produce effetti dalla presentazione ed è soggetta ai termini di efficacia propri del permesso di costruire.

Viene riformata la nozione di destinazione d’uso prevalente e la disciplina dei cambi di destinazione, inclusa la sanatoria del mutamento di destinazione in assenza di SCIA o comunicazione, con oneri e sanzioni predeterminati. Sono introdotte regole specifiche per i parcheggi privati e per le aree di sosta, soprattutto in connessione ai cambi verso uso turistico-ricettivo.

Sono inoltre regolati l’accertamento di conformità, gli interventi di edilizia libera, i parcheggi, il permesso di costruire convenzionato e le modalità di approvazione degli strumenti attuativi.

Pianificazione territoriale e urbanistica: conferenza di copianificazione, regolamento edilizio unico, PUC e PPR

La legge istituisce la conferenza di copianificazione come sede centrale di coordinamento tra enti per gli strumenti di pianificazione territoriale, con valutazioni vincolanti su coerenza urbanistica, paesaggistica, assetto idrogeologico, VAS e VINCA. Le sedute devono essere calendarizzate sin dalla prima riunione.

È prevista una direttiva regionale sul regolamento edilizio unico, da recepire nei regolamenti comunali entro 180 giorni dalla pubblicazione; decorso il termine, le disposizioni regionali si applicano direttamente e prevalgono su quelle comunali difformi.

La procedura di approvazione del PUC è profondamente ridisegnata con termini stringenti per avvio, redazione preliminare, deposito, osservazioni, conferenza di copianificazione, eventuale seconda conferenza, approvazione definitiva e pubblicazione sul BURAS. È previsto anche il potere sostitutivo del Presidente della Regione in caso di inerzia comunale.

Per l’adeguamento al Piano paesaggistico regionale, i comuni devono rispettare i termini fissati dal PPR, comunque non superiori a 24 mesi per il primo ambito omogeneo dalla legge di semplificazione 2018. Fino all’adeguamento sono ammessi solo gli atti espressamente salvaguardati.

Sono poi disciplinate le varianti sostanziali e non sostanziali ai PUC, il ruolo della condotta urbanistica e paesaggistica nelle forme associative dei comuni e l’abrogazione degli articoli sugli organi consultivi e sul CTRU.

Paesaggio e competenze paesaggistiche

La legge aggiorna le competenze comunali in materia paesaggistica, estendendo i casi in cui non è richiesta autorizzazione o in cui trovano applicazione disposizioni specifiche del d.P.R. n. 31/2017 e della normativa urbanistico-edilizia regionale. Sono inoltre previsti i casi in cui l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dalla Regione per determinati interventi di trasferimento volumetrico e di demolizione e ricostruzione.

Miniere dismesse e luoghi di lavoro minerari

Il patrimonio connesso alle miniere dismesse della Sardegna viene valorizzato per il riutilizzo produttivo, scientifico, turistico, culturale e sociale. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle pertinenze è subordinato ad autorizzazione regionale acquisita nel procedimento unico SUAPE. Sono abrogati alcuni commi previgenti sulla materia.

Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari sono sottoposte alla vigilanza della struttura regionale competente in materia di miniere, con esclusione dei luoghi di lavoro non riconducibili alle finalità del d.lgs. n. 624/1996.

SUAPE e procedimenti amministrativi

La parte più ampia della legge riguarda il SUAPE. Vengono introdotte regole sul protocollo univoco delle pratiche, sui termini per la trasmissione automatica delle istanze, sull’istruttoria delle amministrazioni, sui poteri di richiesta integrazioni, sull’adozione di provvedimenti interdittivi e sul regime dell’irricevibilità.

Per alcuni procedimenti, il mancato intervento del SUAPE nei termini equivale ad accoglimento della domanda, salvo i casi esclusi dall’art. 20 della legge n. 241/1990. È riconosciuto l’indennizzo da ritardo e si prevede il rimborso integrale dei diritti di istruttoria per i procedimenti conclusi con oltre 15 giorni di ritardo.

È introdotto il principio per cui i titoli abilitativi per attività economiche e produttive di competenza regionale sono validi a tempo indeterminato e non soggetti a rinnovo periodico, salvo ricognizione nelle direttive. Sono disciplinate anche le sanatorie, i rinnovi e i casi di accertamento di conformità.

L’efficacia di alcune norme SUAPE è subordinata all’aggiornamento del sistema informatico e, per parte delle modifiche, alla successiva revisione delle direttive SUAPE entro 180 giorni. Il testo riportato contiene una nota di illegittimità costituzionale su alcune disposizioni successive.

Prestazioni energetiche e infrastrutture per carburanti alternativi

È esclusa l’obbligatorietà dell’APE in alcune ipotesi già previste dalla normativa statale e in ulteriori casi elencati dalla legge regionale. Per i generatori a biomasse solide sono fissati requisiti minimi di rendimento ed emissione in funzione della data di installazione. I controlli sugli attestati di prestazione energetica sono attribuiti alla Regione.

Per la diffusione di GNC, GNL ed elettricità nel trasporto stradale, la legge impone dotazioni obbligatorie nei nuovi impianti e nelle ristrutturazioni totali, oltre a specifici obblighi per alcuni impianti già esistenti in aree con criticità da PM10, con termini e casistiche tecniche di esenzione. È consentita anche l’apertura di nuovi impianti mono-prodotto a gas naturale e nuovi punti di ricarica elettrica.

Sanità e politiche sociali

Le attestazioni o certificazioni di malattie croniche o condizioni di salute conservano efficacia fino a quando non intervenga una regressione tale da non consentire più la prestazione. La regressione deve essere comunicata dal medico curante alle amministrazioni erogatrici. La Giunta regionale deve individuare le malattie e le condizioni di salute interessate, mediante apposito elenco pubblicato sul BURAS.

Turismo, commercio e artigianato

L’affidamento in gestione di un distributore di carburanti non costituisce subingresso nell’autorizzazione e richiede solo comunicazione al comune.

Per le forme speciali di vendita nel commercio al dettaglio non è necessario un titolo abilitativo aggiuntivo se la vendita è accessoria a un’altra attività già legittimamente autorizzata.

Sono inoltre introdotte regole sugli operatori del turismo subacqueo, prevedendo che l’iscrizione alla sezione centri di immersione subacquea non debba essere rinnovata.

Turismo: alberghi rurali e domo

Gli alberghi rurali possono essere realizzati in fabbricati rurali esistenti o di nuova realizzazione e devono rispettare le tradizioni locali, con offerta di vitto basato su prodotti locali. Se di nuova realizzazione, devono essere localizzati in corpi aziendali di almeno 25 ettari, con ricettività non superiore a 70 posti letto e specifici limiti volumetrici; in via transitoria, nei territori rurali la soglia minima è di 35 ettari.

Le “domo” possono somministrare alimenti e bevande solo agli alloggiati; se svolte dallo stesso titolare nello stesso stabile insieme a un esercizio di ristorazione aperto al pubblico, possono assumere la denominazione di “locanda”.

Politiche del lavoro e formazione professionale

La legge interviene sui termini per i pareri nell’ambito delle politiche del lavoro, prevedendo che decorso il termine il parere si intende favorevole. Regola inoltre l’inquadramento del personale transitato dalle province alla Regione, salvaguardando trattamento economico individuale e assegni personali.

In materia di formazione professionale, alcuni soggetti indicati in un elenco amministrativo, che alla data del 15 dicembre 2018 abbiano proposto ricorso al TAR contro la relativa determinazione, sono iscritti d’ufficio alla lista speciale ad esaurimento degli aventi diritto.

Organizzazione regionale e contratti di locazione

È confermata la prosecuzione dell’ufficio per l’attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo. La legge precisa anche che l’attuazione avviene senza ulteriori oneri per il triennio 2019-2021, utilizzando risorse già stanziate.

Sono disciplinate le progressioni professionali del personale regionale con riconoscimento degli effetti giuridici dal 1° gennaio 2018 per l’anno 2018. Per i nuovi contratti di locazione di immobili regionali a uso diverso dall’abitativo si applica la disciplina della legge n. 392/1978, con specifiche regole in caso di rinnovo o nuova locazione.

Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

La Regione istituisce una fondazione senza scopo di lucro, con sede a Cagliari, per promuovere teatro, danza, musica e circo contemporaneo e per organizzare il circuito regionale multidisciplinare dello spettacolo dal vivo. La Regione ne è socio fondatore e vi partecipa con un contributo annuo di 700.000 euro.

La fondazione acquisisce l’attuale organismo di spettacolo del circuito regionale e può subentrare in rapporti giuridici e patrimoniali di altri soggetti del settore. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. La fondazione presenta il programma di attività entro il 30 novembre dell’anno precedente e una relazione annuale entro il 30 aprile.

Deprecazione complessiva

La legge è in larga parte ancora strutturalmente rilevante come testo di riordino, ma alcune sue parti risultano oggi di scarsa utilità pratica perché riferite a passaggi temporali già conclusi, a regimi transitori esauriti o a norme successivamente caducate/abrogate. In particolare, le disposizioni con termini ormai decorso, quelle su interventi una tantum e le parti colpite da illegittimità costituzionale o abrogazione successiva devono considerarsi non più operative nella prassi.

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